Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16126 del 22/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16126 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D’AGOSTINO

Angelo

27/06/1982

avverso l’ ordinanza della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIA
in data 27/04/2017
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Paolo
CANEVELLI, il quale ha chiesto l’annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio.

Data Udienza: 22/02/2018

Ritenuto in fatto

1.

La Corte d’appello di Reggio Calabria ha rigettato l’istanza

proposta da D’AGOSTINO Angelo, intesa ad ottenere la riparazione
dell’ingiusta detenzione subita nell’ambito di un procedimento penale,
nel quale al predetto era contestato il reato di detenzione a fini di

spaccio di cocaina, dal quale, dopo la condanna in primo grado, egli era
stato definitivamente assolto in grado di appello con contestuale
scarcerazione.
2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il D’AGOSTINO, a

mezzo di proprio difensore, formulando un unico motivo, con il quale ha
dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla
ritenuta sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del
diritto azionato. La parte, ritenendo un’ipotesi di ingiustizia formale del
titolo, ha rilevato l’erroneità del ragionamento svolto dal giudice della
riparazione, che non avrebbe valorizzato il fatto che il D’AGOSTINO non
era soggetto conversante nei dialoghi dai quali la Corte d’appello ha
ricavato la sua condizione di connivente del fratello Rocco. Quel giudice,
secondo parte ricorrente, non avrebbe neppure considerato la sua
proclamata estraneità ai fatti sin dalle prime battute del procedimento,
sostenuta anche dalla dimostrazione della sua assenza dai luoghi in cui
sarebbero avvenute le cessioni.
Sotto altro profilo, si afferma che i contatti con il fratello
potevano essere altrimenti giustificabili e che, sul punto, la Corte
avrebbe attribuito una rilevanza sostanzialìstica e sommaria alla
questione, a prescindere dall’accertamento e dalla prova dell’esistenza
della condotta illecita, aggiungendo che – ai fini del vaglio operato – non
potevano assumere rilievo ipotetici fatti illeciti diversi e non contestati,
del tutto sganciati da quelli posti a base dell’intervenuto arresto,
dovendosi in ogni caso accertare, in capo al connivente, la sua
conoscenza dell’altrui attività criminosa.
3.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato

proprie conclusioni scritte, con le quali ha rilevato il contrasto del
contenuto decisorio del provvedimento con l’orientamento consolidato
della giurisprudenza di legittimità, avendo il giudice della riparazione
travisato le circostanze poste a base dell’assoluzione, la sola

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affermazione di un presumibile coinvolgimento del ricorrente in altri
affari illeciti del germano Rocco non potendo costituire un
comportamento gravemente colposo, sinergico alla emanazione del titolo
cautela re.
4.

Il Ministero resistente si è costituito con propria memoria a

mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato che ha concluso per la
declaratoria di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno ad esporre.
2. Il giudice della riparazione ha preliminarmente osservato – sulla
scorta della sentenza assolutoria – come il coinvolgimento dell’istante nella
vicenda processuale che fa da sfondo al presente procedimento fosse derivato
da intercettazioni fra terzi, nelle quali si erano operati riferimenti ad “Angelo” o
a “mio fratello” (così esprimendosi D’AGOSTINO Rocco, effettivamente fratello
di Angelo), in relazione a cessioni di stupefacenti in favore di diversi soggetti,
pur non mancando di evidenziare come il giudice del merito avesse ritenuto
non provata con certezza l’identificazione di “Angelo” nell’odierno ricorrente,
ritenendo tuttavia esistente, sullo sfondo, “il presumibile coinvolgimento
dell’imputato in altre illecite detenzioni del germano Rocco (forse di sostanza
stupefacente, ma non si può escludere anche di altre res illicitae)”.
Da tale passaggio, riportato testualmente nell’ordinanza impugnata, la
Corte territoriale ha tratto la considerazione (fulcro di tutto il percorso
argomentativo) che – pur non essendo stata raggiunta una prova sufficiente del
collegamento del D’AGOSTINO Angelo con gli specifici episodi delittuosi
contestati, non poteva tuttavia obliterarsi la circostanza che ulteriori condotte
ne attestavano un collegamento con l’attività criminosa posta in essere dal
fratello, ritenendo detto comportamento, siccome contrario ai doveri di
solidarietà sociale, ostativo all’insorgenza del diritto azionato, poiché con esso il
D’AGOSTINO aveva contribuito a configurare il quadro gravemente indiziario
che, traendo in errore l’Autorità Giudiziaria, aveva giustificato il titolo
cautelare.
3. Il motivo è fondato.
Va, intanto, precisato – sulla scorta degli elementi ricavabili dalla
ordinanza impugnata e contrariamente a quanto assume parte ricorrente – che
nel caso in esame si versa in ipotesi di c.d. “ingiustizia sostanziale” del titolo
cautelare, essendo stato il D’AGOSTINO scarcerato contestualmente
all’assoluzione in grado di appello.

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Considerato in diritto

Ne consegue che l’ingiusta detenzione di che trattasi non può essere
valutata alla stregua dei principi che questa Corte ha già affermato con
riferimento alla diversa ipotesi di carenza ab origine dei presupposti dì legge di
cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.
4. Fatta tale premessa, in linea generale va certamente ribadito che, in
tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento
dell’indennizzo, può prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”,
venendo in considerazione soltanto l’antinomia “strutturale” tra custodia e

misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà
personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o
concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa,
giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria
funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell’istituto
(cfr. Sez. U. n. 51779 del 28/11/2013, Rv. 257606).
Il Supremo Collegio ha peraltro chiarito che «la condotta colposa a cui
consegue l’emissione del provvedimento restrittivo della libertà può essere posta
in essere, al pari della condotta dolosa, anche prima dell’inizio del procedimento
penale>>, dovendosi respingere la tesi «secondo cui la colpa grave potrebbe
ravvisarsi solo in relazione alla condotta processuale dell’interessato, e cioè al
contegno da lui assunto dopo la conoscenza del procedimento penale a proprio
carico» (cfr. in motivazione Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010, Rv. 247664).
Quel giudice ha pure aggiunto, con riferimento alla gravità della colpa e
alla sua incidenza causale, che il « il giudice di merito deve, in modo autonomo
e completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione con
particolare riferimento alla sussistenza di comportamenti, anteriori e successivi
alla perdita della libertà personale, connotati da eclatante o macroscopica
negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fondando la
deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi,
che consentano di stabilire, con valutazione ex ante, se la condotta tenuta dal
richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell’autorità procedente,
la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando
luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto>> (richiama, in sentenza,
Sez. U. n. 34599, de Benedictis, Rv. 222263).
Premesso, pertanto, che in questa sede non viene in rilievo la
valutazione del compendio probatorio ai finì della responsabilità penale, ma
solo la verifica dell’esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia
contribuito a configurare, pur nell’errore dell’autorità procedente, quel grave
quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d’indagine, deve

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assoluzione, o quella “funzionale” tra la durata della custodia ed eventuale

ribadirsi, con specifico riferimento alla rilevanza delle frequentazioni cc.dd.
ambigue, che la condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente
insufficiente a fondare un’affermazione di responsabilità a titolo di
partecipazione associativa, costituisce effettivamente condotta valutabile ai
diversi fini che ci occupano [sul punto, cfr. Sez. 4 n. 8914 del 18712/2014 Cc.
(dep. 27/02/2015), Rv. 262436; 45418 del 25/1172010, Rv. 249237; 37528
del 24/06/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/05/2007, Rv. 237898].
Tuttavia, questa Corte ha già più volte precisato, quanto ai parametri di

ravvisabile quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del
venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi
di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero
comportamento passivo dell’agente riguardo alla consumazione del reato ma
nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l’agente sia in grado di
impedire la consumazione o la prosecuzione dell’attività criminosa in ragione
della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la
volontà criminosa dell’agente, benché il connivente non intendesse perseguire
tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell’attività
criminosa dell’agente [cfr. sez. 4 n. 15745 del 19/02/2015, Rv. 263139; sez. 4
n. 6878 del 17/11/2011 C. (dep. 21/02/2012), Rv. 252725; sez. 4 n. 2659 del
03/12/2008 Cc. (dep. 21/01/2 009), Rv. 242538].
5. Fatta tale premessa, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato
incorre nei vizi denunciati.
Questa Corte, infatti, ha effettivamente già affermato che – in tema di
riparazione per l’ingiusta detenzione – la sussistenza della colpa grave, ostativa
alla riparazione della detenzione subita, non deve consistere necessariamente
in una condotta che, gravemente imprudente o negligente, sia idonea ad
indurre in errore l’autorità giudiziaria in relazione al reato per il quale si è
patita la detenzione, sempre che la trasgressione sia stata giuridicamente
idonea a sostenere una misura cautelare detentiva [cfr. sez. 4, n. 48311 del
26/09/2017, Rv. 271039 (in fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da
censure il provvedimento di rigetto di istanza ex art. 314 cod. proc. pen., con il
quale il giudice del merito aveva dato atto che, nel corso di un servizio di
intercettazione attivato preso l’abitazione di un terzo, il ricorrente aveva
discusso con costui di alcuni episodi delittuosi della stessa specie di quelli
contestati); n. 37401 del 29/05/2014, Rv. 260306].
Ciononostante, nel caso all’esame non si versa nella situazione sopra
considerata.

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riferimento per compiere detta valutazione, che la connivenza rilevante è

Intanto, la Corte territoriale ha tratto da un’affermazione contenuta
nella sentenza assolutoria, neppure espressa in termini di certezza, una
conseguenza che ad essa non risulta necessariamente collegata. Il giudice
dell’assoluzione, infatti, aveva ritenuto, secondo quanto riportato nell’ordinanza
impugnata, che i dialoghi intercettati tra terzi conversanti non consentivano di
ritenere certa l’identificazione del soggetto “conversato” con l’odierno
ricorrente. Il giudice della riparazione, inoltre, ha considerato esistenti “ulteriori
condotte” attestanti un collegamento del D’AGOSTINO Angelo con i traffici

probatorio riportato in premessa, dal quale emergeva unicamente un
riferimento al contenuto di dialoghi tra terzi soggetti, ai quali – deve ritenersi
quindi – il D’AGOSTINO non aveva preso parte.
6. L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rivnio
alla Corte d’appello di Reggio Calabria perché proceda ad un rinnovato giudizio
che si conformi ai principi di diritto sopra enunciati, provvedendo altresì alla
regolamentazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria
per nuovo giudizio e conseguente regolamentazione delle spese.
Deciso in Roma il giorno 22 febbraio 2018.
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Gabriella Cappello

Gia” o Fumu

illeciti del fratello, omettendo di indicarle e limitandosi a rinviare al compendio

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