Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16120 del 20/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16120 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGNOLI RENATO nato il 24/04/1976 a BRESCIA

avverso l’ordinanza del 23/05/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
lette/sentite le conclusioni del PG
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Data Udienza: 20/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Roberto Ragnoli, tramite il difensore fiduciario, propone ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza con la quale la Corte di Appello di Brescia ha
rigettato, perché tardiva, l’istanza di rimessione in termini dallo stesso
presentata in data 5 maggio 2017 onde poter proporre appello avverso la
condanna alla pena di giustizia resa nei suoi riguardi dal Tribunale di Brescia con

2. Nel provvedimento impugnato si negano i presupposti della rimessione in
termini dell’art. 175, comma 1, cod.proc.pen., atteso che la difesa del ricorrente,
a seguito della nomina in data 25 marzo 2017 dell’avv. Lara Brocca, non si
sarebbe tempestivamente attivata per conoscere lo stato dei procedimenti a
carico del Ragnoli.

3. Nel ricorso si lamentano violazione di legge ed erronea motivazione in
quanto, se é vero che il nuovo difensore fiduciario avv. Lara Brocca era stato
nominato il 25 marzo 2017, é peraltro vero che la stessa ebbe accesso al
fascicolo processuale solo il 27 aprile 2017. Da tale data, deduce il ricorrente,
decorrevano i 10 giorni per avanzare l’istanza, atteso che dalla stessa data erano
cessati il caso fortuito e/o la forza maggiore che impedivano all’odierno
ricorrente di chiedere di essere restituito nel termine.

4.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di

Cassazione ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in
subordine, rigettato.

5. Il ricorso é manifestamente infondato.
Ricostruendo l’accaduto attraverso quanto si ricava dall’incarto suscettibile
di consultazione, risulta assodato (e peraltro confermato dallo stesso ricorrente)
che il difensore di fiducia del medesimo, avv. Lara Brocca, fu nominato il 25
marzo 2017, peraltro in sostituzione di altro pregresso difensore fiduciario.
Nella stessa istanza di restituzione in termini si afferma che l’avv. Brocca si
attivò solo in data 18 aprile 2017, avendo poi accesso agli atti del fascicolo
processuale – stando, almeno, a quanto allegato nell’istanza e nell’odierno
ricorso – solo il 27 aprile 2017.
A fronte di ciò, l’istanza di restituzione nel termine risulta presentata il 5
maggio 2017.

2

sentenza del 12 febbraio 2016 per il delitto di furto aggravato.

Muovendo dai suddetti elementi fattuali, resi oggettivi dalla consultazione
degli atti, é dato constatare che l’inesatto adempimento della prestazione
professionale da parte del difensore di fiducia, a qualsiasi causa ascrivibile, non é
idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che si concretano
in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione nel
termine, poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile
mediante la normale diligenza ed attenzione; né può essere esclusa, in via
presuntiva, la sussistenza di un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta

defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro
normativo (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 48737 del 21/07/2016, Startari, Rv.
268438). Va inoltre ricordato che, ai fini della restituzione nel termine per caso
fortuito o per forza maggiore, l’impedimento al tempestivo esercizio del diritto di
impugnazione deve presentare connotazioni oggettive, e non essere quindi
comunque riconducibile a comportamenti del soggetto interessato, salvo che
questi risultino condizionati da fattori esterni in termini assoluti (Sez. 6,
Sentenza n. 26833 del 24/03/2015, Manzara, Rv. 263841).
Non essendo quindi stata fornita prova della sussistenza di caso fortuito o di
forza maggiore tali da impedire all’odierno ricorrente la conoscenza della
sentenza che egli chiede di poter impugnare, la decisione impugnata si appalesa
corretta e logicamente ineccepibile nell’affermare che il termine di decadenza di
cui all’art. 175, cod.proc.pen. (pari a dieci giorni) non può essere spostato in
avanti rispetto alla data di nomina del difensore di fiducia (25 marzo 2017) e si
sottrae pertanto a censure prospettabili in questa sede di legittimità.

6. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno
2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non
sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente
va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2018.
Il Consigli

e estensore

osservanza dell’incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull’adempimento

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