Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16128 del 07/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16128 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BALLA LY nato il 01/08/1988

avverso l’ordinanza del 07/12/2017 del TRIB. LIBERTA di TORINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette/sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 07/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza del 7.12.2017, il Tribunale di Torino confermava il

provvedimento del G.I.P. che aveva disposto la misura della custodia cautelare in
carcere nei confronti di Balla Ly in relazione ai reati di illecita detenzione e
cessione di sostanza stupefacente di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90.

2.

Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del proprio difensore,

c.p.p.) la violazione del principio del contraddittorio.
Censura che il Tribunale abbia respinto la richiesta di riesame sulla base di
una pagina del verbale di perquisizione e di alcuni allegati al verbale di
individuazione fotografica che non erano stati trasmessi dal PM e che sono stati
acquisiti dal giudice del riesame solo dopo la chiusura del verbale di udienza, in
violazione dell’art. 309, comma 8, cod. proc. pen.
Ritiene che nel caso sia integrata la nullità di cui al combinato disposto degli
artt. 178, lett. c), e 181 cod. proc. pen., in quanto il difensore non ha potuto
interloquire su tutta la documentazione utilizzata dal giudice ai fini della
decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in
tema di procedimento di riesame della misura coercitiva, l’acquisizione e la
conoscenza di atti, fuori dell’udienza camerale di cui all’art. 309 cod. proc. pen.,
viola l’espressa previsione dell’art. 309, comma 8 cod. proc. pen., secondo cui il
difensore ha il diritto di esaminare tutti gli atti che, a tal fine, devono restare
depositati in cancelleria fino al giorno dell’udienza. Ciò implica che il difensore
deve poter interloquire su tutta la documentazione acquisita dal giudice e che
questi non può conoscere alcun atto senza che la parte sia stata posta in grado
di esprimere le proprie valutazioni. La violazione di tale disposizione vulnera il
principio del contraddittorio e determina nullità ai sensi degli artt. 178 lett. c) e
181 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 19045 del 19/02/2003, Georgiev, Rv. 22573601,
in una fattispecie nella quale il Tribunale del riesame aveva richiesto, dopo la
chiusura dell’udienza, i decreti di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche,
e, una volta acquisiti, aveva deciso senza instaurare il contraddittorio con la
difesa sul punto).

2

lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all’art.173, comma 1, disp. att.

Analogamente, è stato ritenuto che nel procedimento conseguente
all’appello

avverso provvedimenti in materia di sequestro preventivo,

l’acquisizione di atti da parte del giudice al di fuori dell’udienza camerale di cui
all’art. 127 cod. proc. pen. (applicabile in forza del richiamo dell’art. 322 bis cod.
proc. pen. all’art. 310 dello stesso codice) viola il principio del contraddittorio,
determinando una nullità ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 181 cod. proc. pen., in
quanto il difensore deve poter interloquire su tutta la documentazione utilizzabile
ai fini della decisione (Sez. 3, n. 5935 del 17/12/2014 – dep. 2015, Sartori, Rv.

3. Nel caso in disamina il Tribunale non si è attenuto ai suddetti principi,
avendo deciso il riesame, con particolare riferimento al capo 2 della imputazione
provvisoria (riguardante l’ipotesi criminosa dei reiterati atti di vendita di sostanza
stupefacente da parte dell’indagato nei confronti dell’acquirente Mario Dal Cero),
sulla base di atti di indagine (la seconda pagina del verbale di perquisizione
domiciliare e alcune foto allegate al verbale di individuazione fotografica del Dal
Cero, tra cui proprio la foto dell’odierno indagato) acquisiti solo dopo la chiusura
del verbale di udienza, come esplicitamente indicato nella stessa ordinanza (pag.
3), che al riguardo afferma poi espressamente: «Acquisite, con tali modalità, le

pagine mancanti, il Tribunale ritiene che sussistano i gravi indizi di colpevolezza
a carico di Balla in riferimento ad entrambe le fattispecie delittuose in
contestazione».
Tuttavia, in sede di riesame la difesa aveva contestato la sussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto, limitatamente al capo 2 della
rubrica provvisoria, proprio in ragione della mancata trasmissione integrale degli
allegati della individuazione fotografica, non ritenendo sussistente la prova che
l’acquirente avesse riconosciuto il fornitore nell’odierno indagato, stante la
mancata allegazione agli atti proprio della fotografia ritraente il Balla.
Il Tribunale ha ritenuto di ovviare a tale mancanza mediante la irrituale
acquisizione di ufficio, dopo la chiusura dell’udienza, degli atti mancanti, senza
consentire alla difesa di poter interloquire e di esprimere le proprie valutazioni in
ordine al nuovo assetto indiziario conseguente alla acquisizione ex officio degli
indicati atti di indagine, utilizzati e ritenuti rilevanti ai fini della decisione, in
palese violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, in ciò
integrando la nullità dianzi richiamata, tempestivamente dedotta dal ricorrente.

4.

Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata,

limitatamente al capo 2 della imputazione provvisoria, con rinvio al Tribunale del
riesame di Torino per nuovo giudizio.

3

26227101).

Si deve, inoltre, provvedere agli incombenti di cui all’art. 94, comma 1 ter,
disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al capo 2 con rinvio al
Tribunale di Torino, sezione del riesame, per nuovo giudizio. Si provveda ai sensi
dell’art. 94.1 ter disp. att. cpp.

Il Consiglie estensore
Aless

o Ranaldi

Il Presidente
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Così deciso il 7 marzo 2018

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