Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16122 del 20/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16122 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: PICARDI FRANCESCA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
nel procedimento a carico di:
ANGELLOTTI MARCO nato il 20/02/1995 a SAN BENEDETTO DEL TRONTO

avverso la sentenza del 03/07/2017 del TRIBUNALE di TERAMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
lette/sentite le conclusioni del PG

I

11.-F. i-f•-“,5See,

Data Udienza: 20/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1.11 Procuratore Generale della Repubblica presso la corte di Appello di L’Aquila ha impugnato,
con ricorso per cassazione del 14 settembre 2017, la sentenza del Tribunale di Teramo ex art.
444 cod.proc.pen. con cui è stata applicata a Marco Angelotti la pena di ottanta giorni di
arresto ed euro mille di ammenda, con sospensione della patente di guida per anni uno, per il
reato di cui all’art. 187, comma 1, cod.strada, deducendo la violazione di legge in mancanza
della pronuncia sulla confisca del veicolo e, cioè, su una sanzione accessoria obbligatoria salva

atto in caso di omessa applicazione.

2.11 Procuratore Generale della Corte di Cassazione ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso, atteso che il ricorrente che si dolga della omessa confisca deve pur sempre dare
dimostrazione che il veicolo non appartenga a persona estranea al reato (Sez. 4 del 13 luglio
2017, n. 491640).

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato, non avendo il ricorrente né dedotto né dimostrato che il veicolo fosse di
proprietà dell’imputato.

1.Secondo la previsione dell’art. 187, comma 1, cod.strada., “con la sentenza di condanna
ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la
sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è
stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato”.
Con la sentenza di patteggiamento vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie,
essendo il divieto, eccezionale, dell’articolo 445, comma 1, cod. proc. pen. limitato alle pene
accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca nei casi previsti dall’art. 240
cod.pen.
Va ricordato che anche a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 33 della I, n. 120 del
2010 è rimasto fermo per il giudice, nel caso di sentenza di condanna o di applicazione della
pena, l’obbligo (previsto per espressa disposizione di legge a seguito del cosiddetto “decreto
sicurezza” di cui al d.l. n. 92 del 2008, convertito in legge n. 125 del 2008) di disporre la
confisca del veicolo condotto dal trasgressore (quale “sanzione amministrativa accessoria”,
giusta il nuovo testo dell’articolo 224 ter del cod.strada, che ha così qualificato una misura che
in precedenza era da considerare una “sanzione penale accessoria”, in forza di quanto statuito
dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni unite della Cassazione, rispettivamente nelle sentenze
4 giugno 2010 n.196 e 25 febbraio 2010). Si è anche precisato che la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del veicolo, prevista dall’art. 186, comma secondo, lett. c), cod.

l’appartenenza dello stesso a persona estranea al reato, condizione ostativa di cui deve darsi

strada, può essere disposta direttamente dalla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 620 lett.
I), cod. proc. pen., qualora a ciò non abbia provveduto il giudice di merito (Sez. 4, n. 17186 del
2017, rv. 269605).
3. Tuttavia, il ricorrente che si dolga della omessa confisca deve pur sempre allegare e dare
dimostrazione che il veicolo non appartenga a persona estranea al reato (in questo senso, Sez.
4 del 13 luglio 2017, n. 491640). Diversamente il ricorso non risulterebbe sostenuto
dall’interesse ad impugnare, previsto in via generale dall’art. 568, comma quarto, cod. proc.

giuridica della decisione, senza riflessi in punto di utilità concreta, dovendo l’impugnazione
essere sempre diretta al conseguimento di un risultato favorevole, che sia anche
indirettamente utile al proponente (Sez. 7, n. 21809 del 18/12/2014 – dep. 25/05/2015, Rv.
263538).
4. In conclusione, il ricorso deve pertanto essere rigettato.
PQM
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2018
Il Consigliere estensore
Francesca Picardi

Il Presidente
F pst

pen., il quale non può risolversi in una pretesa, meramente teorica e formale, all’esattezza

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