Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16137 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16137 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CHIBOUB KAMAL nato il 23/08/1980

avverso la sentenza del 19/10/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
PARMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Chiboub Kamal ricorre, tramite il suo difensore di fiducia, avverso la
sentenza con la quale in data 19 ottobre 2017 il Tribunale di Parma ha applicato
nei suoi confronti la pena richiesta delle parti

ex art. 444 cod.proc.pen. in

relazione a reati p. e p. dall’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990 e dall’art. 337
cod.pen..
Il ricorso consta di un singolo motivo, con il quale l’esponente lamenta vizio

carenza di motivazione in ordine all’insussistenza delle condizioni di cui all’art.
129 cod.proc.pen..

2. Il ricorso, depositato a fronte di richiesta di applicazione pena avanzata in
epoca successiva all’entrata in vigore della legge n. 103/2017, é inammissibile
per essere stato presentato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non
consentiti dalla legge. A tale ultimo riguardo, in base a quanto stabilito dall’art.
1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere
dal 3 agosto 2017), che ha modificato l’art. 448, cod.proc.pen. inserendovi il
comma 2 bis, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento

può essere presentato solo per motivi attinenti all’espressione della volontà
dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea
qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di
sicurezza.
Alcuna di tali evenienze ricorre nel caso di specie.

3. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno
2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non
sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente
va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C
4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018.

di motivazione in riferimento all’affermazione della sua responsabilità e alla

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