Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16131 del 09/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16131 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAGLI NICOLA nato il 20/08/1981 a BRINDISI

avverso l’ordinanza del 26/01/2018 del TRIB. LIBERTA di LECCE
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI che conclude per il rigetto del
ricorso.

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del Riesame di Lecce, con ordinanza in data 26 gennaio 2018,
confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di
Brindisi nei confronti di Nicola Magli, indagato di concorso nella importazione dall’Albania
di un ingente quantitativo di marijuana, con l’aggravante di aver commesso il fatto in più
di tre persone e con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.

misura inframuraria esclusivamente sotto il profilo delle esigenze cautelari, riteneva non
concedibile la misura attenuata degli arresti domiciliari, anche con il dispositivo di
controllo elettronico, perché inidonea a scongiurare il pericolo di contatti dell’indagato con
personaggi coinvolti nel narcotraffico e valorizzava la gravità dei fatti e la negativa
personalità del Magli, già condannato per tentata rapina ed estorsione.

2. Ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore di fiducia, lamentando erronea
applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione. Osserva che il Tribunale di
Sorveglianza di Lecce aveva concesso al Magli la misura della detenzione domiciliare in
data 5 dicembre 2017, per reati risalenti al 2008, operando quindi una valutazione
positiva della sua nuova condotta di vita, e che tale valutazione non può non interferire in
merito alle esigenze cautelari poste a fondamento della misura gravata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile atteso che articola un motivo manifestamente infondato
e ripropone una doglianza che è stata già valutata e disattesa dal Tribunale del Riesame
con motivazione corretta ed adeguata.

2. In punto di esigenze cautelari il Collegio di merito si è innanzi tutto soffermato sul
pericolo di commissione di gravi delitti della stessa specie di quelli per cui si procede,
sulla spiccata capacità a delinquere dell’indagato, sulla notevole intensità del dolo che ha
animato la sua condotta e sulla gravità dell’illecito per cui si procede, che ha svelato il
collegamento del Magli con circuiti criminali di notevole spessore. Tanto era emerso dalle
telefonate intercettate, segnatamente da quelle relative alla fase preparatoria, dalle quali
si comprendeva che il Magli e gli altri indagati nel medesimo procedimento stessero
allestendo l’importazione di un grosso carico di stupefacente dall’Albania, con modalità
operative sicuramente già collaudate in passato, indice di una condotta non occasionale
ma inserita nell’ambito di un programma criminale ben più esteso e pericoloso. A riprova
di ciò i contatti intrattenuti dal Magli con il coindagato Pagano, successivamente al
sequestro della partita di droga illecitamente importata il 15 dicembre 2016, in cui si
2

Il Tribunale, nel respingere la richiesta della difesa che contestava i presupposti della

programmavano ulteriori azioni delittuose in materia di stupefacenti, avendo i correi
dimostrato di avere a disposizione vetture e natanti oltre che rapporti con scafisti
albanesi, per la gestione di un traffico di stupefacenti di rilevanti dimensioni.
Dopo aver così evidenziato la gravità dei fatti per cui si procede, il Tribunale del
Riesame si è soffermato sulla negativa personalità del Magli, già gravato da precedenti
penali per tentata rapina e per estorsione, indici della sua risalente dedizione alla
commissione di delitti determinati da motivi di lucro e della sua inaffidabilità rispetto alla

domiciliari anche con braccialetto elettronico, che comunque non impedirebbe la ripresa
di contatti con persone dedite al narcotraffico, potendo la radicale scissione con i circuiti
criminali essere garantita unicamente dalla misura inframuraria.
A tali persuasive considerazioni sull’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, il
Collegio di merito ha aggiunto poi argomentazioni altrettanto logiche ed ineccepibili
nell’escludere la rilevanza della valutazione espressa dal Tribunale di Sorveglianza di
Lecce, il quale, nell’ambito di un altro procedimento e tenuto conto esclusivamente del
comportamento serbato dal Magli all’interno del carcere ove era ristretto, gli ha concesso
la detenzione domiciliare, ignorando all’evidenza i fatti oggetto della successiva ordinanza
cautelare, fatti che smentiscono proprio quello che la difesa si è sforzata di rappresentare
nell’odierno ricorso, laddove ha sostenuto un radicale cambiamento di vita dell’indagato,
asseritamente divenuto un onesto lavoratore.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della cassa
delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, non sussistendo ragioni di esonero (Corte
Cost., sent.n.186/2000).
Segue la comunicazione ai sensi dell’art.94, comma 1 ter, disp.att.c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende. La
Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore
dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art.94 c.1
ter disp.att. del c.p.p.

osservanza di prescrizioni connesse a misure meno afflittive, quale quella degli arresti

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