Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16116 del 15/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 16116 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
nei confronti di:
POLIMENI BRUNO N. IL 12/02/1953
inoltre:
POLIMENI BRUNO N. IL 12/02/1953
avverso l’ordinanza n. 150/2016 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 12/01/2017
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
,
RANALDI;
i I , ”
‘I
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Dì

j

pr. n
/ 4 i’ .;

I

L

[2_1

L

(

Data Udienza: 15/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. In data 19/10/2012 la Corte di Appello di Reggio Calabria rigettava
rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Bruno
Polimeni in relazione alla misura cautelare subita in carcere dal 6.9.1997 per
violazione dell’art. 416 bis c.p. nel procedimento cosiddetto “Olimpia”, dal
25.11.1997 nell’ambito del procedimento “Olimpia 2-3” per omicidio aggravato in
concorso in danno di Morabito Antonino e Morabito Annunziato e per omicidio

materia di armi; dal 30.1.2006 nell’ambito del procedimento stralcio “Olimpia 1”
per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. a seguito dell’intervenuta declaratoria da
parte del giudice di appello di nullità della sentenza di primo grado, che lo aveva
condannato a nove anni di reclusione per tale reato, dal quale il Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria lo aveva assolto con la
formula “perché il fatto non sussiste” con sentenza del 12.6.2006; il
procedimento “Olimpia 2-3” si era concluso, a seguito di condanna all’ergastolo
da parte della Corte di Assise di Reggio Calabria, con l’assoluzione in secondo
grado del 9.3.2004 con la formula “per non avere commesso il fatto”. L’istante
aveva dichiarato di aver subito una carcerazione preventiva complessiva di anni
6, mesi 10 e giorni 15.
1.1. La Corte territoriale riteneva sussistente la condizione ostativa della
condotta dolosa o gravemente colposa dell’indagato in relazione di causa ad
effetto rispetto alla detenzione sulla base delle seguenti specifiche circostanze
fattuali: a) il giudice dell’udienza preliminare aveva assolto il ricorrente
dall’imputazione associativa in quanto le dichiarazioni del collaboratore
Zavettieri, pur delineanti un significativo spaccato nel territorio di riferimento,
non erano state riscontrate da quelle dei collaboratori Iero e Lombardo; b)
l’assoluzione intervenuta in secondo grado per l’imputazione di plurimo omicidio
si fondava sull’incompletezza della prova dichiarativa, non risultando riscontrate
le dichiarazioni dei collaboratori Iero e Lombardo; c) il ricorrente aveva
precedenti significativi per detenzione e porto illegale di armi, per tentato
omicidio in continuazione e resistenza a pubblico ufficiale, oltre ad un’ulteriore
condanna per reati in materia di armi; d) per sua stessa ammissione, il
ricorrente conosceva le vittime dei due omicidi, entrambi maturati in contesti
mafiosi; e) all’atto dell’esecuzione della prima misura cautelare il ricorrente era
in stato di perdurante latitanza, condizione durata per circa due anni, allorché,
inserito nell’elenco dei cinquecento latitanti più pericolosi, era stato trovato in
un’abitazione in un centro aspromontano, in quello stesso contesto territoriale in
cui andava collocata la condotta oggetto di imputazione; f) il Polimeni era stato,

2

r(/

aggravato in concorso ai danni di Fotia Vincenzo, oltre alle rispettive ipotesi in

successivamente ai fatti in oggetto, più volte controllato in compagnia di soggetti
pregiudicati; g) in sede di interrogatorio non aveva tenuto un comportamento
collaborativo effettuando, nel primo procedimento, l’opzione difensiva di
avvalersi della facoltà di non rispondere, sottraendosi all’onere di chiarire i
rapporti con i soggetti che lo accusavano di gravi crimini e l’esistenza di
eventuali elementi che resistessero alle chiamate in correità; h) in seguito, nel
corso dell’interrogatorio del 27.11.1997, aveva riservato di documentare il
proprio alibi, affermando di conoscere alcune vittime i cui omicidi andavano

ritenuto da entrambi i giudici di merito scarsamente credibile.
1.2. Sulla base di tali elementi, la Corte calabrese desumeva la vicinanza del
Polimeni a contesti malavitosi che avevano costituito lo sfondo in cui erano stati
consumati i delitti dei quali era stato accusato da più collaboratori, evidenziando
che una così lunga latitanza non avrebbe potuto essere assicurata se non grazie
all’inserimento in una rete di rapporti e relazioni all’interno di un più ampio
contesto, tale da garantire al ricercato protezione, asilo e assistenza. Tale
vicinanza all’ambiente malavitoso era stata esaminata unitamente ai precedenti
anche specifici ed al fatto che il Polimeni fosse stato trovato, all’esito delle
ricerche, proprio nei luoghi di interesse investigativo, valorizzando la Corte la
circostanza per cui la valutazione dell’inidoneità della prova dichiarativa era stata
maturata dal giudice di appello anche in considerazione delle dichiarazioni di un
collaboratore acquisite in secondo grado, che non avevano consentito un giudizio
tranquillizzante di colpevolezza, pur affermando quel giudice la sussistenza di
elementi indiziari incontestabili e anche di un certo spessore. La Corte aveva,
quindi, valutato l’atteggiamento non collaborativo del ricorrente in sede di
interrogatorio, la lunga latitanza e l’alibi non attendibile come comportamenti
macroscopicamente spregiativi delle regole e idonei a rafforzare il quadro
indiziario posto a base delle ordinanze rese nei suoi confronti.
1.3. La Cassazione, con decisione del 20 dicembre 2013, n. 1926, annullava
l’ordinanza con rinvio alla Corte di appello per nuovo esame, relativamente al
comportamento del Polimeni antecedente all’applicazione delle misure cautelari.
1.4. La Corte di appello di Reggio Calabria con decisione del 22 gennaio
2015, rigettava di nuovo la domanda del Polimeni, ritenendo sussistente la colpa
grave alla luce della condotta dal medesimo serbata prima della emanazione dei
titoli detentivi in termini di contiguità/connivenza con il contesto mafioso in cui
maturarono gli omicidi e in cui operava l’associazione mafiosa della quale era
stato accusato di far parte.
1.5. La Cassazione, con decisione del 12 maggio 2016, n. 46889, annullava
di nuovo l’ordinanza di merito con rinvio alla Corte di appello per nuovo esame,

3

certamente a collocarsi in contesti mafiosi, successivamente fornendo un alibi

ritenendo che non fossero stati evidenziati quegli elementi specifici di fatto,
antecedenti alle misure, aventi effetto sinergico rispetto all’emissione delle
ordinanze di custodia cautelare; ovvero non era stato chiarito con motivazione
adeguata, logica e non contraddittoria il nesso causale, avendo il giudice della
riparazione ribadito le stesse motivazioni della precedente ordinanza annullata.

2. Con ordinanza del 12.1.2017 la Corte di appello di Reggio Calabria ha
ritenuto di prendere atto dell’insussistenza dei presupposti fattuali ai quali

doloso o gravemente colposo ostativo all’insorgenza del diritto all’equa
riparazione, riconoscendo pertanto al Polimeni il diritto all’indennizzo nella
misura di C 276.664,02 per l’ingiusta detenzione subita.

3. Avverso la suddetta ordinanza propongono distinti ricorsi per cassazione il
Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Polimeni.

4. Il Ministero denuncia violazione di legge in relazione all’art. 314 cod. proc.
pen. quanto all’apporto causale rispetto all’adozione e al mantenimento del
provvedimento custodiale.
Deduce che la Corte di merito non ha affrontato funditus il profilo attinente
alle condotte ostative antecedenti all’adozione delle misure detentive, né si è
preoccupata di valutare il profilo del concorso causale in punto di mantenimento
delle misure, anche alla luce del contegno processuale del Polimeni, con
particolare riguardo alle già riconosciute circostanze ostative dell’essersi egli
avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio e di aver fornito
un alibi rivelatosi inconsistente, in alcun modo contemplati nell’ordinanza
impugnata, unitamente alla rilevanza del dato costituito dalla lunga latitanza
dell’interessato.

5. Bruno Polimeni denuncia quanto segue.
I) Erronea quantificazione dell’indennizzo liquidato.
Deduce che l’odierno ricorrente è stato prosciolto dal giudizio relativo al
diverso titolo cautelare emesso dall’A.G. di Potenza, sicché esso non avrebbe
dovuto essere considerato ai fini della quantificazione dell’indennizzo.
Lamenta che la colpa lieve ritenuta sussistente in capo al ricorrente, ai fini
della riduzione del 30% dell’indennizzo liquidato, non risulta in alcun modo
correlata al previo accertamento di un apprezzabile collegamento causale tra la
condotta del Polimeni ed il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione
cautelare.

4

ancorare, come imposto dalle decisioni della Cassazione, quel comportamento

II) Erronea compensazione delle spese di giudizio.
Deduce che non ricorre alcun giustificato motivo per non applicare il
principio ordinario in virtù del quale la parte soccombente sopporta le spese
relative allo svolgimento dell’azione.

6.

Con successiva memoria di replica il Polimeni deduce la manifesta

infondatezza del ricorso del Ministero, posto che dallo stesso si desume che il
comportamento dell’interessato non ha in alcun modo inciso nella

incolpevole, sicché ritiene comunque irrilevante il comportamento da questi
successivamente tenuto, che senza l’originario errore non avrebbe potuto
produrre alcun effetto ulteriore.

7. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto, in accoglimento
del ricorso del Ministero, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto dal Ministero è fondato nei termini che seguono.

2.

Occorre riconoscere che l’ordinanza impugnata, preso atto

dell’insussistenza di comportamenti antecedenti ostativi e sinergici all’adozione
delle misure cautelari a carico dell’interessato, ha del tutto omesso di
considerare i comportamenti successivi – che erano già stati indicati nella prima
ordinanza di merito e segnalati nella prima sentenza di annullamento della
Cassazione – al fine di valutare se gli stessi abbiano contribuito, ed in che
misura, all’applicazione ed al mantenimento delle misure detentive subite dal
Poli meni.
E’ infatti noto il costante orientamento della Corte regolatrice secondo cui il
giudice, nell’accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al
riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione,
consistente nell’incidenza causale del dolo o della colpa grave dell’interessato
rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la
condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla
sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza
della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del
27/05/2010, D’Ambrosio, Rv. 24766401).

5

determinazione del primigenio errore giudiziario che l’ha visto vittima

3. Nella prima sentenza rescindente di questa Corte (sent. n. 1926/2014)
era stato evidenziato che la Corte territoriale aveva indicato fatti specifici
riconducibili a condotte del richiedente, successive all’emissione delle ordinanze
cautelari, non contestate nella loro essenza fattuale nel ricorso, con motivazione
ampia, esaustiva e logicamente ineccepibile.
3.1. Al riguardo, si faceva particolare riferimento ai seguenti elementi che
erano stati enucleati nel primo giudizio di riparazione:
– all’atto dell’esecuzione della prima misura cautelare, il ricorrente era in

inserito nell’elenco dei cinquecento latitanti più pericolosi, era stato trovato in
un’abitazione in un centro aspromontano, in quello stesso contesto territoriale in
cui andava collocata la condotta oggetto di imputazione;
– il Polimeni era stato, successivamente ai fatti in oggetto, più volte
controllato in compagnia di soggetti pregiudicati;
– in sede di interrogatorio non aveva tenuto un comportamento collaborativo
effettuando, nel primo procedimento, l’opzione difensiva di avvalersi della facoltà
di non rispondere, sottraendosi all’onere di chiarire i rapporti con i soggetti che
lo accusavano di gravi crimini e l’esistenza di eventuali elementi che resistessero
alle chiamate in correità;
– in seguito, nel corso dell’interrogatorio del 27.11.1997, aveva riservato di
documentare il proprio alibi, affermando di conoscere alcune vittime i cui omicidi
andavano certamente a collocarsi in contesti mafiosi, successivamente fornendo
un alibi ritenuto da entrambi i giudici di merito scarsamente credibile.
3.2. Si tratta di fatti e comportamenti specifici del richiedente su cui
l’ordinanza impugnata ha completamente omesso di argomentare, nonostante la
loro indubbia rilevanza ai fini che qui rilevano.
3.3. Con particolare riguardo al lungo periodo di latitanza del Polimeni,
questa Corte aveva già avuto modo di osservare come anche tale condizione,
sebbene di per sé non necessariamente sussumibile nella condotta gravemente
colposa che costituisce ragione ostativa alla riparazione, possa assumere
significato indicativo di un comportamento idoneo, se valutato insieme ad altre
circostanze, ad indurre l’autorità procedente in errore circa la responsabilità
dell’indagato, e nel caso concreto la Corte territoriale, nella prima ordinanza
annullata, aveva già posto in evidenza le ragioni di questa diversa valutazione.
3.4. Sul piano del comportamento processuale, costituisce ormai principio
pacifico quello secondo cui, in tema di riparazione dell’ingiusta detenzione, ai fini
dell’accertamento dell’eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del
diritto, può rilevare il comportamento silenzioso o mendace dell’imputato seppure legittimamente tenuto nel procedimento – su circostanze ignote agli

6

7

stato di perdurante latitanza, condizione durata per circa due anni, allorché,

inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi a base del
provvedimento cautelare (Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv.
27141901). E’ infatti ormai riconosciuto, in questa materia, che il silenzio
serbato in sede di interrogatorio dal soggetto sottoposto a custodia cautelare
costituisce comportamento non prudente, ed integra gli estremi della colpa
ostativa all’equo indennizzo, quando soltanto l’interessato era a conoscenza di
dati di fatto che – se conosciuti tempestivamente – non avrebbero consentito il
determinarsi od il protrarsi della privazione della libertà (cfr. sent. Sez. 4, n.

Anche questo è un profilo che, pur sussistente, non è stato in alcun modo
valorizzato dalla Corte territoriale, nonostante fosse già stato indicato in
precedenza quale elemento ostativo successivo al primo dei richiamati
provvedimenti coercitivi.

4.

Entro i limiti dianzi indicati va, dunque, annullato il provvedimento

impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Corte territoriale, che si dovrà
soffermare, con motivazione congrua ed esaustiva, sulla eventuale incidenza
ostativa dei comportamenti – processuali ed extraprocessuali – del richiedente,
successivi all’emissione delle misure cautelari ed aventi effetto sinergico rispetto
all’applicazione ed al mantenimento dei provvedimenti detentivi.
Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese tra le parti
per questo giudizio di legittimità.

5.

L’accoglimento del ricorso del Ministero in punto di

all’indennizzo rende superfluo l’esame dei motivi sul

an del diritto

quantum

dedotti dal

Polimeni, che rimangono assorbiti dall’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata, con conseguente inammissibilità del ricorso dell’interessato per
sopravvenuta carenza di interesse.
L’affermazione si ricollega ad una precedente statuizione delle Sezioni Unite,
secondo cui in materia di impugnazioni, la nozione della “carenza d’interesse
sopraggiunta” va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al
momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è
venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta
medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la
stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni
rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del
27/10/2011, Rv. 25169401).
La situazione processuale così delineatasi non configura, tuttavia, una
ipotesi di soccombenza, e pertanto, non deve essere pronunciata la condanna del

7

27585/2017, non mass.).

Polimeni alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria
a favore della cassa delle ammende (in termini, Sez. 4, n. 1902 del 21/12/2017,
dep. 2018, non mass.; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Rv. 25622501;
conforme a principio già a suo tempo enunciato dalle Sezioni Unite secondo cui
‘qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione
sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non
consegue la condanna del ricorrente ne’ alle spese del procedimento, ne’ al
pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende”: Sez

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello
di Reggio Calabria, cui demanda la liquidazione delle spese tra le parti per questo
giudizio di legittimità.
Dichiara inammissibile il ricorso di Polimeni Bruno per sopravvenuta carenza
di interesse.
Così deciso il 15 febbraio 2018

Il Consiglie estensore
Ales n ro Ranaldi

Il Presidente
Picciplli

U, n. 7 del 25/06/1997, Rv. 20816601).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA