Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1614 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1614 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) D’AMORE PASQUALE N. IL 08/09/1954
avverso la sentenza n. 448/2009 TRIBUNALE di TRAPANI, del
23/04/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 20/11/2012

Ritenuto fatto

1. Il Tribunale di Trapani, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava,
per quanto ancora rileva nel presente giudizio, l’imputato D’Amore Pasquale
colpevole del reato di cui all’art. 660 cod. pen. in danno di Incammísa Vita, e lo
condannava alla pena di C 100,00 di ammenda.

2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello li difensore

Appello di Palermo, con provvedimento del 28 giugno 2012, come ricorso per
cassazione, essendo le sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda
inappellabili – chiedendo l’annullamento della sentenza e l’assoluzione
dell’imputato.

Considerato in diritto

1. L’impugnazione proposta nell’interesse del D’Amore è inammissibile
perché proposta da difensore non abilitato.
Ed invero il principio introdotto dall’art. 568 comma quinto cod. proc. pen.
secondo il quale la qualificazione data dalla parte all’Impugnazione e l’errata
individuazione del giudice competente a deciderla non rende la stessa
inammissibile, non consente tuttavia di derogare alle norme che formalmente e
sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione.
Poiché l’art. 613 comma primo cod. proc. pen. prevede che il ricorso per
cassazione debba essere, se non proposto direttamente dalla parte, sottoscritto
da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte dl Cassazione, tale condizione
dovrà essere soddisfatta anche nel caso che il ricorso sia stato erroneamente
qualificato quale appello, in caso diverso, senza alcun giustificato motivo,
verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso,
obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione.
In applicazione di tale principio poiché il difensore dell’Imputato che ha
sottoscritto l’atto d’impugnazione non risulta iscritto all’albo speciale, la stessa
risulta inammissibile.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei
ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo
Ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende,
congruamente determinabile in C 1000,00.

P.Q.M.

dell’imputato, avvocato Mariarita Signorato – qualificato dall’adita Corte di

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 1000,00 a favore della
Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012.

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