Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16119 del 20/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16119 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO nato il 16/07/1970 a SIRACUSA

avverso l’ordinanza del 14/02/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
lette/sentite le conclusioni del PG

4-

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fitt.

Data Udienza: 20/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Alessio Attanasio ricorre avverso il provvedimento con il quale, in data 14
febbraio 2017, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha rigettato la sua
opposizione avverso declaratoria d’inammissibilità dell’istanza di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato per non abbienti, che lo stesso Attanasio aveva
presentato cumulativamente per una pluralità di procedimenti.
Il provvedimento impugnato pone a base della decisione di rigetto quanto

1.1. Con unico motivo l’Attanasio lamenta violazione di legge, deducendo
che l’art. 79 del citato d.P.R. 115/2002 non contiene alcun divieto di presentare
istanze cumulative, le quali oltretutto risponderebbero a esigenze di economia
processuale.
1.2. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di
Cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

2. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato. Stabilisce
infatti l’art. 79, d.P.R. 115/2002 che, fra i requisiti previsti a pena
d’inammissibilità della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, vi é
l’indicazione del processo cui si riferisce l’istanza; e ciò, all’evidenza, é connesso
alle finalità di controllo, da parte dell’organo giudicante preposto a valutare
l’istanza medesima, circa l’ammissibilità della stessa in relazione al

singolo

procedimento cui essa si riferisce: ad esempio con riferimento alla presenza o
meno di conflitti d’interesse, nell’ambito di detto procedimento, tra il richiedente
e i familiari, ex art. 76, comma 4, d.P.R. 115/2002, ai fini del calcolo del reddito
massimo; o alla riferibilità anche temporale, in relazione a ciascun singolo
giudizio, delle cause ostative di cui all’art. 76, comma 4-bis o all’art. 91 dello
stesso decreto; o all’autorità giudiziaria di volta in volta competente, da
individuarsi a mente dell’art. 93 del citato decreto; o, ancora, alle spese che in
prospettiva dovranno essere liquidate nell’ambito del singolo giudizio, ivi
comprese quelle accessorie all’attività di patrocinio.
E’ perciò evidente che, allorquando l’art. 79, comma 1, lettera A, d.P.R.
115/2002 richiede, a pena di inammissibilità, che l’istanza di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato contenga “l’indicazione del processo cui si riferisce,
se già pendente”, esso non può che riferirsi al singolo procedimento nell’ambito
del quale si richiede che il patrocinio venga assicurato all’instante gratuitamente;
e non, quindi, a una pluralità di procedimenti, sia pure specificamente indicati nel
corpo dell’istanza, dovendosi in tal caso ritenere che l’istanza stessa, lungi dal

2

stabilito dall’art. 79, d.P.R. 115/2002.

rispondere a esigenze di economia processuale, comporterebbe l’attivazione di
un subprocedimento “cumulativo” incompatibile con le finalità dell’istituto.

3. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno
2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non
sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente

2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2018.

Il Consig ierip estensore
(Gius

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va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C

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