Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16132 del 13/03/2018
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16132 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: SERRAO EUGENIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA
nel procedimento a carico di:
PATARINO DAVIDE nato il 20/09/1990 a MERATE
avverso la sentenza del 19/04/2017 del TRIBUNALE di BERGAMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale dott.ssa ANTONIETTA
PICARDI, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio con disposizione della
confisca
Data Udienza: 13/03/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Brescia propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe,
pronunciata ex art. 444 cod.proc.pen. nei confronti di Patarino Davide per il
reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, commi 2, lett. c) e 2-sexies,
d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso il 1 novembre 2014; il Procuratore
ricorrente denuncia violazione di legge sul rilievo che il giudicante avrebbe errato
stato di ebbrezza, trattandosi di statuizione obbligatoria in relazione al reato per
il quale è stata applicata la pena concordata tra le parti (con sostituzione della
stessa con il lavoro di pubblica utilità): al ricorso è stata allegata
documentazione attestante l’appartenenza del veicolo al Patarino.
2.
Il Sostituto Procuratore generale dott.ssa Antonietta Picardi, nella
requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata chiedendo che questa Corte Suprema disponga la confisca del veicolo.
3. Con memoria del 15 febbraio 2018 il difensore dell’imputato ha chiesto
che il ricorso sia rigettato, segnalando che l’efficacia della confisca dovrebbe
essere sospesa sino alla verifica dell’esito dello svolgimento del lavoro di
pubblica utilità ai sensi dell’art.186, comma 9-bis, cod. strada.
4. La tesi del Procuratore ricorrente è esatta, posto che l’art.186 cod. strada
prevede, per il reato in questione, che sia obbligatoriamente applicata dal
giudice, in caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena ai sensi
dell’art.444 cod.proc.pen., la sanzione amministrativa accessoria della confisca
del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso
appartenga a persona estranea al reato.
5. Nel caso in esame, sebbene la pena applicata all’imputato Davide Patarino
sia stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità, non risulta che alla sentenza
impugnata abbia fatto seguito la dichiarazione di estinzione del reato, onde
permane l’interesse del Procuratore ricorrente alla pronuncia invocata.
6.
Conseguentemente, deve disporsi l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata limitatamente all’omesso provvedimento di confisca,
potendo provvedersi in questa sede all’applicazione della confisca, poiché risulta
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nel non disporre la confisca dell’auto alla cui guida l’imputato si era posto in
con certezza dagli atti la titolarità dell’autovettura SEAT Leon tg. EM593MK in
capo all’agente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa
confisca dell’autovettura SEAT Leon tg. EM593MK; confisca che dispone.
Così deciso il 13 marzo 2018
uliere estensore
errao
Il Presidente
Pat
Il Co