Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16130 del 09/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 16130 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
BRESCIA
nel procedimento a carico di:
JAMMEH LAMIN nato il 31/12/1991 a BANJUL( GAMBIA)

avverso l’ordinanza del 22/12/2017 del TRIB. LIBERTA di BRESCIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI;
sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI che conclude per il rigetto del
ricorso.

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del Riesame di Brescia, con ordinanza in data 22 dicembre 2017,
annullava la misura cautelare della custodia in carcere applicata dal G.I.P. del medesimo
Tribunale a Jarnmeh Lamin, indagato dei reati di detenzione e cessione di sostanza
stupefacente, tipo eroina, commessi in concorso con Sanyang Lamin tra il gennaio e il
febbraio 2017.

all’indagato consisteva esclusivamente in intercettazioni telefoniche, poiché l’insieme dei
servizi di osservazione e controllo operati dalla P.G., a riscontro delle telefonate, aveva
riguardato unicamente il coindagato Sanyang Lamin, in quanto soggetto che effettuava
materialmente lo smercio al dettaglio. Rilevava quindi che l’unico elemento di prova a
carico era costituito dall’attribuzione dell’utenza n.3512889784, su cui erano state
captate conversazioni con l’utenza n.3773456392, in uso quest’ultima al coindagato Fatty
Amodou, che presentavano indubbio carattere illecito e contenevano numerosi
riferimenti, anche espliciti, all’attività di commercio di stupefacenti. Riteneva tuttavia che,
in base agli atti di indagine a disposizione, il dato dell’attribuzione allo Jammeh Lamin
dell’utenza n.3512889784 – e di un’altra utenza non intercettata n.3512247066, poi
ritrovata nelle mani dell’indagato ed a lui attribuita dalla P.G. – non fosse né certo né
ancorato ad un determinato periodo di tempo e che dunque non fosse possibile riferire al
ricorrente le conversazioni incriminate ed ascrivere allo stesso, in termini di gravità
indiziaria, le condotte di cessione e detenzione di stupefacente.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Brescia per
manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata, indicando gli elementi
indiziari che rendevano certa la riferibilità all’indagato della utenza n.3512889784 e
contemporaneamente della utenza n.3512247066, e dunque erroneo il convincimento
espresso dal Tribunale del Riesame al riguardo.

3. L’indagato ha depositato memoria difensiva con la quale deduce la infondatezza
del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.

2.

Secondo costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di

impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile
soltanto se denuncia la violazione specifica di norme di legge, ovvero la manifesta
2

Premetteva il Tribunale che il compendio accusatorio in ordine ai reati ascritti

illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di
diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti
ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di
merito (in tal senso, da ultimo, Sez.2, n.31553 del 17/5/2017, Rv.270628; Sez.4,
n.18895 del 2/3/2017, Rv.269884).

3. Nel caso di specie il ricorrente, pur censurando l’ordinanza impugnata sotto il

differente valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale del Riesame ai fini della
gravità indiziaria.
Come già esposto in narrativa, il Tribunale ha indicato che il compendio probatorio a
carico dell’indagato era costituito esclusivamente dalle conversazioni telefoniche captate
sull’utenza n.3512889784, ha anche spiegato le ragioni per le quali non era possibile
attribuire con certezza l’utilizzo di tale utenza allo Jarnmeh Lamin nel periodo in
contestazione ed ha aggiunto che il restante materiale di indagine non era sufficiente né
univoco per quanto riguarda la posizione del detto indagato.
A tale convincimento il giudici di merito sono pervenuti all’esito di un’analisi degli
elementi di fatto a disposizione, analisi che – pur se non condivisa dal Procuratore della
Repubblica ricorrente – non appare illogica né violativa di norme di legge.
Di qui l’infondatezza della censura ed conseguente il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 9 marzo 2017

Il Consigli
Carla

nsore
ichetti

profilo della manifesta illogicità della motivazione, ripropone sostanzialmente una

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA