Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16148 del 12/05/2017


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 16148 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: SARACENO ROSA ANNA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
TERMINI IVAN nato il 29/08/1959 a SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
GOLFETTO GIOVANNI nato il 24/06/1969 a LATISANA

avverso la sentenza del 08/07/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
UDINE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;

Data Udienza: 12/05/2017

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Termini Ivan, con atto recante personale sottoscrizione, e Golfetto
Giovanni, con atto a firma del difensore avvocato Paolo Vicentini, propongono
ricorso per cassazione contro la sentenza del Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Udine con la quale, su richiesta concordata con il pubblico
ministero, è stata loro applicata, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a titolo di
aumento per la riconosciuta continuazione con i fatti già giudicati con t:;entenza

2015, la pena di anni due di reclusione ed euro 3.000 di multa per i reati di
furto, consumato e tentato, ricettazione, violazioni della legge sulle armi (capi da
a) ad h) di rubrica), rideterminando la pena complessiva in anni cinque mesi otto
giorni venti di reclusione ed euro 10.000 di multa ciascuno e, per l’effetto, sono
stati dichiarati in stato di interdizione legale durante l’esecuzione della pena.
1.1 Entrambi (unico motivo per Termini, primo motivo del ricorso Golfetto)
denunziano vizi di violazione di legge e di mancanza di motivazione in punto di
omessa verifica della sussistenza di cause di non punibilità favorevoli all’imputato
ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., atteso che il giudice di merito avrebbe, al
proposito, impiegato mere formule di stile senza enucleare l’effettiva
realizzazione degli elementi costituitivi dei contestati reati.
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente Golfetto denunzia violazione di legge
con riferimento all’erronea applicazione della pena accessoria in un caso di
condanna a pena inferiore ad anni cinque di reclusione quanto alla violazione più
grave.

2. Il comune motivo non può che essere dichiarato inammissibile per palese
genericità e manifesta infondatezza delle censure, tendenti a profilare tematiche
di fatto proprie di un giudizio ordinario estranee al concordato sanzionatorio
intervenuto tra i ricorrenti e il pubblico ministero. La richiesta di pena
“patteggiata” proveniente dallo stesso imputato presuppone un’implicita rinuncia
ad ogni questione sulla colpevolezza, mentre la decisione impugnata ha
correttamente ed esaustivamente richiamato, per gli effetti dell’art. 129 cod.
proc. pen., le informative della Squadra Mobile e dei Carabinieri di Trieste e di
Udine, i verbali di perquisizione e sequestro, i verbali di denuncia e di s.i.t., le
intercettazioni telefoniche, i verbali di interrogatorio, gli accertamenti tecnici e,
dunque, il complesso dei dati di fatto asseveranti l’univoca colpevolezza dei
ricorrenti.
2.1 Il secondo motivo sviluppato dal solo Golfetto è fondato, atteso che ai
fini dell’applicazione della pena accessoria deve aversi riguardo alla pena
1

della Corte di appello di Venezia del 19 ottobre 2015, irrevocabile il 4 dicembre

principale irrogata in concreto, come risultante a seguito del bilanciamento
operato per effetto delle circostanze attenuanti

lifi–a-31Te1ae dell’ulteriore

diminuente premiale per la scelta del rito speciale, e non a quella complessiva
risultante dall’aumento della continuazione. Nella specie la pena base è stata
individuata in quella inflitta dalla Corte di appello di Venezia, sulla quale è stato
apportato l’aumento a titolo di continuazione per i fatti oggetto del concordato
sanzionatorio, pena -quella principale- inferiore alla soglia prevista dall’art. 32
cod. pen. per l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione legale.

l’effetto estensivo anche nei confronti dell’imputato Termini.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena
accessoria dell’interdizione legale che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso
nel resto.
Così deciso il 12/05/2017
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Il Presidente

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata sul punto senza rinvio, per

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