Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1614 del 27/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1614 Anno 2016
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

KOLA Nikolin, nato a Lezhe (Alb) il 24 settembre 1978;

avverso la sentenza n. 8750 della Corte di appello di Roma del 5 dicembre 2014;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Eugenio
SELVAGGI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso.

1

Data Udienza: 27/05/2015

RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma – adita in sede di rinvio a seguito della
decisione con il quale la Corte di cassazione, annullata una precedente
sentenza della medesima Corte territoriale nei confronti di Kola Nikolin con
riferimento al solo capo avente ad oggetto la condanna del predetto per il
reato di cui all’art. 74 del dPR n. 309 del 1990, aveva rinviato al giudice del
merito con esclusivo riferimento alla rideternninazione del trattamento

medesimo – ha provveduto, con sentenza del 5 dicembre 2014, riformulando
la pena da infliggere al Kola, riducendola ad anni 4, mesi 5 e giorni 10 di
reclusione in luogo della precedente pena di anni 7, mesi 10 e giorni 20 di
reclusione.
Ha proposto ricorso per cassazione il Kola, tramite il suo difensore di
fiducia, lamentando il difetto di motivazione della sentenza del giudice di
rinvio, il quale non avrebbe fornito una motivazione logica in ordine alla
ritenuta concludenza degli elementi che avrebbero condotto il giudice di
seconde cure a non accogliere integralmente quanto dedotto nei motivi di
impugnazione presentati di fronte a lui dalla difesa dell’attuale ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Osserva, infatti, la Corte che, col proprio ricorso, il Kola ha, testualmente,
lamentato che il giudice di rinvio si sarebbe limitato “ad una mera indicazione
delle argomentazioni che hanno condotto il Giudice di secondo grado a
confermare le valutazioni svolte in primo grado in ordine alla sussistenza della
(sua) penale responsabilità”.
Sotto tale profilo, pertanto, il ricorrente taccia la sentenza ora impugnata
di essere carente di motivazione o, comunque, illogicamente motivata.
Siffatto argomentare è privo di alcun pregio.
Va, infatti, precisato, come agevolmente ricavabile dalla piana lettura
della sentenza di questa Corte n. 18434 del 2014 con la quale è stato disposto
l’annullamento con rinvio della precedente condanna emessa dalla Corte di
appello di Roma a carico del Kola, sentenza di legittimità da cui è scaturita, a
seguito dello svolgimento del giudizio di rinvio, la decisione ora in scrutinio,
che in quella occasione il giudice di legittimità ha annullato la sentenza, si
intende senza rinvio, nella parte in cui era stata confermata la dichiarazione
di penale responsabilità del Kola in ordine al reato associativo a lui contestato
in quanto, diversamente da quanto erroneamente ritenuto in sede di merito, il
fatto non sussisteva.

2

sanzionatorio dell’imputato, essendo stato nel resto rigettato il ricorso del

Questa Corte ha, peraltro, altresì provveduto rigettando il ricorso nel
resto (cioè per ciò che atteneva alla affermazione della penale responsabilità
del prevenuto in ordine ai singoli reati satellite) e rinviando (ad altra sezione,
anche questo si intende) alla Corte di appello di Roma per la rideterminazione
del trattamento sanzionatorio da irrogare nei confronti del ricorrente, quale
conseguenza della esclusione di uno dei reati per i quali lo stesso era stato,
invece, precedentemente condannato.

l’avvenuto annullamento senza rinvio della prima sentenza emessa dalla Corte
territoriale quanto alla affermazione della penale responsabilità del Kola in
relazione al reato di cui all’art. 74 del dPR n. 309 del 1990, e, per altro verso,
stante il rigetto nel resto del ricorso originariamente presentato dallo stesso
avverso la sentenza dei giudici di seconde cure, nulla doveva più aggiungere a
quanto già motivatamente deliberato nelle precedenti fasi del giudizio in
ordine alla penale responsabilità dell’attuale ricorrente.
Non certo con riferimento alla sua assoluzione dalla imputazione per il
reato associativo di cui all’art. 74 del dPR n. 309 del 1990, data la formula
definitivamente ed ampiamente assolutoria sul punto della sentenza n. 18434
del 2014 di questa Corte; ma neppure in ordine ai singoli reati satellite atteso
che, a seguito del rigetto nel resto del ricorso presentato dal Kola di fronte a
questa Corte avverso la prima sentenza della Corte territoriale capitolina,
l’affermazione della sua penale responsabilità riguardo ad essi era divenuta
definitiva ed irretrattabile, sicché neppure riguardo ad essa nulla doveva più
aggiungere la Corte territoriale.
Questa doveva, come ha invero fatto, solamente motivare in relazione
alla necessaria rideterminazione del trattamento sanzionatorio, derivante
dall’avvenuta esclusione di uno dei reati facenti parte della originaria
contestazione elevata nei confronti del Kola ed in base alla quale era stata in
precedenza determinata la pena a lui inflitta.
Poiché su tale specifico punto, quello riguardante il quantum della pena,
l’unico sul quale, si ripete, il giudice di rinvio era tenuto a pronunciarsi, il
ricorrente non ha svolto alcuna ragione di impugnazione, il ricorso da questo
presentato è del tutto inammissibile.
Alla complessiva inammissibilità del ricorso segue la condanna del Kola,
visto l’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
PQM

3

E’, pertanto, di tutta evidenza che la Corte di Roma, stante, per un verso,

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2015
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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