Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1613 del 08/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1613 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAMINO OSVALDO N. IL 09/03/1968
avverso l’ordinanza n. 943/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
25/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 08/10/2013
Il
R.G. 17430/2013
Motivi della decisione
Il difensore di Lamino Osvaldo, avv. Antonio Foti, ricorre
avverso l’ordinanza 25.02.2013 della Corte d’Appello di Milano,
che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto contro la
condannato il Lamino per truffa, lamentando vizio di motivazione
del provvedimento che non ha valutato che la richiesta del
riconoscimento dell’attenuante di cui all’art.62 n.4 cod.pen.,
anche se non richiesta in primo grado era giustificata con il
richiamo alla speciale tenuità del profitto.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e per
violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c)
cod. proc. pen. ; le doglianze sono prive del necessario contenuto
di correlazione con le motivazioni contenute nella motivazione del
provvedimento impugnato e di critica specifica alle stesse, le cui
valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di
impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o
giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto
deve essere condannato al pagamento delle spese
del
procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a
favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della
somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così de
a ,carnera di consiglio dell’ 08.10.2013.
Il Cons
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Il P
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sentenza del Tribunale di Vigevano ,datata 1.2.2011, che ha