Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16112 del 14/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 6 Num. 16112 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

Del dispositivo della sentenza emessa da

Questa Corte nell’ambito del

procedimento R.G. n. 26425/2015 in data 8 aprile 2016 nei confronti di
CARZEDDA Marco, BARROCCU Salvatore e FOIS Mario.
Visti gli atti;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Angelo CAPOZZI;
RITENUTO che risulta mero errore di computo nella pena da eliminare in
relazione al ricorrente Mario FOIS e omessa la indicazione della pena così come
rideterminata nei suoi confronti;

P.Q.M.

Dispone che nel dispositivo della sentenza emessa nell’ambito del procedimento
n. 26425/2015 nei confronti di CARZEDDA Marco, BARROCCU Salvatore e FOIS
Mario, depositato all’udienza in data 8.4.2016, in relazione al ricorrente FOIS
Mario, ove è scritto “Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di
FOIS Mario limitatamente ai reati di cui ai capi O), Di) ed M1) perché estinti per
prescrizione, eliminando la relativa complessiva pena di gg. quarantacinque di
reclusione ed euro 150,00 di multa; annulla, altresì, senza rinvio la sentenza
impugnata nei confronti del predetto relativamente alla pena inflitta per i reati di
cui ai capi Z), A1), B1), C1), H1), L1) ed 01) che elimina nella complessiva
misura di mesi tre e gg. 15 di reclusione ed euro 350,00 di multa. Rigetta nel
resto il ricorso.” si scriva ed intenda:

1

“Annulla senza rinvio la sentenza

Data Udienza: 14/04/2016

impugnata nei confronti di FOIS Mario limitatamente ai reati di cui ai capi 0),
D1) ed Mi) perché estinti per prescrizione, eliminando la relativa pena; annulla,
altresì, senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del predetto
relativamente alla pena inflitta per i reati di cui ai capi Z), 81), C1), H1),
Li) ed 01) che elimina. Ridetermina la pena inflitta al FOIS in anni quattro, mesi
uno e gg. 15 di reclusione ed euro 16.000,00 di multa. Rigetta nel resto il
ricorso.”

Così deciso in Roma, 14.4.2016.

Manda alla cancelleria per le annotazioni in calce al dispositivo depositato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA