Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16143 del 07/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 16143 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: MINCHELLA ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

1) SINGH Balwinder, nato il 01/07/1963;
2) SINGH Paramjit, nato il 14/11/1971;
Avverso la sentenza n. 679/2016 della Corte di Appello di Bologna in data
07/07/2016;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;

Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Luca Tampieri, che
ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;

Udito il difensore dell’imputato Singh Balwinder, Avv. Francesco Miraglia, che ha
insistito per l’accoglimento del ricorso;

Udito il difensore dell’imputato Singh Paramjit, Avv. Monica Reggiani, che ha insistito
per l’accoglimento del ricorso;

1

Data Udienza: 07/11/2017

RILEVATO IN FATTO
1. Con sentenza in data 16/06/2015 il Tribunale di Modena condannava Singh
Balwinder alla pena di anni sedici di reclusione per il tentato omicidio aggravato di
Singh Bikramjit detto Vicky, per estorsioni e tentata estorsione nonché condannava
Singh Paramjit alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione ed C 6.500,00 di
multa per estorsioni e tentata estorsione. Si legge in sentenza che i fatti si erano svolti
nell’arco di tempo degli anni 2007/2012 e che tutto era ruotato attorno alla

Vicky partecipando ad una serie di violente aggressioni fisiche a danno di loro
connazionali: costui (sentito in incidente probatorio) aveva spiegato che il Balwinder lo
aveva avvicinato poco dopo il suo arrivo in Italia e lo aveva convinto a spalleggiarlo
nelle richieste di danaro a connazionali, compiendo anche aggressioni ai danni di
avversari del primo; in prosieguo di tempo, egli aveva avuto il compito di ritirare le
somme estorsive richieste al commerciante Singh Dhian, il quale versava mensilmente
la somma di circa C 300,00/400,00; riferiva anche che altri commercianti versavano
somme al gruppo del Balwinder; tuttavia nell’anno 2009, avendo ormai riportato
diverse denunzie, aveva deciso di allontanarsi dal gruppo e il Balwinder inizialmente
aveva cercato di riprenderlo mentre poi, di fronte al suo rifiuto, aveva preso a
richiedergli denaro e a minacciarlo; a causa di minacce ed aggressioni, il Vicky aveva
dovuto più volte mutare città, lavoro e domicilio, rientrando infine a Carpi nell’anno
2012; ma nel pomeriggio del dì 22/10/2012 veniva violentemente aggredito da
personaggi da lui conosciuti in quanto appartenenti alla banda criminale: costoro lo
avevano picchiato ripetutamente con un martello ed una spranga di ferro nel
parcheggio di un supermercato, colpendolo anche con calci mentre era riverso in
terra; il Vicky veniva lasciato in terra con trauma cranico con fratture multiple, trauma
toracico, fratture costali e frattura della scapola destra; l’intervento sanitario era
tempestivo ed egli veniva ricoverato in prognosi riservata per poi essere sottoposto a
craniotomia. I rilievi tecnici della polizia giudiziaria e le dichiarazioni dei presenti
confermavano il racconto dell’aggressione descrivendo gli oggetti contundenti e la
particolare brutalità dell’azione nonché riconoscendo taluno fra i soggetti indicati dalla
vittima; alcune identificazioni erano poi consentite dalle immagini di telecamere di
sicurezza. Il Tribunale notava che gli imputati non avevano negato lo stretto rapporto
di conoscenza che li aveva legati alla vittima; vi erano annotazioni di polizia giudiziaria
che attestavano le frequentazioni tra di loro ed il comune coinvolgimento in denunzie
di vario genere, dalla rissa al porto di armi improprie e ad aggressioni fisiche, tanto
che nell’anno 2009 le loro abitazioni venivano perquisite poiché si iniziava ad indagare
su fenomeni di natura estorsiva all’interno della comunità indiana; ma dall’anno 2010
la stessa vittima aveva più volte segnalato alla polizia giudiziaria le minacce e le

2

consorteria criminale che faceva capo al Balwinder, della quale aveva fatto parte il

aggressioni cui veniva fatto segno ed era risultato che si era consumato un
allontanamento del Vicky dal Balwinder, cui erano seguiti atti criminali ai suoi danni,
come una aggressione nel giugno 2011, gravi minacce del luglio 2011, un tentativo di
aggressione nell’agosto 2011. Il Tribunale riteneva credibili le dichiarazioni della
vittima, riscontrate da diversi elementi esterni, e respingeva le spiegazioni alternative
fornite dal Balwinder, ritenute inverosimili; la fattispecie veniva inquadrata nel tentato
omicidio, giacchè era stato usato un martello di grosse dimensioni, utilizzato per

rimasto duramente ferito: gli accertamenti avevano fatto identificare poi in forti calci le
cause delle lesioni al tronco e delle fratture costali; pertanto vi era idoneità mortale,
anche se la vittima non aveva corso un concreto rischio di vita per il tempestivo
intervento dei sanitari. Si era trattato di un’azione premeditata da tempo e ben
pianificata (gruppo di persone, uso di mezzo contundente, scelta di un punto che
impedisse la fuga della vittima) nonché connotata da motivi abietti e cioè l’intento di
punire la vittima per il rifiuto di proseguire nell’attività criminosa. Il Balwinder era
stato il mandante: lui era il capo del gruppo delle persone riconosciute, lui decideva
chi punire, lui gestiva il danaro delle estorsioni e lui doveva recuperare il prestigio
intaccato dal rifiuto della vittima; e, del resto, alcune sue conversazioni intercettate lo
riconducevano nell’azione criminosa e denotavano il suo odio per la vittima, dimostrato
anche dal fatto che lui era stato presente nelle precedenti aggressioni alla persona
offesa ed era stato in contatto telefonico con i correi nel giorno dell’aggressione;
pertanto l’azione era stata una iniziativa del gruppo pianificata dal capo e non
deliberata da altri componenti.
Il processo poi verteva sul sistema estorsivo denunziato: così le dichiarazioni di tale
Singh Pargat, rese durante le indagini preliminari, venivano acquisite poiché quel teste
era palesemente intimidito ed era colui che aveva disvelato un sistema di minacce e
violenze poste in essere da alcuni gruppi di soggetti indiani i quali si erano spartiti i
territori e che taglieggiavano i loro connazionali, intimidendoli anche durante le
cerimonie; aveva precisato che ogni gruppo aveva dei referenti e che egli, pur vivendo
a Cremona, conosceva gli imputati per essere capi del gruppo di Carpi e di Novellara,
ma durante il dibattimento aveva tentato di modificare il proprio narrato, affermando
l’estraneità degli imputati ad azioni violente e manifestando così l’atteggiamento di
diffusa omertà che si era incrinato soltanto con l’arresto del vertice del gruppo. Il
Tribunale citava una conversazione intercettata in data 24/10/2007, da cui emergeva
che il Balwinder si interessava di riscossione di danaro e non esitava ad alludere a
modi violenti per costringere il debitore a pagare: e, del resto, in diverse occasioni era
emersa la disponibilità di armi per il gruppo, quali accette, spranghe, bastoni chiodati
e parimenti erano state rinvenute lettere di minacce dirette a vari testimoni. Di contro
il Tribunale riteneva non rilevanti le dichiarazioni positive dei testimoni della difesa,

3

colpire reiteratamente la vittima, con ferocia ed in un punto vitale quale il capo,

poiché essi tendevano a dipingere gli imputati in una veste di correttezza che strideva
sia con i riscontri alle denunzie sia con gli atti di polizia giudiziaria circa gli episodi che
li coinvolgevano quali autori di reati violenti. Così si riteneva sussistere un reato di
minaccia aggravata nei confronti della vittima Vicky, posto in essere dal gruppo
capeggiato dal Balwinder. Ed ancora si riteneva sussistere la responsabilità per
l’estorsione commessa dal 2008 al 26/03/2011 ai danni di Singh Dhian, il quale
gestiva un esercizio di kebab e che era stato costretto con minacce a versare somme

26/03/2011 quando, a fronte del rifiuto della persona offesa, il Balwinder ed altri lo
avevano colpito con una sbarra in ferro procurandogli trauma cranico e ferite agli arti
per estorcergli danaro: il Vicky aveva confermato le modalità estorsive e il Dhian, in
incidente probatorio, aveva narrato l’intera vicenda, le minacce subite e la consegna
del danaro al Balwinder o a suoi emissari, annunziati da apposita telefonata del
Balwinder, tra i quali anche il Vicky ed il Paramjit; poi nel 2011 una difficoltà
economica lo aveva spinto a negare il pagamento e subito erano iniziate le aggressioni
e le minacce nel negozio, fino all’aggressione più grave del 26/03/2011, nel corso della
quale comunque egli aveva anche reagito furiosamente mettendo in difficoltà il
Balwinder ed i correi; il Tribunale lo riteneva credibile poiché il racconto era
sovrapponibile a quello del Vicky, non aveva pretese economiche poiché non si era
costituito parte civile e il suo narrato era stato lineare sin dal primo contatto con la
polizia giudiziaria, mentre non emergeva alcun elemento di astio o di accordo con il
Vicky e il racconto del Balwinder circa il fatto era inattendibile, poiché egli accreditava
una sorta di discussione nazionalista, chiaramente sproporzionata rispetto ad una
aggressione così feroce; quindi si era trattato di una estorsione aggravata e di una
tentata estorsione. Poi si riteneva sussistere la responsabilità per l’estorsione
commessa dal 2009 al 2012 ai danni di Singh Annarjit, il quale gestiva un esercizio di
generi alimentari, costretto a corrispondere mensilmente la somma di C
150,00/200,00 al Balwinder o a suoi incaricati: la persona offesa aveva inizialmente
sporto denunzia, ma poi, in sede di incidente probatorio, aveva ritrattato,
manifestando paura di ritorsioni, tanto che il relativo verbale era stato acquisito; egli
aveva dichiarato che il Balwinder gli aveva chiesto danaro facendo uso di minacce e lui
aveva consegnato le somme, di volta in volta, ai due imputati ed anche al Vicky e
peraltro aveva espressamente detto di temere le vendette dei predetti, poiché sapeva
che erano capaci di violenza; il Tribunale riteneva credibili le prime dichiarazioni del
teste, poiché erano state dettagliate nell’entità delle somme, nella frequenza delle
consegne, nelle modalità di riscossione (le quali erano state descritte allo stesso modo
dal Dhian) e nell’atmosfera di paura che circondava gli imputati ed i loro accoliti,
protagonisti di aggressioni violente. Infine, si riteneva sussistere una estorsione ai
danni di Singh Gurpreet, un falegname che aveva dovuto consegnare agli imputati tra
4

di danaro variabili comprese tra gli C 250,00 e gli C 400,00 mensili; ciò sino al

il 2007 e il 2010 la somma di € 1.500,00 in diverse soluzioni per evitare ritorsioni: era
stato avvicinato da loro presso il tempio di Novellara, luogo in cui aveva proseguito
nelle dazioni poiché temeva il gruppo criminale e le sue ramificazioni; ciò sino al 2010
quando aveva cessato di pagare ed aveva iniziato a temere per la propria incolumità
anche perché vi era stata presto una aggressione da parte di un soggetto del gruppo;
il giudice rilevava alcune incongruenze su alcuni particolari, ma la complessiva
testimonianza era attendibile, giacchè vi era un referto medico per l’aggressione subita

negava il riconoscimenti delle circostanze attenuanti generiche e si riteneva sussistere
la continuazione tra i reati.

2.

Interponevano appello gli imputati: il Balwinder chiedendo l’assoluzione dal

concorso nel tentato omicidio o il riconoscimento di un concorso anomalo e
censurando la veridicità delle dichiarazioni delle persone estorte, al pari di quanto
sostenuto dal Paramjit.

3. Con sentenza in data 07/07/2016 la Corte di Appello di Bologna confermava la
condanna di primo grado. Rilevava il giudice di appello che il Balwinder aveva fondato
la censura sul concorso nel tentato omicidio sulla testimonianza di un teste, tale Singh
Sukwinder, che era stato invece ritenuto inattendibile dal Tribunale poiché questi
aveva ritrattato delle dichiarazioni precedenti nelle quali aveva indicato il Balwinder
come colui che gli aveva ammesso la sua responsabilità ed aveva invece sostenuto che
quella narrazione gli era stata indotta dalla vittima; ma anche la Corte territoriale
rilevava incongruenze ed incoerenze di narrato nonché una certa animosità contro la
vittima in questo teste; parimenti si riteneva invece attendibile la persona offesa
dell’agguato, che aveva ricostruito accuratamente le modalità dell’aggressione ed
aveva riconosciuto gli aggressori (nel frattempo condannati in via definitiva) ed aveva
descritto un sistema di estorsioni che aveva trovato infine risContri che in precedenza
non vi erano stati a causa della’ omertà e del terrore generato dal gruppo di violenti,
tanto che anche la polizia giudiziaria, prima di questi fatti, non aveva mai trovato
conferme ai sospetti che nutriva; parimenti, i contatti telefonici tra il Balwinder e i
correi era attestato dai tabulati per il giorno dell’aggressione; si era trattato di un
tentativo di omicidio non occasionale né imprevedibile, poiché pianificato ed
organizzato allo scopo di punire un avversario del gruppo, per come si era già cercato
di fare in precedenza; gli autori materiali avevano usato la vettura del Balwinder ed
erano partiti da casa sua, per cui la deduzione del suo ruolo di mandante era fondata e
non lasciava spazio ad un concorso anomalo proprio perché si era trattato di una
azione programmata e voluta dal Balwinder, che l’aveva approvata ed aveva
apprestato la logistica. Di seguito si esaminavano le dichiarazioni delle persone

5

nel 2010 e le frequentazioni di quel tempio era stata confermata da testimoni. Si

estorte, sottolineandone la credibilità e la linearità, oltre che la sussistenza di riscontri
anche sul timore di ritorsioni. Quanto al Paramjit, si ribadiva la credibilità degli estorti,
si negava che egli ritirasse denaro senza sapere la natura dello stesso e che avesse
avuto un ruolo marginale. Per entrambi si negava una diminuzione della pena inflitta.

4. Avverso detta sentenza propone ricorso Singh Paramjit a mezzo del difensore,
Avv. Monica Reggiani.

carenza di motivazione in ordine alla ritenuta estorsione ai danni di Singh Dhian:
sostiene che la persona offesa non era stata capace di quantificare il danaro dato,
tanto da far dubitare della quantità delle somme asseritamente estorte ma il giudice di
appello non aveva motivato sul punto.
4.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.,
manifesta illogicità della motivazione poiché era stato ritenuto riscontro al fatto
estorsivo ai danni del Singh Dhian una visita del ricorrente al negozio avvenuta in
epoca successiva ai fatti.
4.3. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.,
contraddittorietà della motivazione poiché la estorsione ai danni di Singh Gurpreet si
era fondata su dichiarazioni incoerenti e reticenti della persona offesa, mentre per un
altro capo di imputazione, simile per accadimento, si era optato per l’assoluzione;
peraltro quegli aveva detto di essere stato aggredito mentre il certificato medico
faceva menzione di una rissa nonché di essere scappato nel recinto di una caserma dei
Carabinieri che però non ne facevano menzione.

5. Propone ricorso l’imputato Singh Balwinder a mezzo dei difensori, Avv. Enrico
Della Capanna ed Avv. Francesco Miraglia.
5.1. L’avv. Francesco Miraglia deduce, con il primo motivo, ex art. 606, comma 1,
lett. e), cod.proc.pen., manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle
valutazioni sul quadro accusatorio: sostiene che non vi era nessun elemento che
potesse fondare il concorso del ricorrente e il suo ruolo di mandante, ed anzi la vittima
dell’aggressione era un personaggio già avvezzo al crimine e poco credibile, per cui il
fatto che il ricorrente fosse astrattamente il capo di un gruppo non sostanziava una
sua responsabilità da posizione; in ogni caso era poco credibile che la vittima subisse
tanti colpi ma riuscisse a riconoscere alcuni aggressori, anche perché aveva parlato di
un uso di una barra di ferro che altri testi non avevano visto e perché i suoi aggressori
risultavano essere usciti dalla dimora con molto anticipo rispetto all’aggressione;
quanto alle estorsioni, il giudice di appello aveva voluto ignorare le evidenti reticenze
ed incertezze dei denunzianti, che non avevano fornito risposte esaustive a fronte di
testimoni indicati dalla difesa i quali avevano negato l’esistenza di estorsioni, ma ai
6

4.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.,

quali non si era creduto, senza fare indagini patrimoniali sul ricorrente; pertanto non
vi era stata omertà ma testimonianze false ed imprecise; peraltro, l’aggressione al
Dhian del 26/03/2011 era oggetto di un altro procedimento per rissa e averlo
giudicato nel presente processo violava il divieto di bis in idem; afferma che l’unica
attività di pressione sui testimoni era stata esercitata dal Vicky e che i racconti di
presunte aggressioni ed inseguimenti erano privi di qualunque precisione.
5.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen.,

cod.pen.: sostiene che non è possibile commissionare un tentato omicidio ma soltanto
organizzare un’azione che può cagionare lesioni, per cui non poteva essere previsto un
evento tanto più grave, per cui il ricorrente dovrebbe poter beneficiare della
diminuente del concorso anomalo.
5.3. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.,
manifesta illogicità della motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti
generiche: lamenta che la gravità dei reati non poteva sovrastare la permanenza lecita
in Italia da anni, lo svolgimento di un lavoro e il comportamento processuale leale.
5.6. L’avv. Enrico della Capanna deduce, con il primo motivo, ex art. 606, comma
1, lett. e), cod.proc.pen., manifesta illogicità della motivazione e travisamento della
prova con riferimento al tentato omicidio: sostiene che il contributo del ricorrente al
reato era stato dedotto per via unicamente congetturale e che non era stato spiegato
per quale ragione gli autori materiali non potevano avere agito di propria iniziativa,
giacchè sostanzialmente all’accusa della vittima faceva da riscontro il solo fatto di
essere ritenuto il capo del gruppo; in realtà, tutto ciò era frutto di un travisamento
delle dichiarazioni della vittima, ritenuta attendibile, circa attività estorsive che non
potevano offrire riscontri al tentato omicidio (e tali non erano i contatti telefonici con
gli autori materiali né la riferita vanteria del Paramjit con un commerciante o la mera
acredine esistente tra il ricorrente e la vittima).
5.7. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.,
carenza di motivazione sulla condotta minatoria del capo B della rubrica, fondata
soltanto sulle dichiarazioni della persona offesa senza alcun riscontro.
5.8. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.,
manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova con riferimento alle
condotte estorsive: non era stato considerato che le persone offese avevano
sostanzialmente ritrattato le proprie denunzie né era stato spiegato perché dette
conclusioni prevalevano sulle dichiarazioni di vari testimoni che avevano portato
differenti narrati, non affrontati criticamente.
5.9. Con il quarto motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett.

b), cod.proc.pen.,

erronea applicazione di legge sul diniego delle circostanze attenuanti generiche,
negate per la gravità dei fatti che però, da sola, non poteva considerarsi ostativa

7

erronea applicazione di legge in relazione al diniego di applicazione dell’art. 116

rispetto al corretto contegno processuale ed alla rilevanza delle condizioni sociali del
ricorrente.
5.10. Con il quinto motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.,
mancanza di motivazione sulle ragioni per cui non veniva scelto il minimo edittale della
pena, con una scelta di eccessivo rigore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i ricorsi devono essere rigettati, poiché sono infondati.
L’esame dei singoli motivi di ricorso seguirà l’ordine dell’esposizione degli stessi,
movendo dalle ragioni di doglianze esposte da Singh Paramjit.

2. La prima doglianza di Singh Paramjit attiene al tema della asserita incompletezza
della motivazione relativamente alla ritenuta estorsione ai danni di Singh Dhian, il
quale non sarebbe stato capace nemmeno di quantificare il danaro da lui consegnato
senza che la sentenza impugnata affrontasse il punto della credibilità di detta persona
offesa.
Ma si tratta di censura infondata. Infatti, la Corte territoriale richiama la sentenza di
primo grado e la motivazione della stessa, condividendo le conclusioni circa l’avvenuta
condotta estorsiva nei confronti del Sigh Dhian, il quale era stato sentito in incidente
probatorio ed aveva reso dichiarazioni coincidenti con quelle rilasciate dal Vicky sia in
ordine al dato temporale che in ordine alle modalità attuative della condotta estorsiva.
Non risponde al vero che la persona offesa Singh Dhian sia risultata vaga e confusa: al
contrario, la sentenza di primo grado -espressamene richiamata sul punto dalla Corte
di Appello – ha riportato che quegli aveva riferito dettagliatamente le minacce
ricevute, le richieste estorsive, la necessità di far consumare cibo e bevande agli
estorsori nel suo esercizio di ristorazione e quella di versare somme di danaro
mensilmente, e talora anche più volte in un mese, il cui ammontare non era fisso ed
immutabile, ma era variato da un minimo di C 150,00 ad un massimo di C 400,00:
anche le modalità di consegna del danaro era stata descritta compiutamente, al pari
della indicazione di altri esercenti che, per quanto a sua conoscenza, versavano nella
stessa situazione.
Dunque, soltanto l’entità globale della somma non era stata determinata con
precisione, ma ciò, considerato l’ammontare variabile ed il numero mutevole di
occasioni in cui veniva richiesto la consegna del danaro, viene spiegato dal Tribunale
in modo lineare e privo di vizi giuridici o logici. Anzi, va rilevato che il Tribunale – con
motivazione condivisa dal giudice di appello – aveva espresso correttamente le ragioni

8

6. In udienza le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.

per le quali era stata ritenuta la credibilità della menzionata persona offesa: la
sovrapponibilità con le dichiarazioni del Vicky, l’assenza di pretese economiche (non si
era, infatti, costituito parte civile), la mancanza di contiguità con il Vicky e la linearità
e coerenza del racconto, oltre che il riscontro offerto da un episodio narrato da Singh
Amarjit circa le percepite minacce provenienti dal Balwinder all’indirizzo del Singh
Dhian nonché l’inverosimiglianza della versione dei fatti offerta dal Balwinder.
Pertanto, corretta e priva di vizi appare la conclusione della sentenza impugnata

consegnasse il danaro, di volta in volta, a vari emissari i quali non proferivano minacce
in quella circostanza: la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere
esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta,
ovvero implicita ed indeterminata, purchè sia idonea ad incutere timore ed a coartare
la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità
dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui
opera (Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, Rv. 254797).

3.

Il secondo motivo di ricorso di Singh Paramjit lamenta ancora l’asserita

incongrua motivazione circa un episodio ritenuto quale riscontro al fatto estorsivo ai
danni del Singh Dhian, e cioè una visita del ricorrente al negozio di quegli avvenuta in
epoca successiva ai fatti in data 05/11/2012.
Il punto si riferisce ancora ai dubbi sollevati dal ricorrente circa la testimonianza di
Singh Dhian: afferma cioè il ricorso’ che, in realtà, il ricorrente non sarebbe mai stato
indicato tra coloro ai quali la persona offesa aveva consegnato il danaro estorsivo per
conto di Singh Balwinder. In realtà, la sentenza impugnata pone in evidenza (pag. 55)
che la persona offesa aveva indicato, tra gli altri, anche il Singh Paramjit tra i
percettori del danaro e la visita al negozio in data 05/11/2012 da parte del ricorrente
viene utilizzata dal giudice di appello non quale riscontro vero e proprio a quella
narrazione (anche perché si precisa in sentenza che, in quella circostanza, non vi era
stata una consegna di danaro), ma quale riprova del rapporto che legava il ricorrente
alla persona offesa, la sua abitudine a recarsi in quel negozio per proferire minacce ed
attendersi del danaro.
La censura è quindi infondata.

4. Il terzo motivo di ricorso di Singh Paramjit attiene, invece, alla estorsione ai
danni di Singh Gurpreet, asseritamente fondata su dichiarazioni incoerenti e reticenti
della persona offesa, tanto che, in altro punto della sentenza e per altro episodio, la
conclusione era stata differente; peraltro quegli aveva detto di essere stato aggredito
mentre il certificato medico faceva menzione di una rissa nonché di essere scappato
nel recinto di una caserma dei Carabinieri che però non ne facevano menzione.
9

circa la sussistenza dell’estorsione, non essendo rilevante che la persona offesa

La doglianza appare apodittica in più punti: la sentenza di primo grado pone in
evidenza quarif; dettagliata fosse stata la dichiarazione testimoniale di Singh
Gurpreet, il quale aveva riferito della conoscenza con gli imputati, del luogo e
dell’epoca in cui si erano conosciuti, delle richieste pressanti di danaro ricevute dai due
con minacce di «finire male»; era emersa, quindi, la consegna ripetuta di somme di
danaro dall’ammontare variabile (talora C 200,00 e talora C 300,00) sino ad un
importo complessivo indicato in C 1.500,00 o 1.600,00. Inoltre la persona offesa

accuratamente descritto, ed aveva anche spiegato il motivo di tanto timore e cioè la
conoscenza di una caratura criminale di rilievo degli imputati e della loro possibilità di
avvalersi di altre persone per portare a compimento le loro minacce anche in territori
distanti dal loro luogo di residenza. Il Tribunale aveva valutato sincera la paura
dimostrata dalla persona offesa, ritenuta credibile ad onta di alcune incongruenze nelle
sue dichiarazioni, le quali però non intaccavano il nucleo essenziale del suo racconto,
che aveva trovato riscontri documentali e testimoniali (referto medico, rilievi
fotografici e deposizioni attestanti la frequentazione del luogo in cui erano avvenute le
consegne di danaro).
Quanto alla indicazione, nel referto medico del 14/06/2010, di una rissa come
causa delle ferite della persona offesa (in luogo di una aggressione), la dicitura era
dipesa dalla dichiarazione della stessa, circa la quale era stata riconosciuta la paura
per gli accadimenti che la coinvolgevano; e le ferite alla coscia sinistra erano state
individuate come quelle riportate mentre scavalcava il muretto di recinzione della
caserma dei Carabinieri. La valutazione veniva condivisa dal giudice di appello.
In definitiva, la valutazione di attendibilità della persona offesa è stata compiuta in
modo corretto ed ampiamente motivato, tenendo conto anche di alcune incongruenze
nel suo racconto: si consideri che, in tema di valutazione della prova testimoniale, la
vulnerabilità della persona offesa, nella misura in cui produce fratture non decisive
della progressione dichiarativa, emergenti anche a seguito delle contestazioni, e si
manifesta attraverso un contegno timoroso, non è un elemento che può, da solo,
determinare una valutazione di inattendibilità, dovendo la credibilità dei contenuti
essere valutata anche sulla base della comunicazione non verbale, della quale deve
essere verificata la coerenza con le cause della vulnerabilità e, segnatamente, con la
relazione che lega il dichiarante con l’accusato; questa Corte ha ribadito che un
atteggiamento particolarmente agitato ed impaurito del testimone ne può avvalorare
l’attendibilità, quando sia pienamente coerente con il clima di intimidazione causato
dal comportamento dell’imputato (Sez. 2, n. 46100 del 27/10/2015, Rv. 265380).
Complessivamente, quindi, il ricorso di Singh Paramjit deve essere rigettato.

10

aveva riconosciuto, in corso di incidente probatorio, Singh Balwinder, dopo averlo

5. Esaminando il ricorso proposto da Singh Balwinder, è necessario analizzare le
doglianze esposte dai due difensori, le quali non paiono del tutto sovrapponibili (ad
eccezione di due di esse per come si spiegherà in seguito).
La disamina seguirà l’ordine delle censure esposte in precedenza e cioè dapprima
quello delle argomentazioni prospettate nel ricorso a firma dell’Avv. Francesco
Miraglia.

5.1. La prima doglianza espressa con detto atto contesta, promiscuamente, le

le conclusioni circa il ruolo di mandante del ricorrente nel tentato omicidio del Vicky
nonché la credibilità del Vicky stesso, la credibilità dei soggetti asseritamente vittime
di estorsioni, la mancanza di elementi dimostrativi dell’esistenza di un clima di omertà
e l’incongrua celebrazione di un processo per tentata estorsione aggravata
relativamente ad accadimenti (l’aggressione a Singh Dhian del 26/03/2011) già
oggetto di altro procedimento per rissa.
Va detto subito che il motivo di ricorso lambisce l’inammissibilità, poiché tende a
sollecitare nuove valutazioni in fatto circa accadimenti ed eventi che sono stati oggetto
di attenta analisi da parte dei giudici di merito. Va, infatti, considerato che ci si trova
di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell’analisi e
nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive
decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a
saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo
uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie
hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza
formulato nei confronti del ricorrente.
Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da
tempo tracciata, che l’esito del giudizio di responsabilità non può certo essere
invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una “mirata rilettura” degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione
di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli
adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o
perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la
condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148;
Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507).
Nel caso di specie, l’adeguatezza delle ragioni giustificative illustrate nell’impugnata
sentenza non è stata validamente censurata dal ricorrente, limitatosi a riproporre, per
lo più, una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dai Giudici di merito ed a
formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordine alle risultanze offerte dal
materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia, una

11

valutazioni della Corte territoriale in merito al complessivo quadro accusatorio, nonché

diversa ed alternativa lettura, in questa Sede, evidentemente, non assoggettabile ad
alcun tipo di verifica, per quanto sopra evidenziato.
Ad ogni modo, le singole censure sono da considerarsi infondate.
5.2. E’ infondata ogni considerazione critica sul ruolo del Balwinder di capo di un
gruppo criminale e di mandante del tentato omicidio de quo: infatti, contrariamente a
quanto sostenuto dal ricorrente, detta attribuzione non è stata tratta da una sorta di
“responsabilità da posizione”, ma da elementi oggettivi riportati nella sentenza

Singh Balwinder (detto “Baba”) ed il Vicky, della decisione di quest’ultimo di lasciare le
attività criminali del gruppo di estorsori e della determinazione di eliminarlo; poi si
analizza il ruolo ricoperto dal ricorrente nell’ambito di queste attività, per come
emerso dalle testimonianze e dagli altri elementi istruttori (pag. 20,

«era Baba il

regista delle estorsioni ai danni dei commercianti indiani; Baba decideva chi
punire.. .era il soggetto che si appropriava materialmente del denaro, dava disposizioni
su come e dove reperire il denaro… Lo stesso Singh Dhian aveva precisato come II
gruppo guidato dal Baba fosse composto da numerose persone»):

così, accertata

l’esistenza di un gruppo criminale dotato di una propria organizzazione e di una
propria gerarchia interna, la Corte territoriale riporta che il tentativo di omicidio non
era stato certo occasionale ed imprevedibile: anzi, gli esecutori materiali si erano
appostati in attesa della vittima nella zona in cui essa dimorava, avevano deciso di
agire in gruppo, avevano dimostrato cautela per cercare di evitare un riconoscimento;
ed ancora, altro dato oggettivo emerso dal processo era l’intento di questa azione
criminale e cioè quello di punire od eliminare un avversario dell’intero gruppo,
ristabilendo la supremazia del ricorrente Singh Balwinder sulla vittima e su tutti gli
altri soggetti estorti. Tanto premesso, la sentenza impugnata afferma – con deduzione
logica ferrea ed immune da vizi giuridici – che la posizione di supremazia indiscussa
del ricorrente nel gruppo escludeva che un evento tanto eclatante (anche per il luogo
e le forme dell’azione) potesse essere compiuto senza la sua preventiva approvazione;
ma al dato logico la Corte territoriale aggiunge altri elementi certi, emersi in
istruttoria: l’aggressione era avvenuta con modalità analoghe a quelle attuate in
precedenti occasioni poi sfumate, gli autori materiali avevano utilizzato l’autovettura
del ricorrente Singh Balwinder ed erano partiti da casa sua, dove dimoravano; ed
ancora, si riportavano i numerosi contatti telefonici tra il ricorrente e gli esecutori
materiali nel giorno del delitto e nel giorno successivo, a smentita dell’affermazione
del ricorrente che negava di avere contattato gli esecutori materiali a ridosso del
tentativo di omicidio. Ed ancora si riportava la conversazione telefonica intercettata del
ricorrente Singh Balwinder nella quale egli mostrava al suo interlocutore di essere
pienamente informato sui fatti e di essere irato oltremodo con la vittima la quale

12

impugnata. In essa si legge dapprima un’analisi dei rapporti riscontrati tra il ricorrente

aveva «dato i nostri nomi» e, parlando circa l’esito dell’azione egli aveva esclamato:
«io l’avrei ammazzato direttamente quel figlio di puttana».
Pertanto, va concluso che la Corte territoriale ha motivato adeguatamente sulla
prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa e preparatoria del
reato, precisando sotto quale forma essa si è manifestata, in rapporto di causalità
efficiente con le attività poste in essere dagli esecutori materiali; così, è stata
richiamata la sentenza di primo grado laddove si sottolinea che il ricorrente doveva

frutto di una autonoma deliberazione degli autori materiali ma era stata, invece,
programmata da tempo per attuare una punizione verso un ritenuto “traditore”: e il
ricorrente Singh Balwinder non era soltanto informato di ciò, ma aveva dato il suo
assenso al crimine, aveva individuato le modalità di azione, aveva fornito la logistica
necessaria (abitazione, automobili, telefoni cellulari), si era tenuto in costante contatto
con gli esecutori materiali per sapere l’esito dell’azione e si era poi attivato per
garantire la difesa legale ai correi, per infine esprimere il suo intento omicida nel corso
di una conversazione telefonica nella quale non aveva mostrato alcun sentimento di
pieta per la vittima.
La conclusione è corretta: questa Corte ha più volte ribadito che il contributo
causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e
atipiche della condotta criminosa, quali istigazione o determinazione all’esecuzione del
delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del
proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o
approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso (Sez. 1, n. 7643
del 28/11/2014, Rv. 262310).
Infine, è doveroso notare che l’argomentazione, secondo la quale al ricorrente
Singh Balwinder sarebbe attribuito questo concorso nel reato in modo soltanto
congetturale e cioè per via della sola posizione di capo del gruppo, si fonda su principi
ed orientamenti che possono valere per i grandi gruppi criminali organizzati (per
come, correttamente, precisa la giurisprudenza di questa Corte), ma che perdono di
significato di fronte alla ipotesi di un piccolo gruppo, dalle limitate dimensioni e
connotato da strettissimi legami familiari: ed allora, anche la posizione di capo di esso
può valere come riscontro di natura logica.
5.3.

Molte argomentazioni del ricorrente appaiono, quanto meno apodittiche:

trattasi delle affermazioni di scarsa credibilità circa il fatto che la vittima del tentato
omicidio potesse realmente riconosciuto gli aggressori, le quali non sono sostenute da
alcun reale elemento valutativo e, in ogni caso, tornano a chiedere a questa Corte una
valutazione di merito – già oggetto, per come visto, di attenta valutazione da parte
della Corte territoriale – che non trova un suo spazio nella sede di legittimità. Ad
analoghe conclusioni si deve giungere in merito ai dubbi sollevati circa i mezzi utilizzati

13

rispondere del concorso nel tentato omicidio poiché l’aggressione alla vittima non era

per l’aggressione o ai dubbi derivanti dal fatto che gli aggressori erano usciti dalla loro
dimora con molto anticipo (circostanza logicamente spiegata nella sentenza impugnata
quale parte di un appostamento e di una attesa della vittima).

5.4. Sono egualmente infondate le argomentazioni relative alle incongruenze circa
le testimonianze dei denunzianti, nel senso che il ricorrente sostiene essersi trattato di
mere testimonianze imprecise e non anche del frutto di un diffuso clima di omertà e
paura: al contrario, si legge in atti che più volte erano stati acquisiti in dibattimento i

dell’art. 500, comma 4, cod.proc.pen.; e la sentenza impugnata rende atto della
decisione resasi necessaria a causa di elementi concreti che inducevano fondatamente
a ritenere che diversi testimoni fossero sottoposti a pressioni minacciose. Questa
decisione è stata assunta secondo il consolidato insegnamento di questa Corte: ai fini
dell’acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni in precedenza rese dal
teste, ai sensi dell’art. 500, comma 4, cod. proc. pen., è richiesta la sussistenza di
“elementi concreti” per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a pressioni,
desumibili da qualunque circostanza sintomatica della subita intimidazione, purché
connotata da obiettività e significatività, e quindi anche soltanto da circostanze emerse
nello stesso dibattimento, qualora la prudente valutazione del giudice gli consenta di
cogliere dall’atteggiamento assunto dal teste nel corso della deposizione
dibattimentale i segni della subita intimidazione (Sez. 6,. n. 49031 del 22.10.2014,
Rv. 261254).
Ma il ricorrente non contesta, né lo ha mai fatto, l’acquisizione di quelle
dichiarazioni ex art. 500, comma 4, cod.proc.pen., bensì si limita ad offrire una
valutazione alternativa al tenore di quelle dichiarazioni con doglianza, a ben guardare,
sostanzialmente aspecifica, poiché non si confronta con la motivazione sul punto della
sentenza impugnata.

5.5. Quanto alla doglianza relativa alla asserita violazione del divieto del bis in idem
per il fatto che parte dell’azione estorsiva ai danni di Singh Dhian era stata oggetto di
un diverso procedimento, a carico anche di Singh Balwinder, per l’imputazione di rissa
aggravata, correttamente è stato posto in evidenza nella sentenza di primo grado che
il principio del ne bis in idem impedisce al giudice di procedere contro la stessa
persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in
esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la
vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali (Sez. 1,
n. 12943 del 29/01/2014, Rv. 260133). Di conseguenza, non era ignorabile che il fatto
giuridico ora esaminato conteneva una diversa porzione di condotte e mostrava una
differente portata di vicende e una palese diversità di beni giuridici protetti dalle due
norme.

14

verbali di dichiarazioni rese dai testimoni nel corso della indagini preliminari, ai sensi

5.6. La seconda doglianza espressa dal difensore Avv. Francesco Miraglia è relativa
al mancato riconoscimento, nell’ambito del tentativo di omicidio, del concorso anomalo
ex art. 116 cod.pen., sulla scorta dell’argomentazione secondo la quale il ricorrente, al
più, poteva avere soltanto commissionato un’azione lesiva ma non poteva avere
previsto un evento tanto più grave.
L’argomentazione è infondata: già la sentenza di primo grado aveva chiarito che le
modalità di aggressione, il numero degli aggressori, la gravità delle ferite inferte, il

martello) rendevano evidente che l’azione era stata portata per cagionare,
indifferentemente, lesioni personali o morte della vittima; il dolo era pertanto di natura
alternativa e l’evento morte non era semplicemente previsto nella sua eventualità ma
era voluto ed accettato nella sua accadibilità.
Di conseguenza, corretta è stata la qualificazione come concorso ex art. 110
cod.pen. dell’apporto del ricorrente. Secondo l’orientamento consolidato di questa
Corte, la fattispecie disciplinata dall’alt 116 cod.pen. nella sua formulazione letterale
propone un istituto rigorosamente ancorato alla concezione causale del concorso di
persone nel reato. Quel principio ne enuclea, indubbiamente, il fondamento; ciò,
tuttavia, non significa che la volontà e l’atteggiamento psicologico, nell’istituto de quo,
siano recessivi e non assumano portata egualmente determinante ai fini della
delimitazione degli ambiti di responsabilità dei singoli concorrenti. L’art 116 cod.pen. che non contempla un’ipotesi di pura responsabilità oggettiva – postula che l’evento
più grave debba essere voluto da almeno uno dei concorrenti: la norma incentra la
costruzione strutturale del paradigma sulla realizzazione di un “reato diverso”. E’ un
sintagma “aperto” che risulta idoneo ad includere i fatti legati da una relazione
specifica tra il delitto eseguito e quello, di converso ed effettivamente, voluto da uno
dei partecipi.
Deve, innanzitutto, osservarsi che, allorquando il reato “diverso” rappresenti il
mezzo o la modalità di esecuzione necessaria, per il conseguimento del risultato
collettivamente voluto, esso finisce per rientrare

ex se nel programma obiettivo

comune. In questi casi non sembra che residui spazio concreto per pensare
all’applicazione dell’art. 116 cod.pen. Il concorso anomalo è escluso in tutte le ipotesi
in cui il reato “diverso” si pone in un nesso “relazionale” specifico rispetto al piano
comune, con crismi di tale connessione strumentale o teleologica, che lo fanno
assurgere a “mezzo commissivo esclusivo” dell’ulteriore delitto programmato. In
questi casi il concorso si qualifica attraverso la fattispecie di cui all’art. 110 cod.pen.,
poiché l’adesione all’azione collettiva porta con sé necessariamente la previsione e
l’accettazione della modalità d’attuazione dell’iter

criminis comune e, dunque, del

delitto accessorio ed ulteriore attraverso cui la condotta collettiva deve
necessariamente passare per conseguire l’obiettivo finale dell’azione concordata.
15

numero dei colpi portato e l’uso di strumenti così pericolosi (quali, ad esempio, un

Si è, piuttosto, al cospetto di un “reato diverso” allorquando rilevino fattispecie
collegate da un nesso di pura eventualità a quella da realizzare o che siano in possibile
e consequenziale sviluppo di essa, anche avuto riguardo alla natura dei beni giuridici
messi in pericolo o lesi. In questi casi il vincolo relazionale tra fattispecie non è retto
da nessi di collegamento necessari ed il reato ulteriore e diverso accede al programma
comune, si è detto, con carattere di pura eventualità.
In questo ambito va enucleata l’ipotesi in cui il reato diverso sia frutto di eventi o

stesso vincolo concausale ed il verificarsi del fatto “non voluto dal concorrente” è
mosso da un’eziologia disancorata dall’azione collettiva, tale da risalire e collegarsi o al
solo gesto di colui che ne risulti autore ovvero al distinto fattore estraneo che lo
produce (Cass. 10.11.2006, n. 40156, Rv. 23544; per un rapporto di pura
occasionalità, tale ex se da escludere il nesso di causalità, Sez. 2, n. 3167 del
28/10/2013, Rv. 258604, Sorrenti).
Là dove ciò non accada e la causalità collettiva esprima, piuttosto, un determinismo
eziologico nella dinamica lesiva del bene protetto è il contenuto della posizione
subiettiva ad orientare nella qualificazione del concorso a carico del partecipe.
Perché ricorra concorso anomalo è richiesto un logico sviluppo e la prevedibilità in
concreto, come possibile epilogo rispetto al fatto programmato, del delitto diverso.
Si deve, tuttavia, trattare di un evento voluto, con dolo diretto o indiretto almeno
da taluno dei concorrenti e di un risultato causalmente legato all’azione
plurisoggettiva.
La ratio del meccanismo d’imputazione estensiva è evidente: se si agisce in gruppo
si aderisce alle conseguenze che sono legate, in fatto, in un logico e naturale divenire,
all’azione programmata. Si tratta di conseguenze che, pur non volute direttamente dal
singolo agente sono, comunque, annesse all’azione oggetto di programmazione. Là
dove si programmi un delitto che rientra nell’ambito di un’azione violenta orientata alla
persona la progressione e la degenerazione nell’evento lesivo maggiore o, addirittura,
nella morte è ipotesi plausibile. Ciò perché la stessa aggressione al bene materiale
(integrità fisica), che si è accettato di mettere in discussione, può naturalmente
progredire verso una lesività di maggiore intensità, nel perimetro di un bene giuridico
omogeneo.
Il nucleo differenziale, per ritenere integrato a carico del concorrente, dunque, il cd
concorso anomalo ex art. 116 cod.pen., si incentra sulla particolarità che costui non
abbia voluto, neppure nella forma del dolo indiretto, l’evento ulteriore.
Diversamente il titolo di imputazione è quello di cui all’ad 110 cod.pen. L’istituto del
concorso anomalo richiede una

“prevedibilità” da scrutinare alla luce di tutti gli

elementi disponibili. La stesso concetto non va, tuttavia, sovrapposto a quello di
“previsione dell’evento” o di sua “accettazione”. La ricorrenza dell’uno e dell’altro, si
16

fattori del tutto eccezionali ed atipici. E’ pacifico che in questi casi si interrompa lo

ribadisce, aprirebbe già all’imputazione dolosa diretta o indiretta, cui è funzionale l’art
110 cod.pen. (ex plurimis, Cass.10.01.2006, n. 8837, Rv. 233580).
E poiché è stata qualificata come piena l’adesione del ricorrente all’azione criminosa
al pari della unità di intenti tra il ricorrente e gli esecutori materiali, non poteva
trovare spazio il concorso anomalo.

5.7. L’ultima doglianza espressa dal difensore Avv. Francesco Miraglia censura,
invece, il trattamento sanzionatorio, lamentando una ingiustificata mancanza di

asseritamente dovute per il comportamento processuale, lo svolgimento di un lavoro e
la permanenza lecita in Italia da anni.
La doglianza è infondata.
Infatti la sentenza impugnata condivide la valutazione del primo giudice, che aveva
congruamente motivato su questo punto: il beneficio invocato ex art. 62 bis cod.pen.
è stato negato per l’appartenenza ad un sodalizio criminoso dedito per anni ad
estorcere denaro a connazionali, per le modalità violente e intimidatorie delle
condotte, per il livello di brutalità e ferocia dimostrata nel tentato omicidio, per
l’assenza di segnali di resipiscenza e per l’intensità del dolo.
Secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, in tema di
circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion d’essere della relativa previsione
normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole
all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non
codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso
responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai
essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove
questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo,
l’affermata insussistenza.
Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne
affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli
elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento
sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente
motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell’imputato
volta all’ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a
sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta
necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta
stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19.10.1992, Rv 192381).
Dunque, per come scritto in precedenza, il giudice ha motivato in modo congruo sul
punto, richiamando i fattori valutativi presi in considerazione e dipanando la sua
convinzione sulla base delle dinamiche dell’accaduto e della personalità dimostrata dal
ricorrente.
17

riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per il Singh Balwinder,

Insindacabile in questa sede, in quanto congruamente motivato, è quindi il diniego
di riconoscimento del beneficio.

6. Va ora affrontata la disamina dei motivi di ricorso espressi dal difensore di Singh
Balwinder, Avv. Enrico Della Capanna.
La prima doglianza, tuttavia, attenendo al ruolo di mandante nel tentato omicidio,
all’individuazione del contributo in quel delitto, alla natura congetturale delle

sovrapponibile al motivo di ricorso già trattato al precedente paragrafo 5.2, al quale si
deve ora rinviare per evidenti ragioni di sintesi.
6.1. La seconda doglianza riguarda invece l’asserita carenza di motivazione sulla
condotta minatoria di cui al capo B della rubrica, ritenuta sussistente sulla sola base
delle dichiarazioni della persona offesa.
L’argomentazione non può essere accolta.
Infatti, è noto che la dichiarazioni della persona offesa – cui non si applicano le
regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod.proc.pen. – possono essere legittimamente
poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato,
previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le
dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità
soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n.
43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).
Nella fattispecie, il giudice di appello ha espressamente confermato il giudizio di
attendibilità della persona offesa Vicky (Singh Bikramjit) già formulato dal giudice di
primo grado: questa valutazione si fondava sulla accurata ricostruzione degli eventi,
sulla serie di minacce da questi subita, sul turbamento psichico attestato in una
circostanza dalla polizia giudiziaria per l’evidente timore nutrito.
La motivazione è congrua su questo punto, ed è necessario ricordare che costituisce
principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione che la
valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione
di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal
giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia
incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis,
cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del
04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003,
dep. 2004, Pacca, Rv.227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv.
225232).
La Corte territoriale, nell’effettuare la valutazione delle dichiarazioni della persona
offesa, effettua la valutazione di attendibilità in coerenza con i parametri interpretativi
indicati. La motivazione sulla credibilità della dichiarante contrariamente a quanto
18

conclusioni ed alla scarsa credibilità della persona offesa si mostra pienamente

dedotto, ostende in modo approfondito le ragioni di fatto a sostegno della valutazione
effettuata e non si presta ad alcuna censura in sede di legittimità.

6.2. La successiva doglianza censura le conclusioni della sentenza impugnata in
ordine alle condotte estorsive, affermando che non era stato considerato criticamente
che le persone offese avevano sostanzialmente ritrattato le loro denunzie e che diversi
testimoni addotti dalla difesa del ricorrente avevano reso dichiarazioni contrastanti con
quelle delle persone offese.

5.4: più volte erano stati acquisiti in dibattimento i verbali di dichiarazioni rese dai
testimoni nel corso della indagini preliminari, ai sensi dell’art. 500, comma 4,
cod.proc.pen.; e la sentenza impugnata rende atto della decisione resasi necessaria a
causa di elementi concreti che inducevano fondatamente a ritenere che diversi
testimoni fossero sottoposti a pressioni minacciose.
Ma nuovamente il ricorrente non contesta, né lo ha mai fatto, l’acquisizione di
quelle dichiarazioni ex art. 500, comma 4, cod.proc.pen., bensì si limita ad offrire una
valutazione alternativa al tenore di quelle dichiarazioni: peraltro, nella sentenza di
primo grado, condivisa da quella di appello, il Tribunale aveva ampiamente motivato
su questo punto, evidenziando come le dichiarazioni de quibus davano atto di un
diffuso clima di omertà nella comunità indiana, legato ad una comprensibile paura, che
era stato intaccato soltanto dall’arresto del vertice del gruppo e di parte del suo
braccio armato, con conseguente certezza di una neutralizzazione (almeno
temporanea) di una risposta vendicativa repressiva. Poi, nel corso del processo, si
erano verificati casi di nuovo irrompere dei timori, ma nelle sentenze si trovano
sempre la spiegazioni di queste pressioni, così come viene puntualmente affrontata la
disamina delle dichiarazioni testimoniali addotte dalla difesa del ricorrente (ad
esempio, pag. 35 segg. della sentenza di primo grado): il Tribunale aveva preso atto
di queste dichiarazioni, ma le aveva raffrontate ad una serie di riscontrati indizi che
contraddicevano in modo stridente con le attestazioni di correttezza degli imputati (la
loro definizione di “persone per bene” addotta da alcuni testimoni era contraddetta dai
procedimenti penali nei quali erano rimasti coinvolti o dai litigi con uso di violenza ed
armi che li avevano visti implicati; inoltre non era possibile sostenere che tutti gli altri
esponenti della comunità indiana conoscessero compiutamente le singole estorsioni
poste in essere ai danni di alcuni di loro; infine, il fatto che Singh Balwinder avesse
contratto finanziamenti per le esigenze di acquisto della casa e della autovettura non
era, di per se stesso, dirimente, anche perché le somme estorsive accertate non erano
di entità tale da consentire un tenore di vita esente dalla necessità di contrarre
finanziamenti).
In definitiva, la motivazione sul punto è congrua, lineare ed esente da vizi logici o
giuridici.
19

Sul punto specifico, è bene rammentare quanto già scritto nel precedente paragrafo

6.3. Il successivo motivo di ricorso è, all’evidenza, sovrapponibile a quello trattato
nel precedente paragrafo 5.7: esso attiene al mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, ma le ragioni di doglianza sono corrispondenti a
quelle già esaminate, per cui, per evidenti ragioni di sintesi, si deve rinviare al
menzionato paragrafo.

6.4. L’ultima doglianza concerne la misura del trattamento sanzionatorio e censura
l’asserita mancanza di motivazione sulla scelta di non attenersi al minimo edittale della

Ma il giudice di appello ha espressamente condiviso le valutazioni del primo giudice,
rilevando che erano stati considerati tutti i parametri di cui all’art. 133 cod.pen.
nonché la gravità delle condotte criminose, l’uso di violenza e l’appartenenza ad
sodalizio dedito ad estorcere danaro; quanto poi al tentato omicidio, doveva
considerarsi la brutalità e la ferocia della esecuzione; inoltre il Tribunale aveva
considerato anche la caratura criminale, il carattere prolungato e persistente delle
azioni delittuose nonché l’allarme sociale scaturito dalle stesse; per detta ragione, vi
era stata la decisione di determinare, come pena-base, una sanzione sensibilmente più
elevata del minimo edittale.
Di conseguenza, la motivazione censurata non è mancante, ma anzi si presenta
come logicamente dipanata e priva di vizi. Del resto, la graduazione della pena rientra
nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena
base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che
è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova
valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n.
5582 del 30/09/2013, Rv. 259142)

7. I ricorsi di Singh Balwinder e di Singh Paramjit vanno dunque rigettati.
Al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 07 novembre 2017.

sanzione, rivelando così un tratto di eccessivo rigore.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA