Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1611 del 27/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1611 Anno 2016
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone;
nei confronti di:
RIILLO Teresa, nata a Isola Capo Rizzuto (Kr) il 3 febbraio 1963;

avverso la sentenza n. 1893 del Tribunale di Crotone del 22 ottobre 2014;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott., Eugenio
SELVAGGI, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata.
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Data Udienza: 27/05/2015

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Crotone, con sentenza del 22 ottobre 2014, ha mandato
assolta, con la formula “perché il fatto non sussiste”, Riillo Teresa dalla
imputazione a lei contestata, consistente nella asserita violazione dell’art. 2,
comma primo bis, del decreto legge n. 463 del 1983 per avere la medesima
omesso di versare all’Inps, in qualità di titolare di ditta individuale, entro il
termine prescritto dalla legge le ritenute previdenziali ed assistenziale operate

marzo a luglio dell’anno 2009 per un importo complessivo pari ad euro
850,00.
Il Tribunale ha motivato la propria decisione sulla scorta del rilievo che,
alla luce della previsione di depenalizzazione del fatto contenuta nella legge di
delega n. 67 del 2014, deve ritenersi che non possa essere più considerata
offensiva la condotta contestata alla Riillo, laddove l’ammontare delle somme
non versate sia, come effettivamente è nella specie, inferiore ad euro
10.000,00 per anno.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Crotone, osservando che il ragionamento secondo il quale la
legge delegante sarebbe idonea a spiegare effetti anche anteriormente alla
adozione del decreto legislativo attuativo della delega in quella contenuta
sarebbe erroneo.
Peraltro il ricorrente ha osservato che nelle prescrizioni contenute nella
legge di delega vi è anche la trasformazione, al di sotto della soglia di
punibilità, dell’illecito penale in illecito amministrativo, dato questo del tutto
pretermesso dal giudicante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Crotone è fondato
ed esso, pertanto, deve essere accolto, con il conseguente annullamento della
sentenza impugnata.
Osserva, infatti, la Corte che la sentenza emessa dal Tribunale calabrese
si fonda essenzialmente su due pilastri, il primo costituito dalla natura non
meramente formale della legge di delega, ed il secondo costituito dalla
idoneità di questa a fornire un valido canone esegetico idoneo ad orientare la
attività interpretativa del giudice in un senso il cui risultato è,
sostanzialmente, quello di anticipare gli effetti dell’emanando decreto
legislativo governativo attuativo della delega parlamentare.
Siffatto argomentare è sola parzialmente valido e comunque non in
maniera tale da fornire un valido supporto alla decisione assunta dal Tribunale
di Crotone con la sentenza impugnata.
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sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti relativamente al periodo da

E’, infatti, indubbio che la legge di delega, tipologia normativa
espressamente prevista a livello di normazione costituzionale dagli artt. 76 e
77, primo comma, Cost., sia una legge non solo in senso formale ma anche in
senso materiale dato che tramite essa si attua la volontà del legislatore, non
diversamente realizzabile se non che con un atto di normazione primaria, di
trasferire, sia pure per un limitato arco di tempo, la funzione legislativa dalla
sua naturale sede, il Parlamento, al Governo, determinando (e perciò, al

funzione legislativa sostanziale, l’oggetto della delega nonché i principi ed i
criteri direttivi cui il Governo è legittimato ed ha il potere di dare attuazione
nella sua funzione di legislatore delegato; da ciò non è, tuttavia corretto
inferire che la sua funzione di novellazione normativa possa esplicarsi, con
riferimento ai rapporti per così dire orizzontali, riguardanti cioè la generalità
dei cittadini fruitori e destinatari finali delle norme legislative, in assenza della
mediazione governativa o, comunque, anteriormente all’intervento di questa.
Ciò sulla base di diverse ragione delle quali qui è sufficiente esplicitare
quelle che appaiono essere le più evidenti: in primo luogo vi è la
considerazione che, una volta adottata ed entrata in vigore la legge di delega,
compete alla discrezionalità politica, fermi restando i limiti oggettivi a tal fine
fossati dal legislatore delegato (e cioè: il termine finale entro il quale essa va
esercitata ed il rispetto di oggetto, principi e criteri direttivi), dRIVorgano di
Governo sia decidere se dare attuazione alla delega che determinare con
precisione i tempi di attuazione ed i precisi contenuti dello jus novum; una
diversa opinione consentirebbe, con una inammissibile rottura degli equilibrati
rapporti fra i poteri costituzionali, all’interprete (nel caso di specie al giudice
ma, ove il principio fosse complessivamente accettato, lo stesso dovrebbe
valere per gli organi della Pubblica amministrazione nell’ipotesi in cui la delega
avesse ad oggetto la realizzanda riforma di un aspetto, più o meno rilevante,
della azione amministrativa) di sostituirsi all’unico organo costituzionalmente
legittimato ad essere delegato a dare attuazione alla volontà legislativa del
Parlamento.
Subordinatamente vi è da dire che, in linea di principio, la legge delega
conferisce all’organo delegato dei poteri di integrazione, nel rispetto dei
ricordati limiti fissati dai principi e dai criteri direttivi cui deve attenersi il
legislatore delegato, che mal si conciliano con la espressa subordinazione del
giudice alla legge, essendo siffatta subordinazione logicamente inconciliabile
con un’attività invece di creazione legislativa; ancora in via ulteriormente
subordinata vi è da dire che mentre l’attuazione della delega parlamentare da
parte dell’organo di Governo è soggetta, come per ogni altro atto avente forza
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tempo stesso, delimitando), anche in questo rivelando la sua peculiare

di legge, al controllo di costituzionalità ai sensi dell’ad 134 della Costituzione,
un’ipotetica, ancorché surrettizia, attuazione della delega legislativa per via
interpretativa non sarebbe soggetta a tale forma di controllo e, perciò, non
assicurerebbe le medesime garanzie di conformità ai principi costituzionali,
formali e sostanziali, della produzione normativa legislativa od equiparata.
Deve, pertanto, escludersi che, in assenza od anteriormente alla sua
attuazione per effetto del perfezionamento del procedimento di emanazione

parte in cui abbia evidentemente siffatto peculiare contenuto e non nella parte
in cui, per avventura, contenga disposizioni caratterizzate da un’espressa
immediata applicabilità – possa essere chiamata a disciplinare rapporti per
così dire orizzontali, cioè che coinvolgano immediatamente i diretti fruitori
della emananda normativa.
Ciò, tanto più, deve valere nel caso in questione nel quale, come non ha
trascurato di far osservare il ricorrente Procuratore della Repubblica, il
legislatore delegato, nel dettare i criteri di attuazione della delega ha previsto,
si veda in tal senso l’art. 2, comma 2, lettera c), della legge n. 67 del 2014, la
trasformazione in illecito amministrativo dell’illecito penale contestato alla
Riillo laddove l’omissione del versamento contributivo previdenziale non superi
la soglia, che in questo caso parrebbe riferirsi non alla mera punibilità del
fatto ma alla sua stessa astratta rilevanza penale, dei 10.000,00 euro annui.
Laddove si seguisse la tesi fatta propria dal Tribunale di Crotone, cioè che
già per effetto della entrata in vigore delle legge di delega è consentito
all’interprete di affermare la attuale mancanza di offensività della omissione
contributiva sotto soglia, si otterrebbe l’effetto di escludere con effetto
immediato la rilevanza penale della condotta ed al contempo di non attribuire
alla medesima neppure il valore di illecito amministrativo che il legislatore
delegante intende riservarle, posto che, essendo applicabile anche a tale tipo
di illecito il principio di riserva di legalità (cfr. art. 1 della legge n. 689 del
1981), fin tanto che non intervenga il legislatore delegato ad introdurre la
specifica ipotesi di illecito amministrativo, esso non è certamente suscettibile
di essere introdotto per via interpretativa; con la conseguenza di trattare più
mitemente chi abbia posto in essere la condotta quando questa costituiva
esclusivamente illecito penale rispetto a chi la realizzerà quando essa
costituirà solo un illecito amministrativo.
La sentenza del Tribunale di Crotone deve, pertanto, essere annullata con
rinvio al medesimo Tribunale che, in diversa composizione, riesaminerà la
posizione della imputata, applicando i principi sopra esposti, salvi
evidentemente i più favorevoli effetti della eventuale entrata in vigore del
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del o dei pertinenti decreti legislativi, una legge di delega – ovviamente nella

decreto legislativo attuativo della delega contenuta nell’art. 2, comma 2,
lettera c), della legge n. 67 del 2014.
PQM

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Crotone.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2015
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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