Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16109 del 17/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16109 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: TORNESI DANIELA RITA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:

-VECCHIO MARTINA nato il 02/01/1996 a BRONTE
nel procedimento a carico di quest’ultima
– PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di CHIETI
avverso l’ordinanza del 25/05/2017 del GIP TRIBUNALE di CHIETI
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI;
lettetg le conclusioni del PG W.Akc-etv>-‘D )Vtd-

61,13,,–0 A

d—t)

t-Q–1

Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25 maggio 2017 il giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Chieti, all’esito del giudizio abbreviato nei confronti di Martina
Vecchio, imputata del reato di cui agli artt. 624, 625, comma primo, n. 2,
cod. pen., ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi
dell’art. 521, comma secondo, cod. proc. pen. rilevando la diversità del fatto
rispetto a quello contestato dalla pubblica accusa.

a) l’aggravante del mezzo fraudolento deve essere diversamente descritta rispetto
a quanto riportato in rubrica in quanto non consiste nell’aver simulato «il regolare
acquisto della merce, bensì nell’aver utilizzato il sacchetto con il logo dell’esercizio
richiesto per contenere beni propri allo scopo di inserirvi anche la refurtiva…»;
b) la recisione dell’etichetta esterna alla refurtiva configura altresì l’aggravante
della violenza sulle cose in quanto la condotta posta in essere dalla Vecchio è
finalizzata ad eludere il sistema antitaccheggio in dotazione all’esercizio
commerciale presso il quale si è consumato il furto.

2. Avverso la predetta ordinanza propongono ricorso per cassazione il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti nonché, personalmente,
in data 01 giugno 2017, Martina Vecchio eccependo l’abnormità del
provvedimento.
In particolare i ricorrenti rilevano che fa restituzione degli atti ai pubblico
ministero non può essere disposta nel caso in esame ove la riscontrata difformità
del fatto rispetto alla imputazione è limitata esclusivamente alle circostanze del
reato di furto.

3. Il Procuratore Generale in sede dott. L. Cuomo, con memoria del 18
luglio 2017, ha chiesto che venga dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati.

2. Si premette che, secondo la giurisprudenza dì legittimità (Sez. U. n. 5307
del 20/12/2007 – dep. 2008 – Rv.238239; Sez. 6, n. 36310 del 07/07/2005,
Rv. 232407), il giudice, all’esito del giudizio abbreviato, qualora accerti che il fatto
che emerge dagli atti è diverso da quello contestato deve provvedere ai sensi

1.1. In particolare nel predetto provvedimento il giudice evidenzia che:

dell’art. 521, comma secondo, cod. proc. pen. perché tale regola è espressione del
principio generale della correlazione tra accusa e sentenza; il pieno rispetto del
contraddittorio e del diritto di difesa richiedono che sia assicurata la costante
corrispondenza del fatto storico, quale emerge dalle risultanze probatorie,
all’imputazione formulata e alla decisione su di essa assunta.
2.1. Va però puntualizzato che è da escludere che la diversità di una
circostanza aggravante determini diversità del fatto o sia comunque riconducibile
alla relativa nozione (cfr. Sez. 4, n. 31446 del 25/06/2008, Rv. 240896).

quella contestata; la relativa nozione, desumibile dall’art. 649 cod. proc. pen., è
correlata alle componenti essenziali della fattispecie attinenti alla condotta, al
nesso causale e all’evento.
2.2. Nessuna rilevanza è, pertanto, a tal fine attribuibile, non solo alla
definizione giuridica, ma altresì alle circostanze che non determinano diversità del
fatto, ma ad esso accedono semplicemente – appunto – circostanziandolo.
2.3. E nessuna possibilità è, per conseguenza, data al giudice che ritenga
la sussistenza di una ulteriore aggravante o che riconosca la diversità di una
circostanza rispetto a quella originariamente contestata, di trasmettere gli atti al
pubblico ministero e di vanificare, così, l’inerzia della pubblica accusa che, qualora
non abbia tempestivamente e ritualmente contestato la nuova e diversa
circostanza aggravante, non può che subire il giudicato destinato a formarsi
sull’originaria contestazione.

3.

Per le ragioni sopra esposte deve riconoscersi l’abnormità del

provvedimento con il quale il giudice, dopo l’ammissione del giudizio abbreviato
non subordinato ad integrazione probatoria e in difetto di assunzione di nuovi
elementi di prova ex art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., disponga, ai sensi
dell’art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico
ministero, rilevando la sussistenza di una circostanza aggravante non contestata
(Sez.1, n. 25882 del 12/05/2015, Rv. 263941) o diverse modalità di realizzazione
della condotta rispetto a quelle descritte nel capo di imputazione.

4. Da ciò consegue l’annullamento senza rinvio di detto provvedimento e
la restituzione degli atti al Tribunale di Chieti per l’ulteriore corso.

2

Il fatto diverso consiste, difatti, in un’ipotesi storica difforme rispetto a

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli atti al
Tribunale di Chieti.
Così deciso il 17 gennaio 2018

Dani a Rita Tornesi

Il Presidente
Pt,(i5ia Pic

Il Consigliere estensore

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