Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16129 del 07/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16129 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: PICARDI FRANCESCA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
NAPOLI
nel procedimento a carico di:
TAGLIALATELA CIRO nato il 18/01/1981 a NAPOLI
avverso l’ordinanza del 13/12/2017 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
lette/sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso.
E’ presente l’avvocato PANE SALVATORE del foro di NAPOLI in difesa di
TAGLIALATELA CIRO che si associa alle conclusioni della Procura Generale e alla
memoria già depositata chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o in
subordine chiedendone il rigetto.

Data Udienza: 07/03/2018

RITENUTO IN FATI-0
1.11 Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli ha tempestivamente proposto ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Napoli ha annullato l’ordinanza del G.i.p.,
che aveva disposto la custodia cautelare nei confronti di Ciro Taglialatela. La parte pubblica ha
denunciato la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e l’inosservanza ed
erronea applicazione della norma processuale: in particolare ha sottolineato 1) che, ad avviso
del Tribunale, “se le dichiarazioni …lette nella loro globalità consentono senz’altro di affermare

…. non sembra altrettanto fondata a livello di gravità indiziaria la tesi per cui tale attività sia
stata svolta mediante uno stabile inserimento nel sodalizio facente capo ai capitoni”, sicché
sarebbe stato doveroso procedere alla riqualificazione della fattispecie ai sensi degli artt. 73-80
del d.P.R. n. 309 del 1990 invece che annullare il provvedimento del G.i.p.; 2) che manca nel
provvedimento impugnato una valutazione unitaria degli elementi indiziari; 3) che non sono
state affatto valutate le dichiarazioni di Antonio Simini, non riportate nel provvedimento del
G.i.p., ma allegate agli atti; 4) che non si è tenuto conto che Ciro è succeduto all’attività del
padre Bruno, affiliato al clan X..
2.Tagliatela Ciro, con memoria del 28 febbraio 2018, ha chiesto dichiararsi inammissibile o
rigettarsi il ricorso del P.M.
3.11 provvedimento impugnato, dopo essersi soffermato sul quadro indiziario relativo al
ricorrente (e, cioè, sulle dichiarazioni di Salvatore X., Mariano Grimaldi, Mario X.,
Carlo X., Antonio X., Claudio Esposito, Mariano Torre, nonché sui pizzini che lo
riguardano), ha concluso che “se le dichiarazioni …lette nella loro globalità consentono
senz’altro di affermare che il Taglialatela, quantomeno per un certo periodo, si sia dedicato al
traffico di stupefacenti …. non sembra altrettanto fondata a livello di gravità indiziaria la tesi
per cui tale attività sia stata svolta mediante uno stabile inserimento nel sodalizio facente capo
ai capitoni”, atteso che Carlo X. si è limitato a parlarne come di un soggetto che opera in
piena autonomia; che Salvatore e Mario X., unitamente a Mariano Grimaldi, hanno riferito
esclusivamente di un’attività di smercio di stupefacenti svolta unitamente al padre Bruno; che
le dichiarazioni di Antonio X. non trovano riscontro ed anzi paiono contraddette da quelle
di Claudio Esposito; che Mariano Torre correla l’attività svolta da Ciro Taglialatela a Damiano
Pecorelli, mentre le dichiarazioni degli altri collaboratori non confermano questa ipotesi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.In via preliminare occorre osservare che la diversa qualificazione giuridica del fatto
contestato incontra il limite del rispetto del contraddittorio sancito dall’art. 6 CEDU, comma
primo e terzo, lett. a) e b), e dall’art. 111, comma terzo, Cost. anche in ordine alla natura e

che il Taglialatela, quantomeno per un certo periodo, si sia dedicato al traffico di stupefacenti

alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l’imputato è chiamato a rispondere, come sancito
dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo nella sentenza 11 dicembre 2007, Dressich contro
Italia, secondo cui il principio del giusto processo implica che l’imputato sia informato non solo
del motivo dell’accusa, ma anche, ed in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data
ai fatti.
A ciò si aggiunga che, in tema di obbligo di correlazione tra sentenza ed accusa contestata, il
giudice può dare al fatto una diversa qualificazione giuridica solo a condizione che il fatto

dell’evento e dell’elemento psicologico dell’autore (Sez. 3, n. 19118 del 2008, rv. 239873):
identità che non ricorre nella comparazione tra il reato associativo ex art. 74 e le plurime
fattispecie riconducibili all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, che, nel caso di specie, non
risultano, peraltro, specificamente indicate in tutti i loro elementi.
Da tali premesse deriva l’infondatezza della doglianza avente ad oggetto la mancata
riqualificazione giuridica dei fatti contestati.
2.Neppure le altre censure possono essere accolte, tenuto conto che la motivazione del
provvedimento impugnato è congrua, non manifestamente illogica e priva di contraddizioni e
che le trascritte dichiarazioni di Antonio Simini non sono idonee ad incidere sulla complessiva,
analitica ed autonoma valutazione degli elementi indiziari, compiuta dal Tribunale del riesame.
Del resto, va ricordato che, in tema di misure cautelari personali, in tema di impugnazione
delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la
violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del
provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando
propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa
valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (così v. Sez. 4, n. 18795 del
2017, rv. 269884; da ultimo, anche Sez. 2, n.31553 del 2017, rv. 270628).
3.In conclusione, il ricorso va rigettato.
PQM
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 7 marzo 2018
Il Consigliere estensore

storico addebitato rimanga identico, in riferimento al triplice elemento della condotta,

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