Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16140 del 10/01/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16140 Anno 2018
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Benedetti Marcello, nato a Ceprano il 16/01/1971
Giardiello Ettore, nato a Montella il 21/10/1960

avverso la sentenza del 16/03/2016 della Corte militare di appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi
Maria Flamini, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi con le conseguenze
di legge;
uditi per il ricorrente Benedetti l’avv. Silvestro Gioacchino Alessandro, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso, e per entrambi i ricorrenti l’avv. Vincenzo
Fiume, che ha chiesto, in accoglimento dei ricorsi, l’annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Data Udienza: 10/01/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 giugno 2013 il Giudice della udienza preliminare del
Tribunale militare di Napoli, all’esito del giudizio abbreviato, ha assolto perché il
fatto non costituisce reato Benedetti Marcello e Giardiello Ettore e ulteriori
trentotto militari in servizio presso la Compagnia dei Carabinieri di S. Angelo dei
Lombardi (AV) dai reato di truffa militare aggravata (artt. 234, commi 1 e 2, e 47
n. 2 cod. pen. mil . pace), loro rispettivamente ascritto.

– dall’esame degli atti era emersa la mancanza dell’elemento psicologico del
reato in contestazione in capo a tutti gli imputati, variamente incolpati in
relazione al ruolo rivestito. In particolare, mentre genericamente quelli privi di
funzioni di comando (che, uniche, legittimavano l’inserimento dei dati nel sistema
informatico SUP/2, da cui si ricavavano gli elementi per il calcolo delle indennità
accessorie) avevano realizzato la condotta fraudolenta mediante l’omessa
comunicazione dell’errore commesso dall’Amministrazione militare a seguito
dell’inserimento nel sistema dei dati erronei concernenti i servizi effettuati, i
comandanti Benedetti, Giardiello e Sepe avevano concretizzato la fattispecie dì
truffa attraverso l’inserimento, nel sistema, di dati falsi in ordine ad attività mai
espletate, ricevendo la corresponsione di indennità non dovute;
– per tutti gli imputati non investiti delle funzioni di comando era emerso
dalla svolta perizia contabile che nessuno poteva essere in grado di riconoscere
l’errore nella liquidazione di compensi per servizi non effettuati non solo per
l’esiguità delle somme, non rilevabile nella congerie di elementi che componevano
le voci stipendiali, ma anche, e soprattutto, perché la riconosciuta erronea
indicazione dei dati inseriti – rispetto a quelli relativi a servizi svolti
effettivamente – non avrebbe permesso di poter ricostruire esattamente le
spettanze dovute a ciascuno;
– per gli imputati con funzioni di comando, Benedetti, Giardiello e Sepe, la
richiesta di affermazione della responsabilità penale era stata basata sulla
rilevazione, in base ai dati raccolti nel corso dello svolgimento dell’attività
peritale, della circostanza sospetta che, mentre le ore di lavoro straordinario (non
coperte da adeguata provvista finanziaria) erano state inserite in misura inferiore
a quelle effettivamente svolte, erano risultati inseriti servizi non svolti, coperti da
dotazione finanziaria capiente, e sulla ritenuta riconducibilità della circostanza a
una deliberata condotta truffaldina, tesa a «compensare» l’impossibilità di
retribuzione del lavoro straordinario, effettivamente svolto, con altri tipi di servizi
non svolti, provvisti, però, di copertura finanziaria. Dalla perizia contabile, che
aveva, tra l’altro, rilevato la mancanza presso la Compagnia di S. Angelo dei

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Il Giudice rilevava, a ragione della decisione, che:

Lombardi di idonei strumenti atti a certificare la rilevazione oggettiva delle
presenze, era, tuttavia, emerso che i dati tratti dal memoriale di servizio
giornaliero non consentivano di poter garantire il necessario confronto tra la
situazione reale e quella di diritto, cui conseguiva la difficoltà per un comandante
di reparto di poter avere una visione talmente chiara della situazione da riuscire
non solo a valutare con esattezza quante ore di lavoro straordinario avesse fatto,
ma, soprattutto, calcolare quante ore di altro servizio non svolto avrebbe dovuto
assegnarsi per compensare il mancato pagamento dello straordinario.

memoriali di servizio e i SUP/2, induceva il primo Giudice a ritenere che
l’attribuzione di ore di servizi variamente attribuiti non fosse stata frutto dì
specifica volontà delittuosa, ma il risultato di una gestione dei dati che,
impossibile da ricostruire a posteriori, non poteva che essere attribuita a « meri
errori ».

2. Con sentenza del 18 giugno 2014 la Corte militare di appello, decidendo,
tra l’altro, sulle impugnazioni del Procuratore militare della Repubblica di Napoli e
degli odierni ricorrenti Benedetti e Giardiello, in parziale riforma della sentenza di
primo grado:

ha dichiarato Benedetti e Giardiello responsabili del reato di truffa

aggravata e, concesse a entrambi le circostanze attenuanti generiche, prevalenti
sulle contestate aggravanti, li ha condannati alla pena di mesi due e giorni venti
di reclusione militare, con ogni conseguenza di legge, compresa la rimozione del
grado, e con la concessione dei doppi benefici;
– ha confermato l’assoluzione di Sepe Angelo dal reato ascrittogli perché il
fatto non costituiva reato;
– ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di tutti gli altri imputati in
ordine al reato di appropriazione di cose avute per errore (art. 236 cod. pen. mil .
pace), così riqualificato il fatto contestato come truffa aggravata, perché l’azione
penale non doveva essere iniziata per difetto della richiesta di procedimento del
comandante di corpo.
2.1. La Corte rilevava, quanto alle conclusioni del perito Bernabò, che
l’utilizzazione di un sistema generalizzato di tipo elettronico nella rilevazione delle
presenze poteva presentare oggettive difficoltà in relazione a servizi, come quelli
svolti dai carabinieri, che, generalmente esterni alle caserme e connotati dalle
urgenza conseguente a esigenze di efficienza operativa e molto frequentemente
non predeterminabili nella durata e negli orari d’inizio e di cessazione, fruivano di
maggiore flessibilità, riscontrata nelle normative specifiche e rispondente a
esigenze obiettive.

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L’assoluta inattendibilità dei dati, come risultanti dalla comparazione tra i

Il sistema in uso presso i comandi dei carabinieri per la rilevazione delle
presenze, fondato sul memoriale di servizio (dettagliatamente disciplinato
dall’art. 29 del Regolamento generale dell’Arma), era, nel giudizio della Corte,
tale da consentire di determinare con certezza, salvo occasionali e circoscritti
errori, quali servizi e per quanto tempo fossero stati effettuati da ciascuno dei
militari appartenenti a un certo reparto.
Anche le modalità per la predisposizione e l’invio dei moduli SUP/2 erano
disciplinate da specifiche circolari della Direzione di amministrazione del Comando

comandante del reparto e apposite istruzioni.
2.2. Secondo la Corte, che, sempre in via preliminare, rilevava che la riforma
della sentenza di primo grado non richiedeva la rinnovazione del dibattimento,
imposto dall’art. 6 CEDU solo in caso di diverso apprezzamento di una prova
dichiarativa, poteva pervenirsi alla condanna degli imputati Benedetti e Giardiello,
poiché, incontestata la materialità dei fatti e ipotizzato, in generale, qualche
errore di inserimento nella contabilità di ufficio, la correttezza dei dati, indicati
nella imputazione, era stata sostanzialmente confermata dalle risultanze della
perizia, che aveva riportato in tabelle riepilogative le riscontrate discrepanze tra i
memoriali di servizio e i modelli SUP/2.
La Corte, in particolare, escludeva l’eventualità dell’esistenza di meri errori di
calcolo, avuto riguardo alla entità delle discrepanze riscontrate e al fatto che esse
operavano in modo preponderante a favore degli imputati, odierni ricorrenti,
come risultava dalle stesse tabelle riepilogative redatte dal perito. Né era
credibile che gli stessi non si fossero resi conto della discrepanza esistente fra i
dati dichiarati e quelli reali, perché ciò avrebbe implicato non solo la
predisposizione e sottoscrizione da parte loro dei SUP/2 senza un controllo
neppure superficiale, ma l’omissione di ogni esame anche dello statino dello
stipendio, che aveva riportato importi aggiuntivi – rispetto alle più esigue
indennità cui avrebbero avuto diritto per il numero di ore per servizi accessori,
radicalmente inferiore a quello risultante dai memoriali di servizio -, « dell’ordine,
in ciascuno dei dieci mesi considerati, di 258 euro per Benedetti e di 198 euro per
Giardiello ».
Non era, inoltre, ritenuto valutabile in favore degli imputati l’argomento della
compensazione dei mancati introiti, derivanti dalla effettuazione di ore di lavoro
straordinario in eccesso per tipologie di servizi che non potevano essere
retribuite, in quanto le ore segnate in più, rispetto a quelle svolte, erano
complessivamente molto superiori alle ore segnate in meno per altre tipologie di
servizi e la modalità era del tutto arbitraria.

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generale dell’Arma, alle quali erano allegati il modello da compilare da parte del

2.3. Esclusa riguardo all’imputato Sepe la prova certa circa la sussistenza del
dolo, si riteneva non ravvisabile per gli altri trentasette imputati il reato di truffa
aggravata, essendo loro ascrivibile solo di avere omesso di comunicare di avere
ricevuto indebitamente le somme in discussione e, quindi, la loro condotta era
qualificabile come appropriazione di cose appartenenti ad altro militare o
all’Amministrazione militare, per la quale non era stata presentata la richiesta del
comandante di corpo prevista dall’art. 260 cod. pen. mii. pace.

maggio 2015 sui ricorsi presentati, tra gli atri, da Giardiello Ettore e Benedetti
Marcello, ha annullato nei loro confronti, oltre che nei confronti del coimputato
Mantuano, la sentenza impugnata, rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione
della Corte militare di appello, e ha dichiarato inammissibili gli altri ricorsi.
3.1. Detta sentenza ha, innanzitutto, ritenuto la manifesta infondatezza della
questione pregiudiziale di giurisdizione, sollevata da entrambi i ricorrenti,
osservando che era condivisibile il principio di diritto, secondo cui l’attrazione
nella giurisdizione del giudice ordinario dei procedimenti per reati concorrenti,
comuni e militari, operava ove il reato comune fosse più grave di quello militare
come prospettato dalla difesa facendo riferimento alla contestazione « in fatto »
del concorrente reato comune di falso ideologico in atto pubblico, e
rappresentando che, tuttavia, erano indispensabili, perché ci fosse, ai sensi
dell’art. 12 cod. proc. pen., « connessione » tra procedimenti, la pendenza degli
stessi e la contestazione anche formale della imputazione.
Si è, anche, ritenuta infondata la censura, mossa dai ricorrenti, in ordine alla
dedotta violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. per omessa rinnovazione della
perizia contabile, rilevandosi la non assimilabilità della stessa alla prova orale ai
fini della riforma in peius di una sentenza assolutoria, in base all’art. 6 CEDU, così
come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso
Dan c/. Moldavia, sia per il carattere eminentemente tecnico valutativo della
perizia, sia per la componente, spesso preponderante, di natura documentale che
la sosteneva.
3.2. Erano, invece, giudicati fondati i motivi sviluppati dai ricorrenti
relativamente alle carenze e alla contraddittorietà della motivazione della
sentenza impugnata.
Movendosi dal richiamo alla consolidata giurisprudenza di legittimità, alla cui
stregua la motivazione della sentenza di appello che riformasse radicalmente la
decisione di primo grado si caratterizzava per un obbligo rafforzato di tenuta
logico-argormentativa, aggiuntivo rispetto a quello generale della non apparenza,
non manifesta illogicità e non contraddittorietà, da esprimersi delineando le basi

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3. Questa Corte, Sezione prima penale, decidendo con sentenza del 15

strutturali poste a sostegno del diverso ragionamento probatorio, confutando
specificamente i più rilevanti argomenti contenuti nella motivazione della prima
sentenza, e dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza,
senza la sola imposizione della diversa preferita valutazione del compendio
probatorio rispetto a quella coltivata nel provvedimento impugnato, si è ritenuto,
in rapporto alla vicenda storico-fattuale in oggetto, che la Corte militare di
appello, nel privilegiare l’epilogo di condanna, avesse operato una rivalutazione,
nella sostanza, superficiale e contraddittoria delle emergenze probatorie,

fondata la precedente decisione di assoluzione e, in particolare, non confutando e
non superando – anche alla luce delle deduzioni difensive riassunte nella parte
espositiva in fatto – il principale argomento utilizzato nel ragionamento
probatorio riformato, fondato sulla « conclusione perentoria del perito contabile
circa l’impossibilità di ricostruire con esattezza i dati relativi alle presenze e ai
servizi effettivamente svolti dai militari ».

4. La Corte militare di appello, con sentenza del 10 maggio 2016 in sede di
rinvio, ha, tra l’altro, dichiarato Benedetti e Giardiello responsabili del reato loro
ascritto, previa rideterminazione nei confronti del secondo dell’ingiusto profitto e
del danno per l’Amministrazione in complessivi euro 1349,33, e, concesse a
entrambi le circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle contestate
aggravanti, e tenuto conto della diminuente del rito, ha condannato ciascuno alla
pena di mesi due e giorni venti di reclusione militare, concedendo loro il beneficio
della sospensione condizionale della pena principale e di quella accessoria della
rimozione dal grado e il beneficio della non menzione della condanna nel
certificato del casellario giudiziale.
La Corte, richiamata analiticamente la vicenda processuale, sì come prima
sintetizzata:
– dava conto dell’attività svolta nel giudizio di rinvio, e consistita nel nuovo
esame del perito ten. col. Alessio Bernabò, nominato ed escusso in primo grado,
citato per chiarire i profili di criticità evidenziati nella sua relazione e posti a
fondamento della pronuncia assolutoria e per esaminarlo circa i riscontri specifici
effettuati, nel corso dell’espletamento dell’incarico, con riguardo alle posizioni, tra
gli altri, dei ricorrenti; nella individuazione, a cura del Procuratore generale
militare, della misura del danno arrecato all’Amministrazione militare dai fatti in
esame, in relazione alle singole tipologie di emolumenti contestati come
indebitamente percepiti, avuto riguardo ai dati contenuti in prospetto allegato alla
relazione di perizia; nell’acquisizione della relazione conclusiva della consulenza
contabile espletata dal cap. Aldo Papotto e nel suo esame, al cui esito il

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trascurando la necessaria valutazione critica di tutti gli elementi su cui era stata

Procuratore generale aveva precisato gli importi totali indebitamente percepiti
dagli imputati;

rappresentava che le integrazioni probatorie acquisite in sede di

rinnovazione parziale del dibattimento avevano evidenziato l’erroneità del
percorso argomentativo seguito nella sentenza di primo grado e la fondatezza
delle ipotesi di reato ascritte, sia pure con le diverse emergenze in ordine alla
entità del profitto/danno con riguardo alla posizione di Giardiello;
– ripercorreva gli assunti accusatori ipotizzati a carico dei ricorrenti, gli

formulazione delle contestazioni, il quadro probatorio e l’esito della perizia
contabile disposta all’udienza preliminare;
– rimarcava che i risultati di detto accertamento, integrati dai chiarimenti del
perito nel giudizio di rinvio, avevano permesso la puntuale ricostruzione delle
posizioni dei ricorrenti, mentre la decisione assolutoria aveva erroneamente
attribuito valore probatorio a passi della relazione contenenti valutazioni personali
di carattere generale del perito, trascurando l’esame degli esiti delle verifiche
svolte con riguardo ai singoli imputati e la completezza dell’incarico peritale
espletato con esame di tutta la documentazione necessaria per ricostruire il
servizio effettivamente prestato dai militari;
– evidenziava, in particolare, che il perito aveva individuato le indennità
stipendiali accessorie, effettivamente maturate dai militari e quelle erogate dal!’
Amministrazione, e aveva chiarito che le criticità riscontrate nell’adempimento
dell’incarico e descritte nella relazione in termini generali con riguardo al sistema
di rilevazione delle presenze non avevano riguardato i ricorrenti, in ordine ai quali
non poteva essere desunta l’assoluta impossibilità di determinare con certezza
« chi ha effettuato cosa », come ritenuto dal Giudice di primo grado;
– ripercorreva, inoltre, il metodo seguito dal perito per i suoi riscontri e per
la raccolta di dati, movendo dalla elaborazione del memoriale di servizio virtuale,
non potendo assumere rilievo i prospetti informali, contenenti dati corrispondenti
a quelli riportati sui modelli SP/2, in quanto meri appunti rinvenuti solo presso il
nucleo comando, e non presso quello operativo comandato dagli imputati;
– sottolineava che dai prospetti redatti dal perito era risultato il numero delle
indennità maturate dai militari e di quelle erogate, mentre la quantificazione del
loro ammontare per tipologie era stata operata a mezzo dell’approfondimento
Istruttorio disposto ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., e svolto dalli
ufficio della Procura conferendo l’incarico di consulenza tecnica, svolto dall’
indicato cap. Papotto;
– rappresentava che la relazione di consulenza aveva riportato i dati relativi
agli importi delle indennità accessorie e che il consulente aveva chiarito in

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accertamenti per il periodo gennaio/ottobre 2010 da cui era scaturita la

udienza le modalità seguite per il calcolo complessivo delle competenze
indebitamente percepite dagli imputati per indennità in realtà non maturate,
sommando i valori positivi indicati nei pertinenti prospetti, pari per Benedetti a
euro 2768, 68 e per Giardiello a euro 1349,33;
– evidenziava, conclusivamente, che Benedetti e Giardiello, che nel periodo
in contestazione avevano sottoscritto e trasmesso i modelli SUP/2, e cioè i
prospetti riepilogativi mensili finalizzati alla liquidazione delle competenze
stipendiali accessorie, avevano arrecato il danno all’Amministrazione come

sussisteva anche l’elemento soggettivo della truffa in contestazione, attestato
anche dalle richiamate dichiarazioni rese dagli imputati in sede di interrogatorio;
– escludeva la valutabilità in senso favorevole della loro condotta in vista
della compensazione del lavoro straordinario svolto in eccedenza attraverso l’
inserimento, negli indicati modelli, di indennità per altri servizi non effettuati, e la
cui liquidazione era garantita dalla capienza dei relativi capitoli di bilancio erogati,
essendo la compensazione, introdotta dall’imputato Giardiello nel suo
interrogatorio, non solo illecita, ma inequivocabilmente dimostrativa della
sussistenza del dolo della truffa perché diretta a conseguire compensi non
maturati, mentre le ore di straordinario erano compensabili con recuperi
compensativi;
riteneva che la gravità della condotta precludesse, comunque,

l’applicazione dell’istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità
del fatto, peraltro non richiesto nelle conclusioni;
– giudicava concedibili le circostanze attenuanti generiche e preclusa una
diversa determinazione della sanzione per il divieto della reformatio in peius nel
giudizio di rinvio.

Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per

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cassazione, con distinti atti, entrambi gli imputati.

6. Benedetti Marcello ricorre per mezzo degli avvocati Vincenzo Fiume e Luigi
Tuccillo e chiede l’annullamento della sentenza e delle ordinanze rese, ex art.
603, comma 3, cod. proc. pen., il 12 gennaio 2016 e il 16 febbraio 2016,
sviluppando otto motivi.
6.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett.

e)

cod. proc. pen., vizio della motivazione delle due ordinanze,

rappresentando che la motivazione della prima è illogica e inconferente, non
esplicitando i profili di criticità evidenziati nella relazione peritale, e quella della
seconda è omessa per non essersi indicati quali dati probatori fossero incerti, e

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accertato, e che, unitamente alla integrazione delle condotte materiali contestate,

comunque tali da non permettere la decisione allo stato degli atti, e perché la
rinnovata escussione del perito e l’esatta quantificazione del danno per singole
voci fossero decisivi.
6.2. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)
cod. proc. pen., violazione dell’art. 627 cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, la Corte militare, che ha ritenuto che ì risultati dell’
accertamento peritale e i chiarimenti del perito dimostrassero la fondatezza
dell’assunto accusatorio, ha proceduto alla rivisitazione del fatto con la rinnovata

rinvio, lo schema motivazionale indicato nella sentenza di annullamento era
ancorato sul risultato della perizia contabile, espresso nella conclusione
perentoria della impossibilità di ricostruire i dati delle presenze e dei servizi
effettivamente svolti dai militari.
La Corte del rinvio, in tal modo, invece di sottoporre l’emergenza probatoria
a una valutazione logica e coerente, ha preferito disporne la rinnovazione,
esulando dalla cognizione devolutale.
6.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. e) cod. proc. pen., omissione della motivazione per essersi ripetuto il vizio
motivazionale nel quale era già incorsa la sentenza annullata, procedendosi a una
rinnovata valutazione atomistica delle risultanze peritali senza tenersi conto delle
doglianze difensive in punto di omessa e illogica motivazione, richiamate nella
sentenza di annullamento, e relative alla mancata rilevazione oggettiva delle
presenze dei militari in reparto, incidente sulla fedeltà e completezza del
memoriale elettronico di servizio e sulla sua discrepanza rispetto ai dati relativi
alla erogazione delle corrispondenti indennità stipendiali accessorie.
Gli imputati, in sede di interrogatorio, avevano illustrato le criticità del
sistema di rilevazione delle presenze e la farraginosità della normativa nei
permettere di riconoscere o no talune voci di servizio, nonché in ordine alla
possibilità della mancanza nel memoriale elettronico di eventuali improvvise
contingenze che non ne consentivano il corretto aggiornamento.
6.4. Con il quarto motivo sono dedotti, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., illogicità della motivazione e travisamento della prova.
Secondo il ricorrente, la Corte militare di appello, che ha ribaltato la
decisione assolutoria, richiamando le integrazioni probatorie acquisite, non ha
considerato che dal ripercorso esame del perito si evinceva che – ai fini della
ricostruzione del servizio effettivamente prestato – il perito aveva utilizzato il
memoriale di servizio elettronico, che, per evidenziate carenze, aveva integrato
con quello cartaceo « per le opportune correzioni, in ragione delle ‘variazioni

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valutazione della prova peritale, mentre, richiamati i principi in tema di giudizio di

in rosso’, qualora fossero state fatte e con la speranza che fossero state fatte
tutte ».
Si sono meglio chiariti, in sede di rinnovata escussione del perito, i dubbi
circa il significato del memoriale di servizio virtuale, elaborato per tentare di
ricostruire

a posteriori

i servizi effettivamente resi e il significato dell’

affermazione, contenuta nella relazione peritale, circa le criticità presenti nel
memoriale di servizio giornaliero.
La Corte, invece, ha recepito il contrario affermando che il perito ha potuto

decisione sui fatti oggetto del giudizio, travisando che il perito si fosse avvalso di
strumenti affidabili e completi e determinando una palese divergenza rispetto agli
elementi di prova pertinenti alla mera virtualità del risultato probatorio proposto
in sentenza.
6.5. Con il quinto motivo sono dedotti, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., ulteriore illogicità della motivazione e travisamento della
prova.
Secondo il ricorrente, con il ricorso proposto avverso la prima, poi annullata,
condanna si era anche dedotto che non si era considerato il fatto che i
comandanti del reparto erano tenuti a compilare i modelli SUP/2 per ovviare alle
criticità del sistema di contabilizzazione degli emolumenti stipendiali e avevano
conservato registri cartacei a uso interno, non previsti dalla normativa di
riferimento, su cui avevano debitamente annotato i servizi effettivamente prestati
dai militari di appartenenza e sulla cui base avevano predisposto i predetti
modelli per l’inoltro superiore.
Tale circostanza è stata esclusa dalla Corte di appello che ha ritenuto che i
prospetti informali fossero stati rinvenuti dal perito soltanto presso il nucleo
comando, mentre nell’incarto processuale sono presenti gli « specchi presenze e
straordinari » del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dei Carabinieri
di Sant’Angelo dei Lombardi e lo « specchio riepilogativo » dell’aliquota
radiomobile della stessa Compagnia.
L’omesso rilievo e l’omessa valutazione di tale documentazione probatoria
hanno comportato una palese divergenza, rispetto agli elementi di prova
acquisiti, del risultato probatorio.
6.6. Con il sesto motivo sono ulteriormente dedotti, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. e) cod. proc. pen., illogicità della motivazione e travisamento della
prova.
Secondo il ricorrente, la Corte militare di appello ha ritenuto dì poter
riconoscere l’elemento soggettivo del reato in ragione dell’intento da lui
perseguito, riportando in sentenza l’interrogatorio del luogotenente Giardielio e

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ricostruire i servizi svolti dagli imputati e ha fornito i dati necessari per la

traendo dalla circostanza relativa alla compensazione del lavoro straordinario il
suo giudizio, mentre il detto Giardiello non ha mai ammesso o ventilato l’ipotesi
della compensazione del lavoro straordinario effettuato in eccesso e non pagato,
avendo svolto, nell’interrogatorio, la sua difesa solo rispetto alla originaria
contestazione di avere lucrato indennità stipendiali non dovute per servizi non
effettuati e di avere cagionato un danno, tanto da avere chiesto una migliore
specificazione dell’accusa.
6.7. Con il settimo motivo il vizio di illogicità della motivazione e

sono dedotti dal ricorrente con riguardo alla ritenuta certa ricorrenza del dolo,
fondata sulla necessità di compensare con altre indennità stipendiali accessorie la
mancata percezione di quella relativa al lavoro straordinario prestato, per il
superamento del monte ore predeterminato, rappresentandosi la mancanza di
ogni accertamento di tale effettivo superamento e del tempo in cui è avvenuto,
con conseguente apoditticità degli argomenti indicati a giustificazione.
6.8. Con l’ultimo motivo, infine, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. e) cod. proc. pen., omissione della motivazione in ordine al
superamento, con le giustificazioni spese in tema di dolo, della persuasività delle
trascritte motivazioni della sentenza di primo grado a fondamento del giudizio
assolutorio.

7. Giardiello Ettore ricorre per mezzo dell’avvocato Vincenzo Fiume e chiede
l’annullamento della sentenza e delle ordinanze rese, ex art. 603, comma 3, cod.
proc. pen., il 12 gennaio 2016 e il 16 febbraio 2016, sviluppando dodici motivi.
7.1. Il primo motivo è analogo al primo motivo del ricorso di Benedetti.
7.2. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. c) cod. proc. pen., nullità della sentenza ex art. 522 cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, nel riconoscimento del perfezionamento della
fattispecie oggettiva della truffa, sotto il profilo dell’evento del conseguimento
dell’ ingiusto profitto in danno dell’Amministrazione militare, sono state valutate
tutte le altre indennità stipendiali accessorie, risultate indebitamente erogate, e
non quelle relative al lavoro straordinario, dimostrato dagli accertamenti peritali e
contabili svolto ma non interamente retribuito, mentre egli è stato tratto a
giudizio per essersi fatto liquidare indennità stipendiali accessorie relative anche
alle ore di lavoro straordinario falsamente comunicate.
Su tale accusa, egli si è difeso negando di avere mai cagionato alcun danno
all’Amministrazione.
L’essere stato egli condannato per essersi procurato l’ingiusto profitto con
correlativo danno per l’Amministrazione, rideterminato in euro 1349,33, esclusa e

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travisamento della prova, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.,

non considerata la somma di euro 1394,86 per lavoro straordinario accertato
come svolto, ha comportato non la sola modifica della misura del danno ma una
non consentita immutatio facti.
7.3. Il terzo motivo è analogo al secondo motivo del ricorso di Benedetti.
7.4. Il quarto motivo ripete nei contenuti il terzo motivo del ricorso di
Benedetti.
7.5. Il quinto motivo corrisponde al quarto motivo del ricorso di Benedetti.
7.6. Il sesto motivo sviluppa gli stessi argomenti del quinto motivo del

7.7. Il settimo motivo si basa sulle medesime censure denunciate con il sesto
motivo dal ricorrente Benedetti.
7.8. L’ottavo motivo è ripetitivo del settimo motivo del separato ricorso di
Benedetti.
7.9. Il nono motivo denuncia vizio motivazionale nei termini dedotti da
Benedetti nell’ottavo motivo del proprio ricorso.
7.10 Con il decimo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. e) cod. proc. pen., contraddittorietà e illogicità della motivazione per non
essersi applicato anche a suo favore il condivisibile ragionamento posto a base
della decisione assolutoria che ha riguardato il coimputato Sepe, condividendo
egli con lo stesso l’encomiabile personalità e nulla avendo lucrato in più dalli
Amministrazione, cui anzi ha reso un servizio aggiuntivo non retribuito.
7.11 Con l’undicesimo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. b) cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 234 cod. pen.
mil . pace, rappresentando che, con la sua condotta, non ha cagionato alcun
danno all’Amministrazione cui ha reso un servizio aggiuntivo, rimasto non
retribuito, per un valore pecuniario di euro 45,53, e richiamando il principio di
diritto in tema di necessaria offensività del reato, che impone al giudice di
accertare in concreto, nel momento applicativo, se il comportamento del reo,
volto all’ottenimento della retribuzione per il lavoro svolto, abbia leso
effettivamente l’interesse tutelato dalla norma ovvero se esso, in relazione alla
ratio della norma incriminatrice, sia privo di qualsiasi idoneità offensiva del bene
giuridico tutelato.
7.12 Con l’ultimo motivo, infine, il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. e) cod. proc. pen., della omessa motivazione in ordine alla
gradata richiesta di applicazione della esimente della particolare tenuità del fatto
ex art. 131-bis cod. pen., per non essere il disvalore del fatto esorbitante rispetto
ai limiti della sua rilevanza penale, attesa l’inesistenza dell’offesa al patrimonio
dell’Amministrazione, l’occasionalità del suo comportamento, le modalità della
condotta e la pronta disponibilità espressa a risarcire il danno cagionato.

12

ricorso di Benedetti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sviluppano censure manifestamente infondate ovvero non
consentite o generiche.

2. È, innanzitutto, destituita di alcun fondamento la doglianza, attinente, nel
primo comune motivo, alla contestata disposta rinnovazione della istruzione

specificamente le criticità che inducevano in termini ineludibili – nei limiti del
devoluto e in coerenza con i rilievi della sentenza rescindente, afferenti alle
conclusioni peritali e alla ricostruzione dei dati pertinenti alle tipologie di
indennità percepite dagli imputati – ad approfondire, a mezzo del richiamo dei
perito contabile specifici elementi di natura tecnica, esplicati con ragionevoli e
congruenti passaggi logici, e a verificare, in esito al detto esame, il
corrispondente ammontare delle singole indennità in termini economici, dando
del pari argomentato conto delle ragioni delle scelte compiute.

3. Neppure hanno alcun pregio il secondo motivo del ricorso di Benedetti e il
terzo motivo del ricorso di Giardiello.
3.1. All’esame di detti motivi, si premette in diritto la riaffermazione, quale
criterio metodologico di lettura, delle regole relative al giudizio di rinvio dopo
l’annullamento, secondo le quali il giudice di rinvio « decide con gli stessi poteri
che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite
dalla legge » (art. 627, comma 2, cod. proc. pen.), e « si uniforma alla sentenza
della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa
decisa » (art. 627, comma 3, cod. proc. pen., in correlazione con l’art. 173,
comma 2, disp. att. cod. proc. pen., alla cui stregua « nel caso di annullamento
con rinvio, la sentenza enuncia specificamente il principio di diritto al quale il
giudice di rinvio deve uniformarsi »).
Con consolidato orientamento si è anche chiarito che, nelle ipotesi di
annullamento con rinvio per vizi della motivazione, questa Corte risolve una
questione di diritto anche quando giudica sull’inadempimento dell’obbligo della
motivazione, con la conseguenza che il giudice di rinvio, pur decidendo con i
medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata e, per
l’effetto, conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito
mediante un’autonoma valutazione della situazione di fatto e delle risultanze
probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio
convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato

13

dibattimentale, che la Corte militare di appello ha disposto, enunciando

nella sentenza dì annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata
valutazione delle risultanze processuali ovvero al compimento di una determinata
indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione,
o ancora all’esame, non effettuato, di specifiche istanze difensive incidenti sul
giudizio conclusivo, con l’unico limite di non ripetere i vizi della motivazione
rilevati nella sentenza annullata (tra le altre, Sez. 1, n. 3572 del 16/05/2000,
Conti, Rv. 216279; Sez. 1, n. 26274 del 06/05/2004, Francese, Rv. 228913; Sez.
1, n. 7963 del 15/01/2007, Pinto, Rv. 236242; Sez. 1, n. 43685 del 13/11/2007,

Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, dep. 2013, Scavetto, Rv. 254830; Sez. 2, n.
47060 del 25/0/2013, Mazzoni, Rv. 257490; Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014,
Cataldo, Rv. 261760).
3.2. In coerenza con tali condivisi principi si deve, quindi, rimarcare che:
– rispetto all’ordinario giudizio di appello, quello di rinvio si connota per la
peculiarità della sua instaurazione a seguito di una pronuncia rescindente, che
rappresenta la fonte d’investitura del giudice e delinea l’ambito del

devolutum,

cui consegue che è solo con riferimento all’oggetto di tale devoluzione che
possono in concreto misurarsi le attribuzioni (e i vincoli) del giudice del rinvio;
– i poteri del giudice di appello, chiamato a procedere, devono, tuttavia,
conformarsi a quelli ordinariamente attribuiti al giudice la cui sentenza è stata
annullata, poiché è proprio quel giudizio a dover essere rinnovato a seguito
dell’annullamento.
3.3. Di detti principi si è fatta coerente applicazione.
La Corte militare di appello, invero, ha proceduto al preliminare esame delle
ragioni in diritto espresse con la sentenza rescindente; ha richiamato, quindi,
l’oggetto della devoluzione correlato alla omessa necessaria valutazione critica di
tutti gli elementi su cui si era fondata la pronuncia assolutoria di primo grado e,
segnatamente, alla omessa confutazione e al mancato superamento
dell’argomento – principale nel ragionamento probatorio sotteso a detta
pronuncia – fondato sulle conclusioni del perito contabile circa la non esatta
ricostruibilità dei dati riguardanti le presenze dei militari e i servizi da loro
effettivamente svolti; ha rappresentato le ragioni delle attività istruttorie
compiute nel giudizio rescissorio, le stesse giustificando in termini di assoluta
necessità per chiarire, come devoluto, i profili di criticità rappresentati nella
relazione peritale, e posti a base della pronuncia assolutoria, e i riscontri
effettuati dal perito con riguardo alle contestazioni mosse ai singoli imputati, e ha
ripercorso gli apporti tecnici acquisiti, che ha apprezzato senza astrarre dalle
evidenze probatorie, già acquisite, che ha valutato alla luce delle regole fissate
con la sentenza rescindente, tra cui quella di adempiere all’obbligo motivazionale

14

Pitullo, Rv. 238694; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413;

« rafforzato » nel dare conto delle difformi conclusioni, secondo i poteri ordinari
del giudice di appello, la cui sentenza era stata annullata.

4. L’analisi svolta dalla Corte del rinvio – che, sì come sintetizzato sub 4. del
«ritenuto in fatto», ha dato ampio conto dell’itinerario interpretativo percorso,
movendo da rilievi in fatto congrui con le esposte acquisizioni probatorie, di
natura documentale e tecnica, e critici rispetto agli argomenti posti a fondamento
dell’epilogo assolutorio di primo grado – ha anche fornito coerenti risposte alle

ragioni del riaffermato giudizio di responsabilità degli imputati, odierni ricorrenti,
spendendo, senza lasciare vuoti argomentativi esaustivi rilievi, che resistono alle
riproposte doglianze difensive, di cui al terzo motivo del ricorso di Benedetti e al
quarto motivo del ricorso di Giardiello.
Tali doglianze, invero, al di là della formale prospettazione di vizi della
motivazione, si sviluppano nell’orbita delle censure di merito tendendo
sostanzialmente a una rinnovata valutazione delle emergenze processuali, senza
neppure specificamente correlarsi, nell’opposto diffuso dissenso rispetto alla
disamina svolta, con le argomentazioni che hanno cadenzato la lettura dei dati
fattuali, le inferenze logiche trattene, i passaggi argomentativi che hanno
contraddistinto la prima e le seconde, e i risultati raggiunti, sicché, consistendo in
motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono
inammissibili ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

5. È del pari inammissibile il quarto motivo del ricorso di Benedetti, cui
corrisponde il quinto motivo del ricorso di Giardiello, che attinge la sentenza
impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione in ordine alla utilizzazione del
risultato peritale, ritenuto raggiunto sulla base di strumenti affidabili e completi,
mentre i dati valorizzati sono stati di natura esclusivamente virtuale, con
travisamento in sentenza dell’analisi peritale.
5.1. La Corte militare di appello, illustrando gli esiti delle integrazioni
probatorie acquisite nel corso della rinnovazione parziale del dibattimento, ha
annotato che detti esiti hanno consentito di acquisire elementi ulteriormente
dimostrativi della erroneità del percorso argomentativo seguito dal primo Giudice
e di dimostrare la fondatezza delle ipotesi di reato formulate.
In particolare, e tra l’altro, la sentenza ha specificamente sottolineato la
correttezza del condiviso metodo seguito dal perito nell’effettuare i riscontri
relativi alle attività di servizio realmente svolte dai militari, dopo avere redatto i
« memoriali virtuali », riportandovi i servizi registrati nel memoriale
informatizzato e quelli non inseritivi nel termine prescritto per gli aggiornamenti,

15

obiezioni e deduzioni difensive, delineando, con corretta metodologia di analisi, le

ma annotati in rosso sui memoriali cartacei, ed escludendo la valenza dei
prospetti informali (i cui dati corrispondevano a quelli riportati sui modelli SUP/2),
in quanto meri appunti neppure sequestrati ovvero acquisiti.
5.2. L’esplicazione delle risultanze peritali, svolta dalla Corte congruamente
attingendo ai dati tecnici illustrati e acquisiti, senza trascurare pertinenti richiami
testuali a stralci dei contenuti della relazione peritale ovvero dell’esame del perito
e ragionevolmente valorizzandone gli aspetti significativi in critico e motivato
confronto con le evidenze disponibili e con le deduzioni difensive, non è come tale

In questa sede, del resto, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione
del compendio tecnico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi
ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse
ipotesi ricostruttive rispetto a quelle accertate in sede di merito, soprattutto
quando, come nella specie, si assume un generico incorso travisamento in
sentenza dei dati apprezzati dal perito, dovendosi la Corte di legittimità limitare a
ripercorrere l’iter argomentativo ivi tracciato, e a verificarne la completezza e
l’insussistenza di vizi logici ictu °cui/ percepibili, senza possibilità di verifica della
rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali, né di una
rilettura di queste ultime, con non consentite incursioni di merito.

6. Sfociano nella inammissibilità per la loro manifesta infondatezza, oltre che
per i loro contenuti anche di merito, le censure che, con il quinto motivo del
ricorso di Benedetti e il sesto motivo del ricorso di Giardiello, attengono alla
completezza delle verifiche documentali svolte dal perito, evocandosi la presenza
in atti di registri cartacei per uso interno, ulteriori rispetto a quelli indicati come
rinvenuti in sentenza, che ne ha peraltro indicato in via principale l’irrilevanza per
essere appunti informali, e dei quali è affermata e non provata l’esistenza, oltre
alla loro disponibilità agli atti di un processo celebrato secondo le forme del
giudizio abbreviato.

7. Neppure hanno pregio alcuno le osservazioni opposte dai ricorrenti
Benedetti e Giardiello, con i rispettivi sesto e settimo motivo, con riguardo alla
contestata sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo, che, al di là delle
precisazioni offerte dai ricorrenti circa i contenuti delle rispettive dichiarazioni
riportate per stralci nei ricorsi, sono astratte da uno specifico confronto con
l’apprezzamento che di dette dichiarazioni è stato fatto dalla Corte militare.
La sentenza, infatti, anche rimarcando la contraddittorietà rispetto a dette
dichiarazioni e all’esito dell’attività peritale del percorso argomentativo della
sentenza assolutoria di primo grado, ha non solo sottolineato la sistematica e

16

in alcun modo censurabile sotto il profilo della coerenza e della correttezza logica.

consistente attribuzione mensile in favore degli imputati di indennità correlate a
servizi non svolti con indebita percezione da parte loro di importi significativi nel
periodo considerato, non riconducibili a mere erronee annotazioni ovvero a
mancati aggiornamenti del memoriale di servizio, ma ha anche logicamente
rappresentato che l’illecita « compensazione », introdotta dalle ripercorse
dichiarazioni dell’imputato Giardiello, pertinente all’inserimento nei modelli SUP/2
di indennità per servizi non effettuati, garantiti dai relativi capitoli di bilancio,
mentre il lavoro straordinario effettuato in eccesso non era retribuito, era

integrazione del reato di truffa », supponendo la consapevolezza e volontà degli
imputati di comunicare dati inveritieri ai fini della liquidazione di competenze
stipendiali accessorie.

8. La carenza di effettiva correlazione dei rilievi ricorrenti con l’articolato
ragionamento probatorio svolto in sede di merito, esente da vizi logici e giuridici,
è resa palese anche dalle deduzioni difensive che sorreggono i rispettivi
successivi motivi (settimo e ottavo) circa l’omesso accertamento dell’effettivo
superamento del monte ore del lavoro straordinario prestato.
La Corte militare di appello ha, infatti, puntualizzato che la circostanza della
sussistenza di ore di lavoro straordinario, espletato e non retribuito, è stata
introdotta in sede di interrogatorio dall’imputato Giardiello e che, se per dette ore
di straordinario è prevista la fruizione di recuperi compensativi, è l’esposizione di
dati non corrispondenti al vero a essere in definitiva dimostrativa della
sussistenza dell’elemento soggettivo del reato militare di truffa in contestazione.

9. Né la persuasività della motivazione del primo Giudice, già ripetutamente
e motivatamente esclusa nella sentenza impugnata, è sostenuta dai ricorrenti,
nei rispettivi motivi ottavo e nono con argomenti pertinenti alle ragioni poste a
fondamento della stessa, risolvendosi al contrario nel mero richiamo al ritrascritto
contenuto della sentenza di primo grado in punto di esclusione di specifica
volontà delittuosa.

10. È privo di alcun fondamento, inoltre, il secondo motivo proposto dal
ricorrente Giardiello, attinente alla dedotta nullità della sentenza ex art. 522 cod.
proc. pen. per violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto
ritenuto in sentenza.
10.1. Si rileva in diritto che, secondo consolidati principi, sussiste la
violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando il fatto
ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di

17

« manifestazione inequivocabile della sussistenza del dolo richiesto ai fini della

eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una
vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali
dell’addebito nei confronti dell’imputato, tanto da realizzarsi una incertezza
sull’oggetto della imputazione da cui scaturisce un reale pregiudizio dei diritti
della difesa (tra le altre, Sez. 1, n. 4655 del 10/12/2004, dep. 2005, Addis,
Rv. 230771; Sez. 2, n. 46242 del 23/11/2005, Magnatta, Rv. 232774;
Sez. 1, n. 28877 del 04/06/2013, Colletti, Rv. 256785; Sez. 4, n. 4497 del
16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265946), che non può essere ravvisabile se

contrapposizione processuale, sia comunque venuto in concreto a trovarsi in
condizione di difendersi in ordine all’oggetto della contestazione (tra le altre, Sez.
5, n. 7583 del 06/05/1999, Grossi, Rv. 213645)
10.2. Nella specie, alla luce di tali condivisi principi, assume rilievo decisivo
la circostanza che la Corte militare, nell’enunciare il dato afferente alla entità del
danno cagionato dal ridetto ricorrente all’Amministrazione militare, ha annotato
che la sua determinazione è conseguita all’accertamento peritale svolto nel
contraddittorio delle parti, rispetto al quale non vi è stato alcun pregiudizio per la
difesa, che neppure ne ha fatto oggetto di specifica deduzione.
Né deve trascurarsi di rilevare che neppure può, in ogni caso, parlarsi di
modifica del fatto, poiché al ricorrente è contestato, in imputazione, di avere
commesso la truffa aggravata comunicando al competente ufficio
amministrativo di avere effettuato ore di lavoro straordinario, in realtà non svolto,
nonché di avere diritto a indennità stipendiali accessorie, per servizi che invece
non aveva effettuato », e in sentenza, rideterminandosi il danno arrecato
all’Amministrazione, si è evidenziato che la condotta tenuta «ha determinato, così
come contestato, l’attribuzione di compensi per lavoro straordinario, notturno e
festivo, e di altre indennità (correlate a presenze notturne, festive, qualificate e a
servizi esterni), in realtà non spettanti, trattandosi di attività di servizio non
svolte».

11. Il decimo motivo proposto dal ricorrente Giardiello è all’evidenza
inammissibile per la sua genericità, assumendosi una illogica omessa applicazione
in suo favore del ragionamento sotteso alla pronuncia assolutoria nei confronti del
coimputato Sepe, pur condividendone l’encomiabile personalità e presentando
rispetto allo stesso l’elemento aggiuntivo dell’omesso conseguimento di alcun
lucro.
Con tale deduzione è reclamato, quindi, un confronto tra posizioni distinte
sulla base di assertive analogie, che non possono trovare ingresso in sede dì

18

l’imputato, attraverso l’iter del processo e nell’ambito di una piena e completa

sindacato del discorso giustificativo della decisione in relazione alle posizioni
giuridiche devolute e alle ragioni che ne sostengono il giudizio di responsabilità.

12. Non ha alcun pregio l’ultimo motivo del ricorso di Giardiello, che, con non
consentiti rilievi di merito, richiede il riconoscimento della causa di esclusione
della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.,
che la Corte di appello ha ritenuto -dopo avere pure premesso la sua omessa
riproposizione, dopo la sua deduzione, in sede di conclusioni- priva dei requisiti

particolare gravità, individuati nel danno cagionato e nelle modalità della
condotta (approfittamento dello specifico e delicato ruolo di responsabilità
ricoperto e della fiducia riposta dall’Amministrazione militare nella correttezza del
suo comportamento).

13. I ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili.
Segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e di ciascuno al versamento della somma,
equitativamente liquidata, di 1.500,00 euro, in favore della cassa delle ammende,
non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione dei ricorsi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di 1.500,00 euro alla
cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2017

prescritti, coerentemente sottolineando gli elementi che connotavano i fatti di

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