Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16111 del 17/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16111 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: TORNESI DANIELA RITA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
nel procedimento a carico di:

GAVRILESCU CRISTINA nato il 14/07/1989 a BUCAREST( ROMANIA)
avverso la sentenza del 19/07/2017 del TRIBUNALE di VICENZA
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI;
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Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Vicenza, con sentenza emessa in data 19 luglio 2017, ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava, su richiesta delle parti, a Cristina
Gavrilescu, cui era contestato il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c), 2 bis e
2 sexies cod. strada, la pena di mesi dodici di arresto ed Euro 3.600,00 di
ammenda. Pena sospesa ex art. 163 cod. pen.
Applicava altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente di

Vicenza per quanto di competenza.
1.1. All’imputata era contestato di avere guidato l’autovettura Mercedes A
160 targata BH 895 BT in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande
alcoliche (con accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico di
2,46 g/I); reato aggravato perché il conducente in stato di ebbrezza provocava un
incidente stradale e perché il fatto era stato commesso dopo le ore 22.00 e prima
delle ore 7.00.
In Vicenza il 26 agosto 2014.

2.

Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il

Procuratore Generale della Repubblica di Venezia, denunciando la violazione della
legge penale, laddove il giudicante ha applicato, nei confronti dell’imputata, la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in
luogo della revoca del medesimo titolo abilitativo, sanzione espressamente
prevista dall’art. 186, comma 2 bis, cod. strada, essendo stato accertato un tasso
alcolemico superiore a 1,5 g/I.
2.1. Conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata nella
parte in cui non è stata disposta la revoca della patente di guida.

3. Con memoria del 30 novembre 2017 il Sostituto Procuratore Generale in
Sede dott. P. Gaeta ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata senza
rinvio limitatamente alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida e che venga disposta, al contempo, la
revoca della patente nei confronti dell’imputata.

4. Il ricorso è fondato.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno da tempo chiarito che con
la sentenza applicativa dì pena concordata dalle partì, resa ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen., il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie

guida per mesi due disponendo la trasmissione della sentenza alla Prefettura di

previste dalla legge come conseguenza del reato (Sez. U, n. 8488 del 27 maggio
1998, dep. 21.07.1998, Bosio, Rv. 210981).
Ebbene, l’art. 186, comma 2

bis, cod. strada, dispone, tra l’altro,

testualmente «Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia
stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5
grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della
lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata
ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI».

da parte del giudice, come conferma il principio giurisprudenziale secondo cui «in
tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di guida, prevista come
obbligatoria per l’ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente
stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all’esito del giudizio di
bilanciamento, sia stata riconosciuta l’equivalenza ovvero la prevalenza delle
circostanze attenuanti generiche non venendo meno, per effetto del suddetto
giudizio, la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla
ricorrenza dell’indicata aggravante ( Sez. 4, n. 7821 del 06/02/2015, Rv. 262446).

5. Tanto ritenuto, si rammenta che la Corte di cassazione ha chiarito che,
in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, va annullata senza rinvio
la sentenza con la quale il giudice applica illegittimamente la sanzione
amministrativa della sospensione della patente di guida in misura inferiore al
minimo stabilito dalla legge ovvero in luogo della revoca della medesima patente
(cfr. Sez. 3, Sentenza n. 29210 del 13/05/2004, dep. 06/07/2004, Rv. 229466).
Si è al riguardo osservato che, seppure non è di regola possibile la correzione di
errori da parte della Corte di legittimità, in quanto il rapporto negoziale sottostante
preclude ogni intervento che alteri i termini dell’accordo e incida sul consenso
prestato, tuttavia, la possibilità di correggere l’errore di diritto (riportando nei limiti
legali l’errata applicazione della sanzione amministrativa accessoria, che consegue
di diritto all’applicazione della pena e che è sottratta alla disponibilità delle parti)
ricorre ogni qual volta tale sanzione possa essere rideterminata in conformità alla
violazione contestata.

6. Applicando il richiamato principio di diritto al caso che occupa, per
condivise ragioni, si procede all’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, limitatamente alla disposta applicazione della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida.
Invero, nel caso di specie, risulta legittimo l’accordo delle parti avente ad
oggetto l’applicazione della pena, come ratificato dal giudice; conseguentemente,

2

La revoca obbligatoria è sanzione insuscettibile di deroga o di modulazione

va annullata senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 620, lettera I),
cod. proc. pen., limitatamente alla statuizione con la quale è stata illegittimamente
applicata la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, in
luogo della revoca della patente, che deve essere disposta

ex lege, secondo

l’espressa previsione di cui all’art. 186, comma 2 bis, cod. strada.
Tale annullamento senza rinvio implica strutturalmente la superfluità di un
nuovo giudizio, poiché la sentenza di annullamento risolve ed esaurisce il «thema
decidendum» e perché tale provvedimento consequenziale può essere adottato

legittimità, non essendo necessario un giudizio di merito che involga accertamenti
e valutazioni di circostanze controverse. Pertanto, la correzione afferente alla
sanzione amministrativa accessoria di cui si tratta, nei termini anzidetti, sana la
denunciata violazione di legge e rende superfluo il rinvio al giudice di merito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione d’al la

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della sospensione della patente di guida.

Dispone la revoca della patente di guida.

Così deciso il 17 gennaio 2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dan . la Rita Tornesi

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dalla Corte di Cassazione in quanto compatibile con la sua cognizione di mera

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