Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16146 del 18/01/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16146 Anno 2013
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TALB1 TAREK N. IL 21/05/1984
avverso l’ordinanza n. 16/2012 GIP TRIBUNALE di PISA, del
03/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
Data Udienza: 18/01/2013
Ritenuto in fatto ed in diritto.
Con ordinanza del 3.7.2012 il gip del Tribunale di Pisa, in funzione
di giudice dell’esecuzione, accoglieva parzialmente l’istanza formulata
da TALBI Tarek, di applicazione della disciplina del reato.e..~4:.”4.~43
Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il
prevenuto per contestare il mancato riconoscimento del “ne bis in
Medio tempore è intervenuta rinuncia dell’interessato al ricorso, a
cui deve seguire la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione,
giusto il disposto dell’art. 591 lett. d) cod.proc.pen.
Consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent.
n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende
di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro
cinquecento, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, 16 Gennaio 2013.
idem sostanziale”.