Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16152 del 03/02/2016


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Penale Ord. Sez. 5 Num. 16152 Anno 2016
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA

decidendo sulla procedura di correzione di errore materiale, promossa in
relazione alla sentenza emessa da questa Corte l’11/05/2015 nel procedimento
n. 43990/2014 R.G. UP nei confronti di

Della Mea Natalina, nata a Chiusaforte il 23/12/1951

Nucera Filippo, nato a Domodossola il 21/03/1953

visti gli atti e la sentenza sopra richiamata;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Oscar Cedrangolo, che ha concluso chiedendo disporsi la correzione dell’errore
materiale contenuto nel dispositivo della sentenza;
udito, per la Della Mea e il Nucera, l’Avv. Luigi Greco, il quale si è associato alle
conclusioni del P.g.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’11/05/2015, questa Corte dichiarava inammissibile il comune ricorso
presentato da Natalina Della Mea e da Filippo Nucera avverso una sentenza

Data Udienza: 03/02/2016

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emessa nei loro confronti, in data 30/04/2013, dal Tribunale di Tolmezzo; ne
derivava la statuizione di condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di 1.000,00 euro in favore della
Cassa delle Ammende. Nel corpo della motivazione, si dava atto che «per mero
refuso, sul quale dovrà essere attivata la prescritta procedura di correzione ex
art. 130 del codice di rito, nel dispositivo di cui al ruolo di udienza viene statuita
la condanna di un solo ricorrente – sull’erroneo presupposto che l’impugnazione
fosse stata avanzata da un solo soggetto – al pagamento delle spese e della
somma di cui sopra, piuttosto che di entrambi».
In data 27/10/2015, il Presidente titolare della Quinta Sezione Penale
disponeva formarsi il relativo fascicolo ai sensi del citato art. 130.
E’ dunque necessario dare corso alla correzione richiamata.

P. Q. M.

Dispone correggersi il dispositivo annotato sul ruolo di udienza dell’11/05/2015,
relativo alla sentenza n. 42571/2015, pronunciata da questa Corte nei confronti
di Della Mea Natalina e Nucera Filippo, nel senso che laddove è scritto “condanna
il ricorrente” debba intendersi “condanna ciascun ricorrente”.
Manda alla Cancelleria per le annotazioni di competenza.

Così deciso il 03/02/2016.

A

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