Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16124 del 22/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16124 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: NARDIN MAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MANGINO COSIMO DAMIANO nato il 17/12/1962 a CANOSA DI PUGLIA parte
offesa nel procedimento
c/
IGNOTI

avverso il decreto del 23/02/2016 del GIP TRIBUNALE di MONZA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 22/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

Il G.I.P. presso il Tribunale di Monza ha disposto con ordinanza in data

23 febbraio 2016, l’archiviazione del procedimento, in ordine alla notizia di reato
di cui all’art. 590 cod. pen., nei confronti di persona da identificare, per le lesioni
occorse a Cosimo Damiano Mangino che, a seguito del malfunzionamento di un
impianto ascensore della caserma di Seregno precipitato in caduta libera, si
procurava la contusione in successione della colonna cervicale e lombare, da cui

2.

Avverso l’archiviazione propone impugnazione Cosimo Damiano

Mangino, a mezzo del suo difensore, affidandola a due motivi.
3.

Con il primo lamenta la violazione della legge processuale, ex art. 606,

comma 1^, lett. c), in relazione all’art. 127, comma 1^ e 5^ cod. proc. pen., per
non avere il G.I.P. assicurato il contraddittorio con la persona offesa ed il suo
procuratore non essendo stata loro data comunicazione della discussione in
camera di consiglio, con ciò impendendo l’introduzione prove integrative, ivi
compresa l’audizione di soggetti che avrebbero potuto far emergere il
malfunzionamento dell’ascensore, anche in epoca antecedente all’infortunio,
esclusa dal G.I.P., sulla base della sussistenza di regolari verifiche semestrali
dell’ascensore, circostanza, secondo l’ordinanza, idonea ad escludere la penale
responsabilità del Ministero della difesa-datore di lavoro, o di qualunque soggetto
incaricato di garantire la sicurezza all’interno della caserma. Rileva che siffatte
prove avrebbero consentito di scardinare la tesi secondo cui il sinistro si sarebbe
prodotto per caso fortuito, verosimilmente a seguito della digitopressione, da
parte dello stesso Mangino, del pulsante “Alt”. Osserva che dell’ordinanza di
archiviazione la parte è venuta a conoscenza della parte offesa solo il 19 gennaio
2017, essendo stata omessa la notifica della fissazione dell’udienza camerale.
Con il secondo motivo censura il provvedimento per avere disposto

4.

l’archiviazione nonostante l’opposizione indicasse con precisione le nuove prove,
-ivi compresi i nuovi documenti allegati alla medesima- idonee a superare il
vaglio di ammissibilità, sicché il G.I.P. avrebbe potuto disporre l’archiviazione
solo dopo aver dato seguito alla procedura camerale, procedendo in quella fase
alle ulteriori valutazioni, non essendo consentite altrimenti valutazioni
prognostiche sull’esito degli accertamenti, in assenza di contraddittorio. Essendo
mancata l’attivazione del confronto tra le parti, dunque, per la mancata
convocazione della parte offesa-opponente, il provvedimento va ritenuto affetto
da nullità.
5.

Con requisitoria scritta il procuratore generale presso questa Corte ha

chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, facendone rilevare la tardività

derivava da una malattia della durata di gg. 310

nonché la manifesta infondatezza, in primo luogo , per essere l’avviso di deposito
del provvedimento di archiviazione stato notificato alla persona offesa presso il
domiciliatario per via telematica in data 23 febbraio 2016, allorquando il ricorso
per cassazione era stato proposto solo in data 19 gennaio 2017, ben oltre il
quindicesimo giorno dalla notifica dell’avviso di deposito di cui all’art. 585,
comma 1^ lett.

a) cod. proc. pen.. In secondo luogo, perché il ricorso avverso

l’archiviazione è consentito solo per la violazione del contraddittorio formale nei
limiti stabiliti dall’art. 409, comma 6^ cod. proc. pen., che rinvia all’art. 127,

concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso è inammissibile per tardività.

2.

Va ricordato che “Destinatari dell’avviso relativo all’udienza della

camera di consiglio, fissata dal Gip a seguito della opposizione della persona
offesa dal reato alla richiesta di archiviazione, sono soltanto i soggetti indicati
nell’art. 409, comma secondo, cod. proc. pen., ossia il Pubblico Ministero, la
persona sottoposta ad indagini e la persona offesa, con esclusione del difensore
di quest’ultima. (Sez. 6, n. 27945 del 09/05/2014 – dep. 26/06/2014, P.O. in
proc. Romano e altro, Rv. 26061701; Sez. 6, Sentenza n. 3441 del 10/01/2003
Cc. (dep. 23/01/2003) Rv. 2242; Sez. 6, Sentenza n. 27945 del 09/05/2014
Cc. (dep. 26/06/2014) Rv. 260617).
3.

Ora, nel caso di specie Cosimo Mangino ha eletto domicilio presso

l’avv.to Maria Cristina Forgione, al cui indirizzo è stato inviato l’avviso di
procedimento in camera di consiglio per l’udienza del 9 febbraio 2016 relativa
all’opposizione alla richiesta di archiviazione, che risulta dagli atti ritualmente
ricevuto il 28 settembre 2015, per via telematica ex art. 33 disp. att. cod. proc.
pen.. L’avviso di deposito dell’ordinanza di archiviazione risulta ritualmente
notificato, con le medesime modalità, alla persona offesa il 23 febbraio 2016,
data dalla quale decorre il termine per l’impugnazione. A fronte di ciò il ricorso è
stato inoltrato a mezzo raccomandata solo il 31 gennaio 2017, oltre il termine di
cui all’art. 585, comma 1^, lett. a) cod. proc. pen..
4.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile per tardività, con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro duemila alla cassa delle
ammende.

P.Q.M.

3

comma 5^cod. proc. pen., che prevede la nullità non osservanza delle norme

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro in favore della
cassa delle ammende.
Così decis il 22/02/2018

Maura Na din

Il Presidente
Giac

Fumu

Il Consigli re est.

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