Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16145 del 20/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16145 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: VANNUCCI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GRIMALDI EUROMED S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., PACELLA
Diego con sede in Napoli

avverso il decreto del 30/06/2017 del TRIBUNALE di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;
lett

Data Udienza: 20/03/2018

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale dott. Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Grimaldi Euromed s.p.a. (di seguito indicata come “Grimaldi”) presentò al
giudice delegato alla procedura di sequestro di prevenzione della RCL società
cooperativa (di seguito indicata come “RCL”), pendente avanti il Tribunale di
Catania, domanda di ammissione al passivo della procedura stessa per crediti

marittimo eseguite in favore della cooperativa (artt. 57 e 58 del d.lgs. n. 159 del
2011).
Tale domanda venne rigettata con decreto emesso dal giudice delegato il 21
marzo 2016.

2. Con decreto emesso il 30 giugno 2017, a definizione di procedimento di
opposizione all’esclusione dallo stato passivo formato dal giudice delegato, il
Tribunale di Catania ha confermato la decisione del giudice delegato (art. 59,
comma 9, del d.lgs. n. 159) in quanto: è da escludere esistenza e consistenza dei
crediti fatti valere dal momento che i documenti allegati dalla ricorrente erano da
essa unilateralmente formati e non dimostravano la consegna delle cose oggetto dei
trasporti ai relativi destinatari; Grimaldi non ha inoltre dimostrato di avere in buona
fede ignorato il nesso di strumentalità fra tali crediti e l’attività commerciale di RCL
(illecita in quanto costituita, per quanto accertato nel procedimento penale c.d.
“Caronte”, dal proposto Vincenzo Ercolano per eludere la disciplina legale in materia
di misure di prevenzione patrimoniali); in effetti la ricorrente aveva operato con la
finalità di agevolare l’attività illecita della cooperativa riferibile ad Ercolano in
quanto, prima del sequestro di prevenzione del patrimonio di RCL, aveva applicato a
tale cooperativa tariffe di trasporto di molto inferiori a quelle dalla stessa ricorrente
applicate alla società Geotrans (sempre controllata da Ercolano), il cui patrimonio
era invece sottoposto a sequestro di prevenzione, mentre dopo il sequestro anche
del patrimonio di RCL aveva a quest’ultima praticato tariffe deteriori.

3. Per la cassazione di tale decreto la società Grimaldi ha proposto ricorso (atto
sottoscritto dai difensori, avvocati Massimo Krogh e Paolo Krogh) contenente tre
motivi di impugnazione.
3.1 Con il primo motivo la ricorrente denuncia che il decreto è caratterizzato da
errata applicazione di norme di legge (artt. 52, 53 e 57-59 del d.lgs. n. 159 del
2011) e da mancanza di motivazione (art. 125 cod. proc. pen.), non avendo il
decreto accertato, se non con motivazione meramente apparente (in quanto fondata

complessivamente pari ad euro 218.855,80, derivanti da prestazioni di trasporto

sul generico richiamo agli accertamenti svolti nell’ambito del procedimento penale
c.d. “Caronte, cui essa ricorrente era estranea), che i crediti fatti valere erano
strumentali all’attività illecita di RCL.
3.2 Con il secondo motivo Grimaldi critica il decreto per avere erroneamente
ritenuto la propria mancanza di buona fede solo dalle dichiarazioni rese nel
procedimento di opposizione dagli amministratori giudiziari di RCL e di Geotrans e
da memoria di chiarimenti da costoro depositata sempre in tale procedimento,
trascurando invece del tutto il contenuto delle dichiarazioni rese nel corso del

essa Grimaldi), acquisite, sempre nel procedimento di opposizione, all’udienza del
16 novembre 2016.
Secondo la ricorrente, in particolare, il contenuto di tali dichiarazioni (sintetizzato
nel ricorso) dà esaustiva giustificazione del diverso trattamento tariffario da essa
praticato a RCL ed a Geotrans.
Sotto altro, concorrente, profilo, si afferma che l’argomentazione relativa al
diverso trattamento tariffario quale indice della insussistenza di buona fede è in
insanabile contrasto con le dichiarazioni degli amministratori giudiziari di Geotrans di
essersi avvalsi di RCL per effettuare il passaggio sulle navi di essa Grimaldi.
3.3 Infine, il decreto è criticato per motivazione insufficiente ed erronea
applicazione di legge (artt. 52, 53, 55 e 57-59 del d.lgs. n. 159 del 2011; artt. 633
e segg. cod. proc. civ.) nella parte in cui, con motivazione quanto mai scarna, ha
escluso che i documenti da essa ricorrente depositati non provavano l’effettiva
esecuzione dei servizi di trasporto, non tenendo, in particolare, in alcuna
considerazione il decreto emesso dal Tribunale di Napoli il 13 luglio 2015 (dichiarato
esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ. con decreto emesso dallo stesso giudice il 23
marzo 2016) con cui venne ingiunto a RCL di pagare ad essa Grimaldi la somma di
danaro indicata nella domanda di ammissione al passivo.
Al riguardo, la ricorrente deduce che: l’art. 55 del d.lgs. n. 159 del 2011 si limita
a vietare inizio e prosecuzione di azioni esecutive dopo il sequestro di prevenzione;
lo stesso decreto non contiene alcuna norma dispositiva dell’interruzione dei
processi civili in corso al momento del sequestro (disposta invece per il caso di
fallimento, dall’art. 43 I.fall.); la disciplina di prevenzione è dunque sostanzialmente
analoga a quella dettata dall’art. 168 I.fall. per imprenditori assoggettati a
concordato preventivo; secondo tale ultima disciplina il divieto per i creditori per
titoli anteriori al decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo di
esercitare azioni esecutive nei confronti dell’imprenditore a tale procedura soggetto
non preclude, in caso di contestazione, l’accertamento di esistenza e consistenza dei
crediti nell’ambito di processo civile di cognizione ordinario; come l’imprenditore
ammesso a concordato preventivo deve opporre il decreto ingiuntivo che gli venga
2

procedimento penale c.d. “Caronte” dal testimone Alessandro Bisanti (dipendente di

notificato in pendenza della procedura, «così l’impresa sottoposta a sequestro
preventivo deve proporre opposizione, se vuole evitare che il decreto divenga
definitivo e il credito non più contestabile»; la specialità della disciplina relativa alle
misure di prevenzione patrimoniale consente solo di affermare «che l’intangibilità
dell’accertamento si ferma all’an e al quantum del credito, restando riservato al
Giudice Delegato, di cui agli artt. 57 e ss. del D.L.gs. 159/11 di accertare la
ricorrenza delle altre condizioni poste dall’art. 52 della stessa legge e,

4. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria sollecitatoria del rigetto del
ricorso.

5. La ricorrente ha depositato memoria in replica al contenuto della requisitoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il primo motivo di impugnazione non merita accoglimento, avendo la

motivazione dato conto, in maniera sintetica ma sufficientemente chiara, che
l’attività di RCL, da cui derivano i crediti fatti valere dalla ricorrente, era strumentale
al conseguimento degli illeciti da parte del proposto Vincenzo Ercolano, per come
desumibili dagli atti del procedimento penale c.d. “Caronte”, acquisiti al fascicolo del
giudizio di opposizione.
Del resto, agli atti dello stesso procedimento la ricorrente si richiama nel secondo
motivo del ricorso, con ciò evidenziando di conoscerne i contenuti, ma nessun
argomento essa spende per contrastare la sintetica affermazione del giudice di
merito quanto al rapporto di strumentalità fra credito ed attività illecita.

2. La seconda censura dalla ricorrente mossa al decreto impugnato è invece
fondata.
Una volta accertato che il credito è strumentale all’attività illecita o a quella che
ne costituisce il frutto o il reimpiego, il creditore ha l’onere di provare di avere
ignorato in buona fede tale nesso di strumentalità (art. 52, comma 1, lett. b), del
d.lgs. n. 159) e la legge (art. 52, comma 3) indica i criteri in base ai quali valutare
la buona fede, precisando che il giudice deve tenere conto «delle condizioni delle
parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta
dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari
obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle
dimensioni degli stessi».
Una volta esclusa la collusione del terzo nell’attività criminosa (come nel caso di
specie), la buona fede è da riconoscere quando emerge una credibile
3

segnatamente, la strumentalità del credito e la buona fede del creditore».

inconsapevolezza delle attività svolte dal prevenuto e, a tal fine, il legislatore ha
inteso richiamare il concetto civilistico della tutela dell’affidamento incolpevole: la
conseguenza è che il convincimento del terzo sulla situazione apparente deve essere
incolpevole e la relativa indagine sul punto deve compiersi caso per caso con
riferimento alla ragionevolezza dell’affidamento, che non potrà essere invocato da
chi versi in una situazione di negligenza, ad esempio per avere notevolmente
trascurato l’osservanza di obblighi derivanti dalla stessa legge (si vedano gli artt.
1175, 1176, 1189, 1337, 1341, 1366, 1375, 1393, 1396 e 1429 cod. civ.) ovvero

realtà delle cose, anziché affidarsi alla mera apparenza dei fatti (in questo senso cfr.
Cass. Sez. 6, n. 50018 del 17 settembre 2015, Intesa Sanpaolo S.p.a., Rv. 265930;
Cass. Sez. 2, n. 10770 del 29 gennaio 2015, Island Refinancing S.r.l., Rv. 263297;
Cass. Sez. 6, n. 2334 del 15 ottobre 2014, Italfondiario S.p.a., Rv. 263281; Cass.
Sez. 1, n. 2501 del 14 gennaio 2009, San Paolo Imi S.p.a, Rv. 242817).
Nel caso concreto, il giudice dell’opposizione al decreto di non ammissione della
ricorrente al passivo della procedura ha escluso la buona fede della società di
trasporto via mare sul rilievo che questa, prima del sequestro, aveva praticato, per
le medesime prestazioni di trasporto, tariffe diverse a due società, controllate dal
proposto, operanti nel medesimo settore; avendo, in particolare, preteso da
Geotrans, dopo il sequestro di prevenzione del suo patrimonio, corrispettivi in
danaro «estremamente elevati e maggiori di quelli fino a quel momento convenuti»,
ed avendo invece praticato a RCL, all’epoca non ancora assoggettata a sequestro,
«tariffe molto più convenienti».
Tale affermazione non ha però tenuto delle spiegazioni date dalla ricorrente in
ordine a tale disparità di trattamento tariffario, avendo costei, a sostegno di tali
spiegazioni, depositato allo scopo nel procedimento di opposizione verbale di
dichiarazioni, relative a tale disparità, rese dal testimone Alessandro Bisanti,
all’epoca dei fatti dipendente di Grimaldi, nell’ambito del procedimento penale c.d.
“Caronte”.
Sul contenuto di tali dichiarazioni (per come sintetizzato nel ricorso),
potenzialmente idoneo a spiegare i comportamenti della ricorrente in termini diversi
dalla colposa negligenza nel trattare con RCL, il giudice dell’opposizione aveva il
dovere di confrontarsi.
Tale omissione costituisce vizio della motivazione.
Dal contenuto del decreto impugnato non è poi chiaro se, come afferma la
ricorrente, furono gli stessi amministratori giudiziari di Geotrans a richiedere a
Grimaldi di prenotare, per un breve periodo, i servizi di trasporto navale «attraverso
RCL al fine di non scontare l’aumento di tariffe sopracitato, particolarmente
penalizzante».

per non avere osservato comuni norme di prudenza attraverso cui accertarsi della

Tale chiarimento si rende necessario in funzione della valutazione del dedotto
affidamento incolpevole della ricorrente nell’eseguire le proprie prestazioni in favore
di RCL; anche in considerazione della necessaria valutazione del contenuto delle
dichiarazioni rese dal testimone sopra indicato nel procedimento penale c.d.
“Caronte”.

3. Il terzo motivo di ricorso è invece infondato.

accertamento dei crediti nella disciplina recata dagli artt. 52 e segg. del d.lgs. n.
159 del 2011 e disciplina legale relativa all’accertamento dei crediti nei confronti di
imprenditore ammesso alla procedura di concordato preventivo.
La tutela dagli artt. 52 e segg. del d.lgs. n. 159 del 2011 apprestata per i
creditori che intendano soddisfare le loro ragioni su patrimonio di debitore oggetto
di sequestro ovvero di confisca di prevenzione si modella su quella relativa al
fallimento dell’imprenditore, ma la profonda differenza di natura e funzione proprie
di tali misure comporta inevitabili diversità nel regime di accertamento dei crediti e
nelle modalità di svolgimento dei procedimenti interni alla procedura di liquidazione
dei beni nell’interesse dello Stato.
Invero: a seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni
esecutive sui beni che ne costituiscono l’oggetto (art. 55 d.lgs. n. 159; v. art. 51
I.fall.); i crediti indicati dal comma 1 dell’art. 52 del d.lgs. n. 159 devono essere
accertati secondo le disposizioni, di natura processuale speciale, contenute nei
successivi artt. 57 (v. artt. 92 e 95, primo comma, I.fall.), 58 (v. artt. 93 e 101 I.
fall.) e 59 (v. artt. 95, terzo comma, 96, 97, 98, 99, primo, nono e ultimo comma,
I.fall.) dello stesso decreto; solo i creditori risultanti dallo stato passivo
giudizialmente formato possono partecipare alla ripartizione di quanto ricavato dalla
liquidazione dei beni sequestrati ovvero confiscati (art. 61 del d.lgs. n. 159; v. artt.
110-115 I. fall.).
In tale procedura speciale di accertamento dei crediti, così come in quella propria
del fallimento, chi chiede di essere ammesso al passivo deve dimostrare, mediante
deposito di documenti (art. 58, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 159; art. 93, sesto
comma, I.fall.), esistenza, consistenza e rango dei propri crediti nei confronti della
procedura (terza rispetto al proposto): tali documenti ben possono essere costituiti
da sentenza ovvero altro titolo di formazione giudiziale emesso all’esito di uno dei
procedimenti speciali di cognizione previsti dal Libro IV del codice di procedura
civile.
L’opponibilità (in funzione della prova dei crediti da accertare nei procedimento
di verifica) di tali titoli di formazione giudiziale gEEMESIEBC~EaRIBEESUZZI=ald a
24:›et_ ELLA .1.41–

.4}4~lia di amministrazione dei beni sequestrati nel procedimento di prevenzione

5

In primo luogo errato in diritto è il dedotto parallelismo fra procedura di

patrimoniale, non può tuttavia

determinarsi secondo la disciplina propria del

giudicato esterno delle sentenze e degli altri provvedimenti giudiziari che la stessa
forza abbiano fra le parti del processo (art. 2909 cod. civ.), dal momento che vige in
ambito penale il principio dell’autonomia della giurisdizione penale, salvo che per le
questioni pregiudiziali obbligatorie in relazione alle questioni di stato (artt. 2 e 3
cod. proc. pen.).
Da ciò consegue che l’omesso esame da parte del decreto impugnato

credito da parte del decreto ingiuntivo specificamente indicato nel ricorso per
cassazione non ha comportato violazioni di legge ovvero vizi di motivazione di sorta
rilevanti in funzione della decisione.
D’altro canto, la società ricorrente espressamente afferma che il decreto
ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli il 13 luglio 2015 venne «dichiarato
esecutivo dal medesimo Giudice emittente con decreto del 23 marzo 2016» (pag. 7
del ricorso): il decreto ex art. 647 cod. proc. civ. venne dunque emesso due giorni
dopo l’emissione del decreto di rigetto della domanda di Grimaldi da parte del
giudice delegato alla procedura di RCL e, dunque, l’accertamento contenuto nel
citato decreto ingiuntivo non sarebbe stato comunque opponibile alla procedura; con
conseguente irrilevanza (in questa sede riscontrabile sulla base del contenuto del
ricorso) in funzione della decisione sul merito della domanda, dell’omesso esame
della questione da parte del giudice di merito.

4. In conclusione, il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio al
Tribunale di Catania per nuovo esame della dedotta buona fede, intesa nel senso
indicato nel precedente punto 2, della società anche sulla base della valutazione del
contenuto della testimonianza e del necessario chiarimento nello stesso punto 2
menzionati.

P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania Sezione per le misure di prevenzione.

Così deciso in Roma il 20 marzo 2018.

dell’argomento in questa sede dedotto, quanto all’efficacia di accertamento del

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