Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1611 del 08/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1611 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SHPANI FREDERIK N. IL 21/04/1986
avverso la sentenza n. 1572/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
06/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 08/10/2013
R.G.17337/2013
Motivi della decisione
Il difensore di fiducia di Shpani Frederik, avv. Agostino Scialla, ricorre
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, che ha confermato la
condanna per rapina pluriaggravata, lamentando violazione di legge e vizio
di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità fondata su
incidente probatorio ammesso dal GIP fuori dai presupposti richiesti
previste dall’art.213 cod.proc.pen. ai fini della valutazione di attendibilità
del teste ; lamenta inoltre il vizio di motivazione in punto di mancata
concessione delle attenuanti generiche e l’errata applicazione dell’art.133
cod.pen.
Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 606 comma 1 c.p.p.,
perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata,
congruamente giustificata in relazione alla ricognizione effettuata da
Cerullo Roberto, ritenuta attendibile con motivazione congrua e priva di vizi
, ( vedi pag.3-4 del provvedimento impugnato) sia in ordine agli elementi
,così come individuati dal primo giudice, che qualificano il trattamento
sanzionatorio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in
della Cassa delle ammende.
• e eiso in oma, camera di consiglio dell’08. 10.2013
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dall’art.392 co 1 lett.g) cod.proc.pen. e senza rispettare le modalità