Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1612 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1612 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) D’ANNIBALE MAURIZIO N. IL 16/11/1972
avverso la sentenza n. 2686/2007 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 14/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZE!;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 dicembre 2011 la Corte di appello di L’Aquila ha
confermato la sentenza emessa il 26 ottobre 2006 dal Tribunale di Pescara,
con la quale D’Annibale Maurizio era stato condannato alla pena di mesi
otto di reclusione, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla
contestata recidiva e con la riduzione per il rito abbreviato, siccome
dichiarato responsabile del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla

soggiorno, commesso in Montesilvano il 3 maggio 2005.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
D’Annibale tramite il difensore, il quale deduce la violazione dell’art. 133
cod. pen.

CONSIDERATO in DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dell’unico motivo
dedotto con riguardo al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di
merito adeguatamente giustificato l’entità della pena inflitta, alla luce dei
criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. e nel rispetto della finalità rieducativa
assegnata alla pena dall’art. 27, comma terzo, Cost.
Alla dichiarazione di inammissibilità, che preclude la rilevanza della
prescrizione del reato compiutasi solo dopo la pronuncia della sentenza
impugnata (conforme: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De
Luca, Rv. 217266), consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la
condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo ed il
massimo previsti, in euro mille.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile li ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, in data 20 novembre 2012.

misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di

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