Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16127 del 07/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16127 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: PICARDI FRANCESCA

sul ricorso proposto da:
DESCRIVO LORENZO nato il 22/03/1980 a MOTTOLA

avverso l’ordinanza del 06/12/2016 del TRIBUNALE di TARANTO
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 07/03/2018

9

RITENUTO IN FATTO

I

1.11 Presidente del Tribunale di Taranto, con provvedimento del 6 dicembre 2016, notificato in
data 21 dicembre 2016, ha respinto l’impugnazione proposta da Lorenzo Descrivo avverso la
decisione del G.i.p. di rigetto della sua domanda di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato. I giudici di merito hanno fondato la loro decisione sulla presunzione di cui all’art. 76,
comma 4-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva
per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al

aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene
superiore ai limiti previsti), essendo stato Lorenzo Descrivo condannato con sentenza definitiva
per il reato di cui agli artt. 73 e 80 lett. a del d.P.r. n. 309 del 1990 (cessione di sostanza
stupefacente a persone minori di età).
2.Lorenzo Descrivo ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento deducendo
la violazione di legge in relazione all’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, non
essendo stato in alcun modo chiarito come possano ritenersi presuntivamente superati i limiti
di reddito posti a fondamento dell’ammissione al patrocinio a carico dello Stato in
considerazione dell’aggravante di cui all’art. 80 lett. a del d.P.R. n.309 del 1990 e nonostante il
riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 per
episodio risalente al 2002. Il ricorrente ha, inoltre, invitato la Suprema Corte a sollevare
questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 76,
comma 4-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui facendo riferimento all’art. 73
aggravato dalle circostanze di cui all’art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 vi ricomprende anche le
ipotesi di cui al comma 1, lett. a, b, c, d, e, f, g.
3.11 Procuratore Generale ha chiesto sollevarsi la questione di legittimità costituzionale
prospettata dal ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso merita accoglimento, in quanto la presunzione di cui all’art. 76, comma 4-bis,
d.P.R. n. 115 del 2002 si riferisce esclusivamente all’ipotesi ordinaria di cui all’art. 73 del
d.P.R. n. 309 del 1990 e non anche alla fattispecie autonoma di cui all’art. 73, comma 5, del
d.P.R. n. 309 del 1990.

decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi

In proposito va sottolineato che l’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 è stato
introdotto con il d.l. n. 92 del 2008, convertito con modificazioni nella I. n. 125 del 2008,
anteriormente alla modifica apportata all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 dal d.l.
n. 146 del 2013, convertito nella I. n. 10 del 2014, in seguito alla quale si è consolidato
l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la fattispecie del fatto di lieve entità è un’ipotesi
autonoma di reato (v., per tutte, Sez. 4, n. 36078 del 2017, rv. 270806, secondo cui, in tema
di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309

conv. in legge n. 10 del 2014, deve essere configurata come ipotesi autonoma di reato, con
una pena unica ed indifferenziata, quanto alla tipologia di stupefacente, rispetto a quella
delineata dall’art. 73, comma 1 del medesimo decreto). Già il dato storico induce, dunque, a
ritenere che la presunzione di cui all’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 si
riferisca solo all’ipotesi ordinaria di cui all’art. 73, comma 1, e non anche alla fattispecie
autonoma di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, che, all’epoca della sua
introduzione, non era stata ancora prevista.
A favore di tale lettura milita, inoltre, la ratio della presunzione de qua, come individuata dalla
Corte costituzionale, nella sentenza n.139 del 2010, che è quella di evitare che soggetti in
possesso di ingenti ricchezze, acquisite con determinate attività delittuose, possano
paradossalmente fruire del beneficio dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato, riservato ai
non abbienti. Relativamente alle fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R.
non si associa, difatti, secondo l’id quo plerumque accidit, il significativo provento illecito che
giustifica la presunzione.
L’interpretazione de qua si rende, peraltro, necessaria al fine di rendere conforme il dato
normativo al dettato costituzionale ed in particolare agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto una
diversa lettura della disciplina finirebbe con l’assoggettare alle medesime limitazioni,
nell’accesso al patrocinio a favore dello Stato, soggetti in situazioni diverse da un punti di vista
economico (sulla necessità di dare una lettura costituzionalmente conforme alle norme: v., tra
le tante, Corte costituzionale n. 113 del 2010).

Il ricorso deve pertanto essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento
impugnato e rinvio al Tribunale di Taranto per nuovo giudizio.
PQM
Annulla l’impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Taranto per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma il 7 marzo 2018

del 1990, all’esito della formulazione normativa introdotta dall’art. 2 del d.l. n. 146 del 2013

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