Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1611 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1611 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) EFEKE MURAYE VINCENT N. IL 12/10/1983
2) WIAFE ISAAC N. IL 05/03/1982
avverso la sentenza n. 1437/2012 GIP TRIBUNALE di MARSALA, del
05/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 5 aprile 2012, resa ai sensi dell’art. 444 e ss. cod. proc.
pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, in
composizione monocratica, ha applicato, su richiesta delle parti, a Efeke Muraye
multa, ciascuno, per i reati, unificati nella continuazione, previsti dagli artt. 110
cod. pen.; 12, comma 3, lett. a), b), e d), commi 3 bis e 3 ter, lett. b), d.lgs. n.
286 del 1998 (capo a); e dagli artt. 81, 1° cpv., cod. pen. e 589, commi 1 e 3,
cod. pen. (capo b); fatti commessi in Pantelleria, il 13 aprile 2011.
Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cessazione l’Efeke
e il Wiafe personalmente, ciascuno dei quali ha dedotto la nullità della sentenza
per violazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.
Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un
meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si
accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla
concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della
pena. Da parte sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei
menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla,
dopo aver accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non
punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen.
Ne consegue che -una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena
ex art. 444 cod. proc. pen.- l’imputato non può rimettere in discussione profili
oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché essi sono coperti dal
pattegg ia mento.
Tanto premesso, la Corte osserva che gli omologhi motivi dei ricorsi sono
manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena
concordata, si è, da un lato, adeguato a quanto contenuto nell’accordo
intervenuto fra le parti, apprezzando la congruità della pena pattuita; e,
dall’altro, ha escluso la sussistenza dei presupposti di cui all’art.129 cod. proc.
pen., alla stregua degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero,
puntualmente indicati in sentenza.

Vincent e a Wiafe Isaac la pena di anni tre di reclusione ed euro 1.400,00 di

Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in
sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente
adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante
giurisprudenza di legittimità (si vedano, tra le altre, Sez. U, n. 5777 del
27/03/1992, dep. 15/05/1992, Di Benedetto, Rv. 191134 e 191135; Sez. U, n.
10372 del 27/09/1995, dep. 18/10/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. U, n.
11493 del 24/06/1998, dep. 03/11/1998, Verga, Rv. 211468).

cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti singolarmente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria, che si stima equo determinare in euro millecinquecento.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 novembre 2012.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616

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