Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16123 del 16/11/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16123 Anno 2017
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: IZZO FAUSTO

Data Udienza: 16/11/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BASSO ANGELO N. IL 15/08/1960
avverso la sentenza n. 55/2015 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
25/05/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/11/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FAUSTO IZZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. /4( itkti s
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che ha concluso per ) 4.
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Udito, per la parte vile, l’Avv
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RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25\5\2015 la Corte di Appello di Trieste confermava la
pronuncia di condanna di primo grado emessa a carico di Basso Angelo per il delitto
di cui all’art. 589 cod. pen. per omicidio colposo in danno di Mihai Stefan, nonché
per la contravvenzione di cui agli artt. 29, comma 1, 55 d.lgs. 81 del 2008 (acc.
in Tramonti di Sotto il 1\6\2012, decesso del 7\6\2012).
Con la sentenza veniva anche confermata la pena di anni tre di reclusione per

statuizioni di condanna civili.
All’imputato, in qualità di titolare della omonima ditta di commercio
all’ingrosso di legname, era stato addebitato di avere fatto svolgere al lavoratore
Mihai, assunto irregolarmente e privo di formazione professionale, lavori di taglio
arbusti in zona impervia di montagna, senza predisporre l’adozione di misure di
sicurezza e un servizio di primo soccorso, tenuto conto che nella zona non vi era
“campo” per telefoni cellulari. In tale contesto il lavoratore, mentre si trovava con
una motosega a tagliare arbusti su un costone ad altezza di circa 8 mt., scivolava
impattando violentemente sull’asfalto e riportando lesioni che lo conducevano a
morte.
Osservava la Corte di merito che, contrariamente alla tesi sostenuta
dall’imputato, il Mihai era un vero e proprio dipendente assunto in “nero”; ciò lo si
desumeva non solo dalle deposizioni testimoniali, ma anche dalla documentazione
attestante i giorni e gli orari di lavoro svolti dalla vittima.
La palese violazione delle norme prevenzionali che avevano consentito il
concretizzarsi del rischio, imponevano la conferma della condanna, non solo per
l’omicidio colposo, quanto anche per la contravvenzione di cui all’art. 29 d.lgs. 81
del 2008, non avendo il Basso, datore di lavoro, elaborato il documento di
valutazione dei rischi.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, lamentando il vizio della motivazione laddove il giudice di merito
non aveva rilevato che l’infortunio era stato il frutto di una grave negligenza del
lavoratore il quale, nonostante gli fosse stato impartito l’ordine di non salire sugli
alberi, si spostava da un albero ad un altro in modo spericolato e senza utilizzare
scarpe idonee. Ha lamentato, inoltre la eccessività del trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2

l’omicidio e mesi quattro di arresto per la contravvenzione, nonché ribadite le

2. Questa Corte ha più volte ribadito che, in materia di infortuni sul lavoro, la
condotta incauta del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da
sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di
rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato
da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue
conseguenze,

presentino

i

caratteri

dell’eccezionalità,

dell’abnormità,

dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di

236721; Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013, dep. 2014, Rv. 259313; Sez. 4, n. 22249
del 14/03/2014, Rv. 259227; Sez. 4, n. 7267 del 10/11/2009, dep. 23/02/2010,
Rv. 246695).
Nel caso in esame, come correttamente segnalato nella sentenza di merito, il
Mihai ha patito l’infortunio mentre svolgeva la sua ordinaria attività di lavoro
consistente taglio arbusti in zona di montagna.
Pertanto non ha posto in essere alcun comportamento anomalo tale da poter
essere qualificato come abnorme ed idoneo ad interrompere il nesso causale tra
la condotta omissiva dell’imputato e l’evento.

3. Peraltro, anche volendo per mera ipotesi ritenere connotata da imprudenza
la condotta della vittima, va tenuto conto che si trattava di lavoratore assunto in
nero, il rischio del cui lavoro non era stato valutato e che non aveva avuto alcuna
formazione ed informazione.
Pertanto opererebbe il principio già sancito da questa Corte, secondo il quale
«Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione
gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica,
dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell’espletamento
delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di
conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi»
(Sez. 4, Sentenza n. 39765 del 19/05/2015, Vallani, Rv. 265178).

4.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la corte di merito ha ritenuto

l’imputato non meritevole delle attenuanti generiche e diminuzioni di pena, tenuto
conto della gravità delle modalità del fatto, che aveva mietuto come vittima un
giovane di venti anni; nonché in ragione dei precedenti penali sul Basso gravanti.
La coerenza e logicità della motivazione rendono anche su tale punto incensurabile
la sentenza.

3

organizzazione ricevute (ex plurimis, Sez. 4, n. 21587 del 23/03/2007, Rv.

Si impone per quanto detto il rigetto del ricorso a cui consegue, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Il Consiglier9 estensore
au to Izzo `,
,

Il Presid nte
Vincenzo Romis

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Così deciso in Roma il 16 novembre 2016

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