Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16151 del 18/01/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16151 Anno 2013
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIORDANO VALENTINA N. IL 10/09/1981
avverso la sentenza n. 10336/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
03/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 18/01/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con sentenza emessa in data 3 febbraio 2012, la Corte di Appello di Roma
confermava la sentenza del Tribunale di Roma 4 luglio 2008 che aveva dichiarato
Giordano Valentina responsabile del reato di cui all’art. 9, comma secondo L.
1423/56 condannandola alla pena mesi uno e giorni dieci di reclusione;

tempestivo ricorso per cassazione Giordano Valentina chiedendone l’annullamento
per violazione di legge, In ispecie in relazione all’art. 54 cod. pan.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Si osserva per vero che il gravame, più che individuare singoli aspetti del
provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova
valutazione del merito, e proponendo questioni argomentative tendenti a risolversi
in mere sollecitazioni difensive inammissibili in questa sede di legittimità. Trattasi
con evidenza di operazioni del tutto precluse avanti a questa Corte di legittimità.
3.2. — Il provvedimento gravato, peraltro, dando conto in modo analitico delle
ragioni della propria decisione, ha correttamente valutato tutti gli elementi risultanti dagli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronee applicazioni della
legge penale e processuale e come tale non censurabile in questa sede di legittimità.

In particolare è stato evidenziato dal giudice la carenza di prova circa l’avvenuta
crisi epilettica invocata dalla ricorrente come scriminante, ragione principale per la
quale la Giordano ha violato gli obblighi della sorveglianza speciale. Se era così impellente che la prevenuta uscisse dai casa per recarsi in ospedale avendo sentito
giungere la crisi, fa osservare il giudice di merito anche implicitamente, crisi così
impellente tanto da non poter avvisare preventivamente l’autorità di PS, non è mai
stata però mai fornita prova dall’imputata, ancorché gliene facesse carico, che
l’ospedale l’abbia poi nello specifico raggiunto o che ci stesse effettivamente andado.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Udienza in camera di consiglio: i8 gennaio 2023 Giordano Valentina

RG: 48392/12, RU: 196;

2

2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle

Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 18 gennaio 2013

sigl re estensore

Iljpiodente

spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della

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