Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16147 del 11/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16147 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Popa Mircea Alexandru, nato in Romania il 29/19/1989, avverso La sentenza
della Corte di Appello di Salerno del 12/3/2018.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Maria Daniela Borsellino;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero,nella persona del Sostituto
Procuratore generale Stefano Tocci;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno, decidendo su rinvio
della Corte di cassazione che aveva annullato la sentenza del 6 ottobre 2017
della Corte di appello di Potenza, ha disposto la consegna di Popa Mircea,
attualmente sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di
Sangemini, all’autorità giudiziaria rumena che ne ha fatto richiesta con il
mandato di arresto europeo n. 17 emesso dal Tribunale della Provincia di Dolj
sito a Craiova il 23/8/2017, in relazione a delitti di spaccio di sostanze
stupefacenti commessi dal 14 al 20 luglio 2017.
1

Data Udienza: 11/04/2018

t

2. Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del suo difensore, deducendo:
a)Violazione degli articoli 16, 17 e 22 della legge n. 69/05, per superamento dei
termini di legge previsti per decidere sulla consegna del soggetto destinatario del
mandato di arresto. Rileva al riguardo il ricorrente che il fascicolo è pervenuto
alla Corte di appello di Salerno il 27 dicembre 2017, come risulta dal tenore della
motivazione, e la decisione è intervenuta soltanto il 12 marzo 2018 oltre il
termine di 60 giorni previsto dalla legge.
b)Violazione dell’art. 18 comma 1 lettera

H della legge n. 69/05, dell’art. 1

2 della legge 69/2005 per non avere rifiutato la consegna, sussistendo il pericolo
di trattamenti inumani e degradanti che il ricorrente potrebbe subire in relazione
al trattamento carcerario. Lamenta il ricorrente che le informazioni pervenute
dall’autorità straniera non possono ritenersi soddisfacenti per il persistente
problema del sovraffollamento nelle carceri rumene e perché la risposta non
garantisce uno spazio individuale intramurario conforme agli standard europei,
nè individua la struttura dove verrà eseguita la misura intramuraria.
3.11 primo motivo di ricorso è palesemente infondato.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che il
collegio ritiene di condividere, in tema di mandato di arresto europeo, il termine
di sessanta giorni entro il quale, a norma dell’art. 17, comma secondo, L. n. 69
del 2005, deve essere emessa la decisione sulla consegna, ha natura perentoria
solo ai fini della durata delle misure restrittive della libertà personale, non
determinando la sua inosservanza alcuna conseguenza sulla validità della
decisione in merito alla consegna. (Sez. 6, n. 12559 del 17/03/2016,
Bohancanu, Rv. 26742101;Sez. F, n. 35525 del 07/08/2014 , Brindusescu, Rv.
26174401).11 profilo di censura formulato dal ricorrente è pertanto inconducente
e comunque si palesa infondato , poiché dal tenore della motivazione emerge
che la decisione è stata rinviata in attesa delle informazioni richieste all’autorità
giudiziaria rumena e la misura cautelare applicata nelle more al Popa è stata
nelle more sostituita con quella dell’obbligo di dimora nel territorio del comune di
Sangemini.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è palesemente infondato.
Occorre premettere che la sesta sezione di questa corte di legittimità con
sentenza numero 55267/2017 del 6 dicembre 2017, accogliendo il ricorso
proposto nell’interesse dell’indagato ha annullato la sentenza emessa nel
medesimo procedimento dalla Corte di appello di Potenza il 6 ottobre 2017 con
rinvio per nuovo giudizio, perché venissero effettuati i necessari accertamenti
circa la sussistenza di un concreto rischio che il consegnando sia sottoposto
all’interno del carcere rumeno a trattamenti inumani e degradanti.
2

paragrafi 3, 5, 6 della Decisione quadro 2002/584/Jai, dell’art.3 CEDU e dell’art.

La corte di legittimità ha rigettato gli altri motivi di ricorso relativi alla mancata
previsione dei limiti massimi di carcerazione preventiva nell’ordinamento
giuridico rumeno e alla decorrenza del termine di 30 giorni fissato nell’ordinanza
di custodia cautelare dell’autorità giudiziaria rumena.
La eorte di appello di Salerno nel corso del presente giudizio ha acquisito
adeguate informazioni dall’autorità giudiziaria rumena, il cui contenuto è stato
esaustivamente riportato a pagina cinque della motivazione. In particolare nella
nota inviata dal Tribunale rumeno risultano indicati i luoghi precisi di detenzione

conformi ai criteri elaborati dalla Corte EDu.
Come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte di giustizia ha
volutamente evitato di prevedere eventuali garanzie sul rispetto delle condizioni
di detenzione da parte dello Stato di esecuzione. Invero, si è affermato che “…
nella cooperazione tra autorità giudiziarie sulla base del meccanismo del
mandato di arresto europeo, fuori dalla dimensione politica tipica
dell’estradizione, vengono in considerazione esclusivamente le informazioni che
portino ad escludere la sussistenza del rischio. Informazioni delle quali lo Stato di
esecuzione, in conformità con i principi del mutuo riconoscimento, deve (limitarsi
a) prendere atto …” (Sez. 6, n. 23277del 01/06/2016, Barbu).
La consegna deve quindi essere disposta ogni qual volta – come verificatosi
nella fattispecie – l’autorità giudiziaria dì esecuzione possa escludere, sulla base
delle informazioni «individualizzate» ricevute, l’esistenza di un rischio concreto di
trattamento inumano o degradante, rispetto alla persona oggetto del mandato
d’arresto europeo.
Le generiche censure avanzate da Q difensore non smentiscono le specifiche
informazioni inviate dall’autorità giudiziaria straniera ma si limitano a richiamare
fonti internazionali e dati conoscitivi risalenti al 2014.
Per queste considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché è
palesemente infondato.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle
ammende
Motivazione semplificata.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio dell’ 11.4.2018
Il Consi

estensore

con le relative caratteristiche in termini di spazio e di igiene, che risultano

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