Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16138 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 16138 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHEIKH SIDI MOCTAR AG MOHAMMED nato il 10/02/1992

avverso la sentenza del 31/10/2017 del TRIBUNALE di GENOVA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Cheikh Sidi Moctar Ag Mohamed, per il tramite del suo difensore di
fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale in data 31 ottobre 2017 il
Tribunale di Genova ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti
ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione a reato p. e p. dall’art. 73, commi 1 e 5,
d.P.R. 309/1990.
Il ricorso consta di un singolo motivo, con il quale l’esponente lamenta

argomentativi in ordine all’applicazione della pena prospettata dalle parti.

2. Il ricorso, depositato a fronte di richiesta di applicazione pena avanzata in
epoca successiva all’entrata in vigore della legge n. 103/2017, é inammissibile
per essere stato presentato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non
consentiti dalla legge. A tale ultimo riguardo, in base a quanto stabilito dall’art.
1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere
dal 3 agosto 2017), che ha modificato l’art. 448, cod.proc.pen. inserendovi il
comma 2-bis, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento
può essere presentato solo per motivi attinenti all’espressione della volontà
dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea
qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di
sicurezza.
Alcuna di tali evenienze ricorre nel caso di specie.

3. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno
2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non
sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente
va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C
4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018.
Il í sidente
Pa ich)

(G ómo Fumu)

violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla carenza di elementi

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