Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1615 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1615 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROSSI FRANCA N. IL 07/02/1962
avverso la sentenza n. 1996/2012 TRIBUNALE di BRESCIA, del
04/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 08/10/2013

N. R.G.: 41815/2012

Ritenuto:
– che la ricorrente Rossi Franca, alla quale è stata applicata la pena ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. per il reato di truffa continuata in concorso in danno di
leporis Davide, Colleoni Cristiana, Danesi Ilaria,Ventura Bartolo,Ferro
William,Stefani Serena,Rossi Loredana, Dragone Debora,Camorani

dalla recidiva reiterata e commesse in Brescia dal febbraio 2009 al luglio
2010, denuncia violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento
alla mancata verifica delle condizioni previste dall’art. 129 c.p.p. ai fini di un
immediato proscioglimento;
che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice di merito ha
correttamente giustificato l’esclusione della ricorrenza di cause di non
punibilità in aderenza ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, che
ha già deciso che :” :”Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta
delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non possono prospettare con il
ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di
patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa
qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa come
giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione.
L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far
valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle
attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato.
Cosicché, in questa prospettiva, l’obbligo di motivazione del giudice è assolto
con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei
termini dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli
elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge”.

(Cass.,

sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240; sez. un., 27.3.1992, Di Benedetto), né
alla parte è consentito rimettere in discussione con l’impugnazione il negozio
processuale mediante il quale ha esonerato il pubblico ministero dall’onere
della prova di responsabilità;
– che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con le conseguenze
di legge;

Daniele,Battiloro Gennaro,Stroppa Angela,De Luciano Giuseppe , aggravate

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché al versamento della somma di C 1.500,00 in favore
della Cassa dell ammende.
a,

era di consiglio del 08 .10.2013

Così deciso in

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