Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16152 del 20/03/2018


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 16152 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ha pronunciat> la seguente
SI~NTENZA

sul ricorso prooosto da:
STEFANELLI YARI nato il 01/04/1994 a VERONA

avverso la sertE:rtla del 29/10/2015; del TRIBUNALE di VERONA
dato avviso al e pa1.i :i;
sentita la rela : ione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Corte di Casazione – copia non ufficiale

Data Udienza: 20/03/2018

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di
Verona ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Yari Stefanelli la
pena concordata di un anno e sei mesi di reclusione, in relazione ai reati di cui
“agli artt. 81, 594, 582, 583,comma primo, n. 2, cod. pen. e art 3. d.l. n. 122 del
1993, conv. con l. n. 205 del 1993.
L’imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione, lamentando

cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e alla determinazione della pena.
Il ricorso è inammissibile, in quanto è principio costantemente affermato dalla
Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la
ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc. pen. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o
dalle deduzioni delle parti

emergano concreti

elementi circa

la

possibile

applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in
caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.” :sez.
U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. l, n. 4688
.del

10/01/2007, Brendolin, Rv.

impugnata

si

236622). Nel caso di specie la sentenza

è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo

espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di recente ribadito
dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/2013 –

06/02/2014, in

motivazione), la censura relativa alla determinazione della pena concordata – e
stimata corretta dal giudice di merito – non può essere dedotta in sede di
legittimità, al di fuori dell’ipotesi di determinazione contra legem. Ipotesi che, di
certo, non ricorre nel caso di specie.
Tuttavia, deve rilevarsi che il reato di cui all’art. 594 cod. pen. è stato nel
frattempo abrogato, con la conseguenza che la sentenza va annullata senza·
rinvio limitatamente a tale imputazione, con eliminazione della pena relativa.
Infatti, in tema di applicazione della pena, su richiesta delle parti, per più reati
unificati dalla continuazione, qualora, nelle more del giudizio di cassazione, sia
sopravvenuta per uno di essi l’abolitio criminis, la Corte di cassazione deve
.procedere allo scomputo della pena prevista per il reato abrogato, trattandosi di
potere che spetta al giudice che dichiari l’abrogatio criminis e che è, comunque,
riconducibile alla previsione di cui all’art. 619, comma 3, cod. proc. pen., per la
quale la s.e. ha il potere di rettificare la specie o la quantità della pena quando
ciò derivi dall’applicazione di

legge

più
l

favorevole all’imputato,

ancorché

Corte di Casazione – copia non ufficiale

mancanza di motivazione e violazione di legge, in relazione alla sussistenza della

sopravvenuta alla proposizione del ricorso, sempre che non siano necessari nuovi
accertamenti di fatto (Sez. 5, n. 41676 del 04/05/2016, Carletti, Rv. 268454;
Sez. 5, n. 33888 del 18/05/2017, Filisetti, Rv. 271631)
P.Q.M.

‘Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’imputazione di cui
all’art. 594 cod. pen., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed
elimina la relativa pena di venti giorni di reclusione, già al netto della riduzione

Corte di Casazione – copia non ufficiale

ex art. 444 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso iryd~ta 20/03/2018

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