Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16150 del 20/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 16150 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
LEGISI MIKEL nato il 09/06/1996
GJEGJI JURGEN nato il 16/11/1993

avverso la sentenza del 24/11/2015 del TRIBUNALE di VERONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 20/03/2018

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di
Verona ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Mikel Legisi e Jurgen
Gjegji la pena concordata di un anno di reclusione ed euro 300,00 di multa
ciascuno, in relazione al reato loro contestato (artt. 56, 624-bis, 625, comma
primo, n. 2 e 5, cod. pen.).
Gli imputati hanno presentato personalmente distinti ricorsi per cassazione,
lamentando mancanza di motivazione e violazione di legge, in relazione alla

I ricorsi sono inammissibili, in quanto è principio costantemente affermato dalla
Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la
ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc. pen. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o
dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in
caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.” (Sez.
U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688
del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza
impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo
espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna
di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 20/03/2018

sussistenza della cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA