Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16123 del 22/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16123 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: NARDIN MAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CUNSOLO NATALE nato il 28/10/1959 a PATERNO’ parte offesa nel procedimento
c/
CUNSOLO PIETRO SANTO nato il 26/06/1963 a PATERNO’
CUNSOLO FABIO

avverso il decreto del 14/02/2017 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 22/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1.

Il G.I.P. presso il Tribunale di Siracusa ha disposto con decreto de plano

del 14 febbraio 2017 l’archiviazione del procedimento in ordine alla notizia di
reato per i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, violenza privata,
minaccia e furto, apertosi a seguito di denuncia-querela proposta da Natale
Cunsulo confronti di Pietro Santo Cunsulo, con iscrizione al registro delle notizie
di reato anche di Fabio Cunsulo, verso il quale non era stata sporta denuncia.
2.

Avverso il decreto di archiviazione propone ricorso Natale Cunsulo, a

3.

Con il primo lamenta la violazione della legge processuale, ex art. 606,

comma 1^, lett. c), in relazione agli artt. 409, 410 e 127, comma 1^ e 5^
cod. proc. pen., per non avere il G.I.P. assicurato il contraddittorio provvedendo
all’archiviazione de plano, nonostante l’opposizione- dichiarata inammissibilecontenesse la richiesta di investigazioni suppletive con l’indicazione dei relativi
elementi di prova, del tutto pertinenti rispetto al tema di indagine. Osserva che
in una simile ipotesi è preclusa al G.I.P. ogni valutazione prognostica sull’esito
degli accertamenti, dovendo egli far ricorso al procedimento camerale, solo
all’esito del quale potrà valutare la pertinenza delle richieste della persona offesa
(richiama Cass. Sez. 4^ n. 12980/2013). Rileva che inspiegabilmente l’iscrizione
nel registro degli indagati è stata estesa a Fabio Cunsulo, che deteneva le chiavi
del fondo in modo legittimo, contrariamente a Pietro Santo Cunsulo, unico
soggetto nei confronti era stata sporta denuncia querela.
4.

Con il secondo motivo censura il decreto impugnato per vizio di

motivazione per avere il G.I.P. disposto l’archiviazione limitandosi a copiare la
richiesta di archiviazione del pubblico ministero, senza prendere in
considerazione le censure mosse con l’opposizione e senza tenere conto delle
produzioni documentali. Chiede l’annullamento del provvedimento impugnato,
con le statuizioni conseguenti.
5.

Con requisitoria scritta il procuratore generale presso questa Corte ha

chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso in quanto consentito solo per la
violazione del contraddittorio formale nei limiti stabiliti dall’art. 409, comma 6^
cod. proc. pen., che rinvia all’art. 127, comma 5^cod. proc. pen., laddove si
prevede la nullità per l’inosservanza delle norme concernenti la citazione e
l’intervento delle parti in camera di consiglio. La tutela, dunque, sarebbe
assicurata solo per vizi relativi alla corretta instaurazione del contraddittorio ed
al corretto svolgimento dell’udienza di opposizione, non estendendosi, invece,
alle ipotesi in cui il G.I.P. offra, con provvedimento

de plano,

esaustiva

motivazione in ordine alle ragioni dell’infondatezza della notitia criminis, avuto
riguardo al quadro indiziario inidoneo fondare l’esercizio dell’azione. Sottolinea

mezzo del suo difensore, affidandolo a due motivi.

come, nel caso di specie, il giudice delle indagini preliminari abbia chiarito
espressamente che le indagini suppletive richieste, consistenti nella richiesta di
interrogare le persone indagate, sono inutili per diversamente orientare la
decisione, ben potendo gli interessati avvalersi della facoltà di non rispondere.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
2.

Il ricorso è manifestamente infondato.
Ora, va ricordato che “Al fine di valutare l’ammissibilità dell’opposizione

effettuare una valutazione prognostica dell’esito della investigazione suppletiva e
delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa, conserva tuttavia il
potere-dovere di escludere le richieste investigative che appaiano, con
immediata evidenza, superflue o comunque inidonee a determinare modificazioni
sostanziali del quadro probatorio. (In motivazione, la S.C. ha osservato che
l’onere di indicazione posto a carico della persona offesa dall’art. 410, comma
primo, cod. proc. pen., è funzionale a consentire al giudicante di sfrondare il
procedimento da richieste non serie o meramente esplorative, che
sottoporrebbero l’indagato ad un’inutile aggravio della sua posizione
processuale).

(Sez.

3,

Sentenza n.

16551

del

03/11/2016

Cc. (dep. 03/04/20179) Rv. 269693).
3.

Nel caso di specie il G.I.P. ha motivato l’archiviazione con l’ultroneità

degli elementi

probatori offerti con l’opposizione, rilevando la natura

eminentemente civilistica della questione posta (ciò evidentemente valutando la
documentazione prodotta dal denunciante, relativa alla corrispondenza intercorsa
tra i legali di Natale Cunsulo e di Pietro Santo Consulo, con cui veniva richiesta
dal primo al secondo la consegna delle chiavi del fondo, cui era seguita l’offerta
da parte del Pietro Santo Cunsulo di restituzione delle medesime, accompagnata
dalla precisazione dell’insussistenza di un impedimento all’ingresso, dimostrato
dal fatto che l’accesso superiore del fondo era libero e che la ditta incaricata da
Natale Cunsulo stava provvedendo alla raccolta dei frutti del fondo). Sicché,
secondo il G.I.P., l’eventuale audizione degli iscritti registro degli indagati, nulla
potrebbe mutare in ordine alla configurabilità del reato.
4.

Il decreto appare del tutto logicamente motivato e non ignora il dovere

di valutare le richieste investigative, affermandone, invece, la superfluità a
fronte di un quadro probatorio idoneo a configurare la mera tutela civilistica.
5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa
delle ammende.

P.Q.M.

2

della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice, pur non potendo

4

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro in favore della
Cassa delle Amme de.
Cosi deciso il 2/02/2018

Ma ra Nardin

Il Presidente
Gia

o Fumu

Il Consig iere estensore

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