Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16135 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 16135 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
CALVI FRANCESCO nato il 28/08/1976 a MATERA
)IPA FLORENTINA nato il 05/04/1986

avverso la sentenza del 12/12/2017 del GIP TRIBUNALE di MATERA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Francesco Calvi e Jipa Fiorentina, per il tramite del loro difensore di fiducia,
ricorrono avverso la sentenza con la quale in data 19 dicembre 2017 il Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Matera ha applicato nei loro confronti la
pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione a reato p. e p.
dall’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990.
I ricorsi – fra loro identici – constano entrambi di un singolo motivo, con il

all’affermazione della loro responsabilità, che essi assumono essere intervenuta in
carenza di elementi a loro carico.

2. I suddetti ricorsi, depositati a fronte di richiesta di applicazione pena
avanzata in epoca successiva all’entrata in vigore della legge n. 103/2017, sono
inammissibili per essere stati presentati avverso sentenza di patteggiamento per
motivi non consentiti dalla legge.
Invero, in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno
2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato
l’art. 448, cod.proc.pen. inserendovi il comma 2-bis, il ricorso per cassazione
avverso la sentenza di patteggiamento può essere presentato solo per motivi
attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la
richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità
della pena o della misura di sicurezza.
Alcuna di tali evenienze ricorre nel caso di specie.

3. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno
2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non
sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti
vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in
C 4.000,00 per ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno a favore della Cassa
delle ammende
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018.
Il Consigl

stensoie

Il P ésiente

quale gli esponenti lamentano in estrema sintesi violazione di legge in riferimento

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