Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16146 del 20/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16146 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: VANNUCCI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NUNZIATO MASSIMILIANO nato il 08/12/1971 a GUARDIAGRELE

avverso l’ordinanza del 31/05/2017 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;

Data Udienza: 20/03/2018

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale dott. Pietro Molino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, per quanto qui interessa, con sentenza emessa il 24 febbraio 2016 la Corte
di appello dell’Aquila: deliberò il riconoscimento, ai fini dell’esecuzione delle pene in
Italia, delle sentenze, irrevocabili, emesse rispettivamente dal Tribunale del distretto

febbraio 2009, di condanna di Massimiliano Nunziato alle pene in tali atti
rispettivamente indicate; determinò la pena complessiva da scontare in Italia nella
misura di quattordici mesi e ventuno giorni di reclusione quanto alla sentenza del 7
maggio 2005, nonché nella misura di un anno e dieci mesi di reclusione quanto alla
sentenza del 17 febbraio 2009;
che, sempre per quanto qui interessa, con ordinanza emessa il 31 maggio 2017
la Corte di appello dell’Aquila, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la
domanda di Massimiliano Nunziato per l’applicazione, in sede di esecuzione, della
disciplina del reato continuato (art. 81, secondo comma, cod. pen.) riferibile ai reati
per la cui commissione egli era stato condannato con le, sopra indicate, due
sentenze emesse in Svizzera e riconosciute in Italia;
che questa è la motivazione (mutuata dalla giurisprudenza di legittimità)
fondante tale decisione: il riconoscimento della sentenza straniera in Italia può
essere fatto solo per i fini indicati dall’art. 12, primo comma, cod. pen., fra i quali
non rientra l’applicazione della disciplina legale italiana della continuazione; l’art. 12,
primo comma, cod. pen. reca una tassativa elencazione degli effetti derivanti dal
riconoscimento di una sentenza penale straniera; l’art. 3, secondo comma, della
legge n. 257 del 1989 contiene norma di carattere speciale, come tale non abrogata
dall’art. 735, comma 2, cod. proc. pen., basato sui criteri di ragguaglio della pena
secondo la legge italiana e riguardante, in generale, tutti i casi di riconoscimento di
una sentenza straniera ai fini della sua esecuzione;
che per la cassazione di tale ordinanza Nunziato ha proposto ricorso (atto da lui
personalmente sottoscritto) deducendo che: la motivazione alla base della decisione
è fortemente carente «sul piano normativo di riferimento», essendosi in essa
indicate pronunce di legittimità relative alla non possibilità di applicare in sede
esecutiva la disciplina recata dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. quanto a reati
giudicati in Italia e reati giudicati all’estero; tale orientamento interpretativo non ha
ragione di applicarsi, avendo esso ricorrente chiesto l’applicazione della disciplina
legale del reato continuato per reati accertati con due sentenze straniere
riconosciute in Italia ai fini della loro esecuzione; in tale ipotesi l’art. 12 cod. pen.
non pone alcuna preclusione all’applicazione del vincolo della continuazione, in
1

di Losanna il 7 maggio 2005 e dal Tribunale del distretto dell’Est Vaudois il 17

quanto la sentenza di riconoscimento emessa dalla Corte di appello dell’Aquila è una
sentenza italiana;
che, inoltre, secondo il ricorrente, l’interpretazione, fatta propria dall’ordinanza
impugnata, dei rapporti fra legge n. 257 del 1989 e art. 735 cod. proc. pen.,
laddove «esclude un possibile ragguaglio di pena in occasione di due sentenze
straniere (non una italiana ed altre straniere) riconosciute dall’Autorità Giudiziaria
Italiana», determina violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dal momento che «il

condannato con plurime sentenze emesse dalla Magistratura Italiana»;
che il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando che
l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione al caso concreto dei principi di
diritto più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla non
applicabilità della disciplina di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. per reati
accertati con sentenze di condanna emesse all’estero ed oggetto di riconoscimento
giudiziale interno ai fini della loro esecuzione in Italia;
che il primo motivo di censura all’ordinanza impugnata è infondato, mentre
l’eccezione di legittimità costituzionale contenuta nel secondo motivo è
manifestamente infondata;
che l’art. 81, secondo comma, cod. pen. è norma di natura sostanziale e trova
quindi applicazione da parte del giudice italiano quanto ai reati ed alle pene previsti
dalla legge italiana;
che, per quanto interessa i rapporti fra giurisdizioni italiana e svizzera ai fini
dell’esecuzione, in tali Stati, delle sentenze penali di condanna da esse
rispettivamente emesse, l’art. 10 della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento
delle persone condannate adottata il 21 marzo 1983 (sottoscritta anche da Italia e f
Svizzera) e ratificata con la legge n. 334 del 1988, prevede che lo Stato di
esecuzione della pena è vincolato quanto alla natura giuridica ed alla durata della
sanzione così come stabilite dallo Stato di condanna, salvo il limite della
compatibilità con la legge dello Stato di esecuzione quanto alla natura ed alla durata
stessa della pena (ed in questo caso, è consentito allo Stato di esecuzione un
circoscritto potere di adattamento);
che tale disciplina di fonte convenzionale, cui l’Italia ha adattato il proprio
ordinamento, si coordina con quella recata dall’art. 735, comma 2, cod. proc. pen.,
fondato sui criteri di ragguaglio della pena secondo la legge italiana nel caso di
riconoscimento di una sentenza straniera ai fini della sua esecuzione in Italia;
che la disciplina dettata dal codice di procedura penale in tema di rapporti
giurisdizionali con autorità straniere ha, per quanto interessa i rapporti fra Italia e
Stati non membri dell’Unione europea, ha come principio direttivo quello della

ricorrente non potrebbe in alcun caso equivalere ad un cittadino (italiano e non)

prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale (art. 696, comma
2, cod. proc. pen.);
che nel riconoscere ai fini della loro esecuzione in Italia due o più sentenze di
condanna emesse da autorità giudiziaria di Stato non membro dell’Unione europea,
è precluso al giudice che il riconoscimento effettua l’applicazione dell’istituto della
continuazione, non potendo ritenersi operante per analogia il disposto dell’art. 671
cod. proc. pen. (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 5, n. 3597 del 15 novembre 1993,

che, inoltre, il principio direttivo in tema di rapporti fra Italia e Stati membri
dell’Unione europea quanto agli effetti in Italia delle sentenze emesse da giudici di
altri Stati membri dell’Unione è quello (art. 696, comma 1, cod. proc. pen.) della
prevalenza delle norme dell’Unione (contenute nel Trattato sull’Unione europea, nel
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, negli atti normativi adottati in
attuazione dei medesimi);
che disciplina non dissimile da quella recata dalla citata Convenzione di
Strasburgo del 21 marzo 1983 (costituente fonte di diritto interno per effetto
dell’ordine di esecuzione recato dalla legge n. 334 del 1988), si rinviene nell’art. 10,
comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 161 del 2010, di attuazione della decisione quadro
2008/909/GAI sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle
sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà
personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, che, nel caso di
trasmissione dall’estero, vincola il giudice italiano a rispettare la durata e la natura
della pena stabilita dallo Stato di condanna, membro dell’Unione europea, salvo il
caso della loro incompatibilità con la legge italiana (ricorrendo il quale è consentito
un circoscritto potere di adattamento simile a quello previsto dall’art. 10 della citata
Convenzione di Strasburgo; v. anche art. 8 della decisione quadro);
che, pertanto, anche nel caso di riconoscimento, ai fini della loro esecuzione in
Italia, di due o più sentenze emesse da autorità giudiziaria di uno Stato membro
dell’Unione europea, è precluso al giudice italiano che quel riconoscimento attui
l’applicazione della disciplina legale interna della continuazione, essendo egli
vincolato a rispettare la durata e la natura della pena stabilita nello Stato di
condanna (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 6, n.52235 del 10 novembre 2017,
Starzyk, Rv. 271578);
che, nello stesso ordine di concetti, la giurisprudenza di legittimità è costane nel
ritenere non è applicabile in sede di esecuzione (art. 671 cod. proc. pen.) la
disciplina di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. tra reato giudicato in Italia e
reato giudicato con sentenza straniera riconosciuta nell’ordinamento italiano, non
essendo l’ipotesi del vincolo della continuazione contemplata tra quelle cui può
essere finalizzato il riconoscimento della sentenza ai sensi dell’art. 12, primo

3

Di Carlo, Rv. 197023);

comma, cod. pen. (in questo senso, cfr. Sez. 5, n. 8365 del 26 settembre 2013,
dep. 2014, Piscioneri, Rv. 259035; Cass. Sez. 1, n. 44604 del 24 ottobre 2011,
Figliolino, Rv. 251477; Cass. Sez. 1, n. 19469 del 7 maggio 2008, Castellana, Rv.
240294; Cass. Sez. 1, n. 31422 del 11 maggio 2006, Moffa, Rv. 234790; Cass. Sez.
1, n. 46323 del 4 novembre 2003, Colomban, Rv. 226623);
che l’interpretazione in questione si inserisce nel solco delle considerazioni svolte
dalla Corte costituzionale che, con ordinanza n. 72 del 1997, dichiarò la manifesta

Cost., dell’art. 12 del cod. pen., nella parte in cui impedisce il riconoscimento della
sentenza straniera ai fini dell’individuazione del vincolo della continuazione ai sensi
dell’art. 671 del cod. proc. pen.;
che con tale ordinanza il giudice delle leggi evidenziò che la disciplina del reato
continuato postula il riferimento a categorie di diritto sostanziale (reati e pene) che
si qualificano soltanto in ragione del diritto interno, sicché «il riconoscimento della
sentenza straniera agli effetti di quanto richiesto dal giudice a quo comporterebbe
l’individuazione di un meccanismo che rendesse fra loro onnologabili il reato
giudicato all’estero e quello giudicato nello Stato nonché le pene in concreto irrogate
nei due giudizi, posto . che soltanto per questa via sarebbe possibile individuare la
violazione più grave e determinare, in ragione di essa, l’aumento di una pena
prevista dall’ordinamento interno» e che «l’applicazione della continuazione tra la
condanna subita in Italia e le condanne all’estero determinerebbe una automatica
invasione del giudicato estero al di fuori di qualsiasi meccanismo convenzionale, così
restando totalmente eluso, fra l’altro, il principio della prevalenza delle convenzioni
e del diritto internazionale generale, programmaticamente assunto a chiave di volta
(art. 696) della disciplina dettata dal nuovo codice in tema di rapporti giurisdizionali
con autorità straniere»;
che le medesime considerazioni si impongono,

a fortiori, nel caso, ricorrente

nella specie, di richiesta di applicazione, rivolta al giudice dell’esecuzione italiano,
della disciplina della continuazione fra reati per la cui commissione vi è stata
condanna pronunciata da giudici elvetici con sentenze riconosciute in Italia ai fini
della loro esecuzione nel territorio dello Stato;
che il giudice dell’esecuzione, al pari del giudice che il riconoscimento di tali
sentenze effettuò in funzione della loro esecuzione in Italia, non può applicare la
norma recata dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. quanto ai reati accertati ed
alle pene inflitte dal giudice elvetico, essendo obbligato, per vincolo derivato dal
precetto contenuto nell’art. 10 della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983,
resa esecutiva con legge n. 334 del 1988, al rispetto della natura giuridica e della
misura della sanzione così come stabilite dall’autorità giudiziaria elvetica;

4

inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3

che l’interpretazione data della disciplina giuridica rilevante nel caso di specie
non determina alcuna disparità di trattamento costituzionalmente rilevante (art. 3
Cost.) fra ipotesi di non applicazione, in sede di esecuzione della pena, della
disciplina legale della continuazione fra reati accertati con sentenze di condanna
emesse da giudice straniero in Italia riconosciute ai fini della loro esecuzione ed
applicazione, ex art. 671 cod. proc. pen., della medesima disciplina legale fra reati
accertati con sentenze di condanna emesse da giudice italiano: e ciò sul rilievo della

che, in conclusione, il ricorso deve essere rigettato, avendo fatto l’ordinanza
impugnata corretta applicazione al caso di specie della disciplina legale rilevante;
che dal rigetto del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 20 marzo 2018.

non identità fra discipline;

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