Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16115 del 15/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16115 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IAQUANIELLO TOMMASO N. IL 13/08/1950
avverso l’ordinanza n. 5/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
13/10/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
RANALDI;
t
lette/s~ite le conclusioni del PG Dott. rtA < 1 I Udit-i-chters-err-A-vv.; ) [3(tí_. Data Udienza: 15/02/2018 v- RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Venezia, con ordinanza del 13.10.2016 dichiarava la inammissibilità della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente Tommaso Iaquaniello in quanto la stessa non risultava presentata da procuratore speciale ai sensi degli artt. 315 e 645, comma 1, cod. proc. pen. Evidenziava come la procura allegata all'atto introduttivo del giudizio 122 cod. proc. pen., in quanto la procura non era in calce ma allegata alla domanda su foglio separato, nel quale compare la locuzione manoscritta «presentare istanza ex art. 315 cpp», senza alcun riferimento, in tutto l'atto, ad alcuna sentenza, procedura o fatto; che ai sensi di legge la procura deve contenere anche "la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti cui si riferisce"; che la richiamata locuzione è del tutto generica e comunque inidonea a ricondurre la volontà del sottoscrittore ad una specifica procedura e a un determinato fatto; che l'atto, come composto, potrebbe essere abbinato a qualsiasi domanda di riparazione per ingiusta detenzione. 2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione Tommaso Iaquaniello, il quale chiede l'annullamento dell'ordinanza rilevando che l'assunto della Corte di appello non trova riscontro nella realtà, posto che la domanda avanzata di indennizzo per ingiusta detenzione è formalmente corretta e munita di tutti gli elementi richiesti dall'art. 122 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Con memoria integrativa depositata il 31.1.2018 il ricorrente ribadisce le proprie censure ed insiste nella richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. La costante giurisprudenza della Corte di legittimità ritiene che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, costituendo atto personale della parte che l'abbia indebitamente sofferta, può essere proposta soltanto da questa 2 ct, dall'avv.to Stefano Grolla non possedeva i requisiti della procura speciale ex art. personalmente o dal soggetto munito della procura speciale prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., da intendersi quale atto concettualmente distinto dal mero mandato di rappresentanza e difesa in giudizio (Sez. 4, n. 7372 del 14/01/2014, Guida, Rv. 25931901). Pertanto la sua proposizione, in quanto espressione della volontà della parte di far valere il diritto alla riparazione in giudizio, può avvenire, oltre che personalmente, anche per mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme previste dall'art. 122 cod. proc. pen., ma non per mezzo del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l'autenticità dell'interessato; mentre alla presentazione della domanda può provvedere anche il difensore con procura che ha il potere di compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati (Sez. U, n. 8 del 12/03/1999, Sciamanna, Rv. 21350801). Nella citata sentenza la Corte regolatrice ha ribadito la differenza che esiste tra il mero mandato difensivo, con cui si attribuisce al difensore il potere di esercitare la difesa tecnica e la procura speciale, con la quale la parte interessata trasferisce ad altro soggetto (ad es. al difensore) un potere di cui quest'ultimo non è titolare. In buona sostanza, è ormai consolidato l'orientamento che afferma l'inammissibilità dell'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione proposta dal difensore al quale la parte non abbia conferito la necessaria procura speciale, con autonomo atto o con l'attribuzione del mandato difensivo (Sez. 4, n. 36619 del 05/05/2011, Rv. 25142701). Va solo aggiunto, per completezza, che la procura speciale, per essere valida ed efficace, deve essere rilasciata con le forme previste dalla legge (atto pubblico o scrittura privata autenticata) e deve specificare, fra le altre cose, «l'oggetto per cui è conferita» e i «fatti ai quali si riferisce», come recita testualmente l'art. 122 cod. proc. pen. 3. Nel caso di specie è indubbio che la procura speciale conferita all'avv. Stefano Grolla, che ha sottoscritto il ricorso presentato alla Corte di appello ai sensi degli artt. 314, 315 cod. proc. pen., non può ritenersi valida ed efficace. Infatti, il mandato rilasciato al difensore di fiducia, per quanto attiene al contenuto della procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. che qui rileva, contiene una locuzione, aggiunta a penna, assolutamente generica ed indeterminata, risultando conferita dalla parte al difensore la facoltà di «presentare istanza ex art. 315 cpp», senza alcuna ulteriore specificazione, con particolare riguardo all'oggetto per cui è conferita e ai fatti ai quali si riferisce la 3 dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà 4 procura (sia pure soltanto attraverso l'indicazione, ad es., del numero di procedimento penale cui si ricollega l'istanza di riparazione). Bene ha fatto, quindi, l'ordinanza impugnata a rilevare la genericità della procura speciale e la sua inidoneità a ricondurre la volontà del sottoscrittore ad una specifica procedura e ad un determinato fatto o ricorso, correttamente rilevando che l'atto in questione, per come composto, avrebbe potuto essere abbinato a qualsiasi domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Pertanto, dalla totale assenza di specificità del mandato è stata correttamente desunta la di esercitare l'azione riparatoria in disamina, con conseguente difetto originario di legittimazione del difensore - sottoscrittore del ricorso - all'esercizio dell'azione. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 febbraio 2018 Il Consigli e estensore Alessnro Ranaldi Il Presidente Parizia Piccili V mancata esplicitazione della volontà della parte di trasferire al difensore il potere

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