Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16134 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16134 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GULLI’ VINCENZO nato il 10/06/1968 a MELITO DI PORTO SALVO

avverso l’ordinanza del 10/12/2015 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
lette/sentite le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso.
Letta la memoria dell’Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha concluso per l’inammissibilità o,
in subordine, per il rigetto del ricorso,

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 10 luglio 2015 la Corte d’appello di Reggio
Calabria ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata
nell’interesse di Vincenzo Gullì in relazione al periodo di sottoposizione del
medesimo alla misura cautelare della custodia in carcere, complessivamente pari
a 957 giorni di detenzione inframuraria, in relazione a reati di associazione a
delinquere di tipo mafioso, concorso in tentato omicidio e armi, nell’ambito del

territoriale ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al
pagamento in favore del Gullì della somma riparatoria, liquidata in euro
226.679,74.
1.1. Giova precisare che nei confronti del Gullì la gravità indiziaria relativa al
delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso era già stata esclusa dal
Tribunale del Riesame, che invece aveva confermato il quadro indiziario quanto
alle rimanenti imputazioni provvisorie. In primo grado, all’esito di giudizio
abbreviato, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale reggino condannava
il Gullì alla pena di dodici anni di reclusione; in appello, invece, l’imputato veniva
assolto da tutti i capi d’imputazione per non aver commesso il fatto e,
contestualmente, se ne disponeva la scarcerazione. La pronunzia assolutoria
diventava poi definitiva.
1.2. La Corte reggina ha escluso che la condotta del Gullì avesse dato causa
alla restrizione cautelare per dolo o per colpa grave, affermando che in buona
sostanza il coinvolgimento del predetto nelle indagini era frutto delle propalazioni
del collaboratore di giustizia Carlo Mesiano, risultate prive di riscontri e
addirittura contrassegnate da errore di persona (un caso di omonimia). Nel
determinare la somma da porre a carico del Ministero resistente, la Corte di
merito ha adoperato il criterio aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto
massimo dell’indennizzo di cui all’art. 315, comma secondo, cod. proc. pen. e il
termine massimo della custodia cautelare di cui all’art. 303, comma quarto, lett.
c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch’esso espresso in giorni, di
ingiusta restrizione subita (cfr. Sez. U, Sentenza n. 24287 del 09/05/2001,
Caridi, Rv. 218975); rispetto a tale somma, a fini equitativi, é stato poi applicato
un aumento di mille euro, riferito al periodo in cui il Gullì era stato sottoposto a
misura di prevenzione fondata sugli stessi esiti investigativi in relazione ai quali
egli era stato poi assolto.

2. Avverso la prefata ordinanza insorge il Gullì, tramite il proprio difensore di
fiducia.

2

proc. pen. n. 4290/2004 R.G.N.R./DDA Reggio Calabria. Per l’effetto, la Corte

Il ricorso é articolato in un unico motivo, nel quale si denuncia violazione di
legge per motivazione manifestamente illogica ed erronea applicazione degli artt.
314 e 315 cod.proc.pen.: in estrema sintesi l’esponente lamenta che
l’adeguamento di mille euro rispetto al criterio aritmetico é stato meramente
simbolico ed anzi mortificante, avendo tenuto conto unicamente della
sottoposizione del Gullì alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e non
anche al danno alla persona da lui subito e documentato dalla difesa attraverso
documentazione medica (riferita a patologie depressive e psicosomatiche); e ciò

civilistiche.

3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di
Cassazione ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
L’Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell’Economia
e delle Finanze, con memoria depositata in Cancelleria il 6 marzo 2018, ha
chiesto l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é fondato e merita accoglimento, per le ragioni di cui appresso.
E’ ben vero che, secondo un principio generale a più riprese ribadito in tema
di ingiusta detenzione, il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo
di riparazione é sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il
giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non
sindacare la sufficienza o insufficienza dell’indennità liquidata, a meno che,
discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non
abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia
liquidato in modo simbolico la somma dovuta (da ultimo vds. Sez. 4, n. 24225
del 04/03/2015, Pappalardi, Rv. 263721).
Nel caso di specie, peraltro, le censure dell’esponente non si appuntano sulla
determinazione dell’indennizzo calcolato sulla base dell’ordinario criterio
aritmetico indicato dalla giurisprudenza di legittimità (vds. Sez. 3, n. 29965 del
01/04/2014, Chaaij, Rv. 259940), ma sulla maggiorazione di tale indennizzo
nella misura di soli mille euro.
In relazione a tale maggiorazione, deve riconoscersi che essa é stata
adottata in modo incongruo e sulla base di una valutazione non pertinente.
A fronte degli elementi di prova che il ricorrente assume di avere fornito
circa la derivazione dalla misura cautelare delle conseguenze psicologiche e
psicosomatiche negative a suo carico, la Corte reggina ha, da un lato,

3

imponeva, secondo il ricorrente, l’integrale risarcimento sulla base delle regole

correttamente osservato che la riparazione per l’ingiusta detenzione costituisce
uno strumento indennitario da atto lecito e non risarcitorio, diretto a compensare
solo le ricadute sfavorevoli (patrimoniali e non) procurate dalla privazione della
libertà, salvo gli aggiustamenti resi necessari dall’evidenziazione di profili di
pregiudizio più vasti ed esuberanti rispetto al “fisiologico” danno da privazione
della libertà (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 21077 del 01/04/2014, Silletti, Rv.
259237); dall’altro, però, ha correlato il (peraltro assai modesto) incremento
dell’indennità non già alle suindicate ricadute sfavorevoli della sofferta misura

dell’istituto, ossia al periodo di sottoposizione del Gullì alla misura di prevenzione
della sorveglianza speciale.
Ne consegue che, sotto quest’ultimo profilo, la liquidazione dell’indennizzo
da parte della Corte di merito non si uniforma, in parte qua, ai dettami della
giurisprudenza di legittimità in subiecta materia.

2. L’ordinanza impugnata va perciò annullata con rinvio per nuovo giudizio
alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte
d’appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018.

Il Consiglie
(Giuse

Il Presidente

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cautelare, ma a un’evenienza del tutto eccentrica rispetto alle finalità

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