Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1613 del 20/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1613 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FORESTIERO ERMANNO N. IL 04/01/1984
avverso la sentenza n. 1139/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di FROSINONE, del 11/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Data Udienza: 20/11/2012
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
– che il Tribunale di Frosinone, con la sentenza del indicata in epigrafe, ha
applicato all’imputato Forestiero Ermanno la pena su richiesta, ex art. 444 cod.
proc. pen., in relazione al reato a lui contestato (art. 9 comma 2° legge
1423/56);
– che avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cessazione il
predetto imputato, deducendone l’illegittimità per violazione di legge, essendosi
adeguatamente sulla congruità del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo in
particolare alla concessione delle attenuanti generiche con giudizio di
equivalenza e non invece prevalenza, di cui pure l’imputato appariva meritevole,
Mon sussistendo alcun elemento ostativo;
– che l’impugnazione è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3 cod.
proc. pen., per manifesta infondatezza dei motivi enunciati oltre che per la loro
sostanziale genericità, avendo II giudice adempiuto correttamente all’obbligo di
motivazione secondo il particolare schema argomentativo proprio della sentenza
pronunciata al sensi dell’ad 444 cod. proc. pen. nei termini ormai definiti dalle
sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 5777 del 27 marzo 1992, imp. Di
Benedetto (RIV. 191135);
–
che in particolare, secondo il predetto insegnamento, sin qui
costantemente seguito dalla giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass.,
sez. III, 30.11.1995, Canna, rv. 203.284 e sez. VI, 18.9.2003, Cacciatori, rv.
227.718), la sentenza di applicazione della pena su richiesta non può essere
Impugnata con ricorso per cessazione con riferimento all’entità della pena (salva
la sua illegalità) ;
– che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di
esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente
determinabile in C 1500,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;
P.Q.M.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna.tkricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di C 1500,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012.
Il giudicante limitato a recepire l’accordo raggiunto dalle parti senza motivare