Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16142 del 01/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16142 Anno 2016
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI COSENZA
nei confronti di:
VULCANO ALFONSO N. IL 12/11/1967
avverso la sentenza n. 48/2014 TRIBUNALE di COSENZA, del
30/03/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/04/2016 la relazione fatta dal
I CAPUTO
Consigliere Dott. A i
Udito il Procur. re Generale in persona del Dott.
che ha con so per

Udito, per la pa civile, l’Avv
Uditi di sor Avv.

Data Udienza: 01/04/2016

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. L. Birritteri, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Uditi altresì, per la parte civile, l’avv. E. Greco, che ha depositato conclusioni,
alle quali si è riportato, e, per Vulcano Alfonso, l’avv. E. Citriniti, in sostituzione
dell’avv. Ruffo, che si è associato alle conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

dichiarato Vulcano Alfonso colpevole del reato di diffamazione, per aver offeso la
reputazione di Falcone Giovanna, attraverso una missiva inviata all’avv. Emilio
Greco (che, per conto della Falcone, aveva diffidato l’imputato, nella qualità di
amministratore di condominio, a risarcire i danni provocati dalla caduta di
calcinacci dal palazzo condominiale all’autovettura della persona offesa), nella
quale l’accusava di aver avanzato la richiesta “pretestuosamente” e la invitava
altresì “ad evitare ulteriori e ingiustificate pretese al fine di evitare di dover
procedere ad una denuncia dell’accaduto presso le Forze dell’Ordine”, così
lasciando intendere che il danno denunciato non si era verificato e che quindi la
persona offesa intendeva truffare l’assicurazione al fine di ottenere un
risarcimento ingiusto; l’imputato era condannato alla pena di giustizia e al
risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Investito dell’appello dell’imputato, il Tribunale di Cosenza, con sentenza del
30/03/2015, ha assolto Vulcano Alfonso, ritenendo sussistente la fattispecie di
cui all’art. 598 cod. pen.
Avverso l’indicata sentenza del Tribunale di Cosenza ha proposto ricorso per
cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza,
denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173,
comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – violazione degli artt. 595 e 598 cod. pen. e
vizi di motivazione: le espressioni diffamatorie non si esauriscono negli aggettivi
“pretestuosa” e “ingiustificata”, con i quali è stata definita la richiesta risarcitoria
delle persona offesa, ma sono ravvisabili nell’ulteriore riferimento alla denuncia
alle Forze dell’ordine, laddove il giudice di appello non ha verificato le continenza
delle espressioni e la loro veridicità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.
La sentenza impugnata muove dal rilievo che la missiva inviata dall’imputato
si inseriva in un contenzioso stragiudiziale tra il condominio amministrato dallo
2

Con sentenza deliberata il 26/06/2014, il Giudice di pace di Cosenza aveva

stesso Vulcano e Giovanna Falcone: benché allusive di una ritenuta non veridicità
del danno lamentato dalla persona offesa, le espressioni di cui all’imputazione,
osserva il giudice di appello, non travalicano i limiti dell’ordinaria difesa,
soprattutto alla luce dell’intervallo di tempo intercorso tra la data del prospettato
fatto dannoso (giugno 2010) e quella della richiesta di risarcimento (gennaio
2011), essendosi l’imputato limitato a far valere – a torto o a ragione – le
istanze del condominio di cui era amministratore.
Nei termini indicati, la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle

governo del principio di diritto in forza del quale l’esimente di cui all’art. 598 cod.
pen. sussiste qualora le espressioni offensive siano contenute in una diffida
stragiudiziale prodromica alle successive iniziative legali (Sez. 5, n. 46864 del
28/11/2005 – dep. 22/12/2005, Vecchione ed altri, Rv. 233046), ferma restando
la necessaria loro riferibilità, in modo diretto ed immediato, all’oggetto della
controversia (Sez. 6, n. 14201 del 06/02/2009 – dep. 31/03/2009, Dodaro, Rv.
243832). Sotto un diverso profilo, secondo il consolidato orientamento della
giurisprudenza di questa Corte, l’esimente in esame non si applica allorché
l’esposizione infedele espressa con la consapevolezza dell’innocenza dell’accusato
integri un fatto costitutivo di illecito penale (calunnia), essendo, in tal caso, del
tutto irrilevante la circostanza di avere agito nell’espletamento di condotta
difensiva (Sez. 5, n. 31115 del 30/06/2011 – dep. 04/08/2011, P.O. in proc.
Farumi, Rv. 250587; conf.: Sez. 6, n. 32325 del 04/05/2010 – dep. 26/08/2010,
Grazioso, Rv. 248080): nel caso di specie, la sentenza impugnata ha dato conto
dell’insussistenza, in capo all’imputato, della consapevolezza dell’innocenza
dell’accusata, richiamando il dato rappresentato dal consistente lasso di tempo
intercorso tra l’epoca del fatto lesivo attribuito al condominio e quella della
richiesta di risarcimento avanzata dalla persona offesa, sicché la motivazione del
giudice di appello non è inficiata dai rilievi del ricorrente.
Pertanto, il ricorso del Pubblico Ministero deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del P.M.
Così deciso il 01/04/2016.

censure del ricorrente. Sotto un primo profilo, il giudice di appello ha fatto buon

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