Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1612 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1612 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JAVIER ROBINSON N. IL 25/07/1970
avverso la sentenza n. 5966/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
20/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 08/10/2013

R.G. 17430/2013
Motivi della decisione

Il difensore di Javier Robinson, avv. Graziana Gatti, ricorre
avverso la sentenza del 20.6.2012

della Corte d’Appello di

Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecco

pluriaggravata e lesioni personali aggravate,in concorso,
lamentando vizio di motivazione e l’omessa acquisizione di una
prova decisiva ,in violazione dell’art.606 co 1 lett. d) e lett.e)i.vot.4-0.-eIl ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato .
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la rinnovazione dibattimentale ha carattere eccezionale in appello,sicchè il
mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione in tanto può essere censurato in sede di legittimità in
quanto risulti dimostrata, indipendentemente dall’esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell’adempimento in questione e,
quindi, l’erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di “decidere allo stato
degli atti”, come previsto dall’art.603, comma 1, c.p.p. Ciò significa che deve dimostrarsi l’esistenza, nell’apparato motivazionale
posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento (come
previsto dall’art.606, comma 1, lett.A, c.p.p.) e concernenti punti
di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello.
( sentenza n. 9151 del 1999 Rv. 213923). Inoltre solo nel caso
di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado
(art. 603, comma secondo, cod.proc.pen.), la mancata assunzione può costituire violazione dell’art. 606, comma primo, lett. d),
cod.proc.pen., mentre, negli altri casi previsti (commi primo e
terzo dell’art. 603), il vizio deducibile in sede di legittimità è quel-

A

,datata 16.6.2011, che ha condannato il Javier per rapina

2

lo attinente alla motivazione previsto dalla lett. e) del medesimo
art. 606.( sentenza n. 4675 del 2006 Rv. 235654; sentenza n.
34643 del 2008 Rv. 240995). La sentenza impugnata, con motivazione congrua e diffusa, ha indicato tutti gli elementi di prova
che sorreggono l’affermazione di responsabilità rendendo superflua, peraltro, l’ escussione di ulteriori testi, valutazione,questa,
ancorata a precisi dati fattuali . trascurati nell’atto di impugna-

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto
deve essere condannato al pagamento delle spese del
procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a
favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della
somm di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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otna ,camera di consiglio dell’ 08.10.2013.
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