Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16108 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16108 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile GENOVESE PIETRO nato il 05/08/1972 a MILAZZO
dalla parte civile MAZZEO LUCIA nato il 31/10/1974 a BARCELLONA POZZO DI
GOTTO
nel procedimento a carico di:
VENUTO ANGELA nato il 09/06/1956 a SAPONARA
avverso la sentenza del 17/10/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE
FIMIANI che ha concluso per l’annullamento con rinvio
E’ presente PER LE PARTI CIVILI GENOVESE PIETRO E MAZZEO LUCIA l’avvocato
CALDERONE TOMMASO del foro di BARCELLONA POZZO DI GOTTO IL QUALE
DEPOSITA CONCLUSIONI E NOTA SPESE E CHIEDE L’ANNULLAMENTO DELLA
SENTENZA IMPUGNATA.
E’ presente l’avvocato GULLINO ALBERTO del foro di MESSINA in difesa di
VENUTO ANGELA IL QUALE CHIEDE IL RIGETTO O L’INAMMISSIBILITA’ DEL
RICORSO.
E’ presente l’avvocato ISGRO’ ANTONINO SALVATORE del foro di BARCELLONA
POZZO DI GOTTO in difesa di VENUTO ANGELA IL QUALE CHIEDE IL RIGETTO.

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. In data 17 ottobre 2016, la Corte d’appello di Messina ha assolto Angela
Venuto dai reati a lei ascritti ex artt. 444 e 452 cod.pen. (capo A) e 590 cod.pen.
(capo B), riformando così la sentenza con la quale la Venuto era stata
condannata alla pena di giustizia e alle connesse statuizioni civili dal Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto il 21 luglio 2015, in relazione ai suddetti reati.
Alla Venuto é addebitato, nella sua qualità di titolare dell’omonima farmacia,

nocive (una confezione di latte in polvere per lattanti Aptamil Conformi! 1,
scaduta dal 16 luglio 2008) per colpa consistita nell’omesso controllo della
validità dei prodotti messi in vendita; così facendo, sempre secondo l’accusa, la
Venuto cagionava lesioni guaribili in otto giorni in danno del neonato Giuseppe
Genovese, cui era stato somministrato il latte in polvere suddetto.
I genitori del bambino, dopo avergli somministrato il latte in polvere,
avevano notato che lo stesso presentava dolori addominali e febbre;
successivamente si accorgevano che il latte in polvere era scaduto. Indi
portavano il bimbo al pronto soccorso dell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto,
ove lo stesso veniva giudicato guaribile in otto giorni; tuttavia, a fronte del
suggerimento di acconsentire al ricovero del piccolo in osservazione, i genitori
rifiutavano, dichiarando di preferire che il bambino venisse seguito dal pediatra
di famiglia.
In estrema sintesi, la Corte peloritana ha ritenuto mancare la prova del
cattivo stato di conservazione del latte scaduto (prova necessaria, poiché il reato
di cui all’art. 444 cod.pen. é reato di pericolo concreto) e della riconducibilità dei
disturbi presentati dal bambino all’assunzione del suddetto alimento: prova che il
giudice di primo grado aveva ravvisato in ossequio al principio dell’elevata
probabilità logica, sulla base delle dichiarazioni dei genitori del bimbo e delle
valutazioni espresse dal prof. Cardia e dalla d.ssa Cristaldi (consulenti di parte), i
quali avevano ravvisato un “chiaro ed univoco” nesso di causalità tra la
somministrazione del latte – ritenuto di “indubbia nocività” – e le lesioni
riscontrate sul bambino.

2. Avverso la prefata sentenza d’appello ricorrono ai soli fini civili, per il
tramite del loro difensore, Pietro Genovese e Lucia Mazzeo, in proprio e nella
qualità di esercenti la potestà genitoriale sul piccolo Giuseppe, quali parti civili
costituite.
I ricorsi, presentati con unico atto d’impugnazione, si articolano in due
motivi.

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di avere posto in commercio, in data 21 settembre 2008, sostanze alimentari

2.1. Con il primo motivo gli esponenti lamentano vizio di motivazione per
non avere la Corte di merito articolato una motivazione rafforzata, a fronte
dell’ampio percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado. La Corte
messinese ha attribuito rilevanza dirimente alla differenza fra “data di scadenza”
e “data di preferibile consumazione”, laddove é accertato che il latte era scaduto
da tre mesi, che il bambino era stato male dopo l’assunzione dello stesso, che i
sintomi che egli presentava erano tipici dell’assunzione di latte andato a male,
che il pediatra di famiglia aveva riscontrato come inequivocabili i sintomi

fatto che al Pronto soccorso la sintomatologia non venne direttamente
riscontrata, ma fu solo “riferita”, non tiene conto delle dichiarazioni testimoniali
del pediatra del Pronto soccorso, dott. Ardizzone, il quale ha riferito che il
bambino accusava coliche addominali, ciò che evidentemente egli aveva
personalmente verificato. A fronte di tutto ciò, non può avere rilevanza
determinante l’esito negativo della coprocoltura, cui pure la Corte di merito
annette rilevanza dirimente.
2.2. Con il secondo motivo gli esponenti denunciano illogicità della
motivazione muovendo proprio da quest’ultimo profilo, ossia dalla rilevanza
interruttiva del nesso di causalità attribuita all’esito della coprocoltura: esame,
quest’ultimo, che venne tuttavia eseguito solo dopo la somministrazione al
bambino di terapie antibatteriche (antibiotici). Vengono al riguardo richiamate
per estratto le deposizioni del dott. Gaipa, del prof. Cardia, della d.ssa Cristaldi e
degli stessi genitori del bimbo, e se ne trae la conclusione che l’esito negativo
della coprocoltura, proprio in quanto effettuato dopo la somministrazione di
terapia antibatterica, non poteva assurgere a prova decisiva, contrariamente a
quanto sostenuto dai giudici di secondo grado.

3. I difensori dell’imputata hanno depositato memoria in Cancelleria in data
5 marzo 2018, con la quale hanno confutato gli argomenti posti a base del
ricorso delle parti civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso é infondato.
Si premette che il dovere di articolare una motivazione rafforzata, nel caso
di decisione d’appello con la quale venga assolto l’imputato in riforma della
condanna emessa in primo grado, consiste nell’obbligo di delineare le linee
portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare
specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza,

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suddetti, e che tutto ciò era stato riscontrato dai consulenti di parte civile. Il

dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da
giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, Sentenza n. 33748
del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679).
Nella specie, deve riconoscersi che la Corte di merito ha tenuto fede a tale
impegno, illustrando convenientemente le ragioni del proprio convincimento
contrario a quello del giudice di primo grado e della propria difforme valutazione
del materiale probatorio.
Il percorso argomentativo seguìto nella sentenza impugnata si appalesa,

particolare riferimento ai punti qualificanti che di seguito si evidenziano.
In primo luogo, la dicitura (riportata sulla confezione di latte in polvere)
secondo la quale il prodotto doveva essere consumato preferibilmente entro una
certa data ha, effettivamente, una specifica rilevanza agli effetti della prova del
reato: invero, é corretto il richiamo alla giurisprudenza di legittimità in base alla
quale la commercializzazione di prodotti alimentari confezionati per i quali sia
prescritta l’indicazione “da consumarsi preferibilmente entro il…”, o quella “da
consumarsi entro

non integra, ove la data sia superata, alcuna ipotesi di

reato, ma solo l’illecito amministrativo di cui agli artt. 10, comma settimo, e 18
del D.Lgs. n. 109 del 1992 (cfr. Sez. U, Sentenza n. 1 del 27/09/1995, dep.
1996, Timpanaro, Rv. 203094; Sez. 3, Sentenza n. 30858 del 27/06/2008,
Amantia e altro, Rv. 240755). La rilevanza penale della messa in vendita di
sostanze alimentari nocive é legata non già al dato formale del commercio di
alimentari la cui data di scadenza (o meglio, di preferibile consumazione) sia già
spirata, ma – come correttamente messo in luce dai giudici peloritani – al dato
sostanziale della pericolosità in concreto: ed invero, é costante la giurisprudenza
di legittimità nell’affermare che il reato di commercio di sostanze alimentari
nocive é reato di pericolo per la cui sussistenza é necessario che gli alimenti
abbiano, in concreto, la capacità di arrecare danno alla salute (ex multis Sez. 4,
Sentenza n. 3457 del 19/12/2014, dep. 2015, Freda e altri, Rv. 262247; Sez. 1,
Sentenza n. 3532 del 17/01/2007, Valastro, Rv. 235904).
Venendo al caso di specie, la Corte distrettuale ha evidenziato come
manchino gli elementi di prova riguardanti la pericolosità in concreto del latte in
polvere, sia con riguardo al modo in cui il prodotto si presentava esteriormente
(la Corte di merito osserva che la stessa madre del piccolo, sentita in
dibattimento, ha dichiarato che il latte era “lo stesso”, ossia non presentava
alterazioni evidenti: vds. pag. 5 sentenza impugnata); sia con riguardo
all’assenza di un’univoca riferibilità eziologica alla somministrazione di latte
guasto dei sintomi accertati sul piccolo Giuseppe. A tale ultimo riguardo, vi é un
ampio percorso motivazionale nel quale la Corte peloritana evidenzia come la

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contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, completo e puntuale, con

maggior parte dei sintomi notati dai genitori del piccolo (la febbre, le feci
verdastre ecc.) sia stata esclusivamente riferita dagli stessi – tra l’altro non
senza talune incongruenze dichiarative, ad esempio in ordine al grado febbrile e non sia stata oggettivamente riscontrata da alcuno dei sanitari, mentre l’unico
sintomo che i medici ebbero a percepire direttamente (il dott. Gaipa, lo stesso
dott. Ardizzone del Pronto soccorso) fu costituito dalle coliche addominali: sulle
quali però correttamente la Corte di merito osserva che si trattava di sintomo
affatto aspecifico, ossia riferibile a più possibili cause, e dunque non

A riscontro di tale assunto, la Corte distrettuale evidenzia che tale sintomo si
ripresentava a distanza di alcuni giorni e, in tale occasione, veniva disposta
l’esecuzione di una coprocoltura, che dava però esito negativo; con l’evidente
precipitato logico che, trattandosi di colica addominale non dovuta a cause
batteriche, si palesava evidente la natura aspecifica e – per così dire multifattoriale del disturbo de quo.
Sotto il profilo della rilevanza eziologica, quindi, non é possibile pervenire
all’affermazione della dipendenza causale dei sintomi riscontrati sul minore dalla
somministrazione di latte in polvere scaduto, atteso che il giudizio controfattuale,
per poter condurre a simile affermazione alla stregua di un criterio di elevata
probabilità logica, doveva basarsi sull’assenza di decorsi causali alternativi: ciò
che non può affermarsi laddove le manifestazioni esteriori di una patologia che si
assume cagionata dalla condotta incriminata siano, in realtà, riconducibili anche
a fattori causali di natura diversa ed estranea a tale condotta.
Le ulteriori lagnanze articolate dai ricorrenti nel motivo in esame si
appalesano di fatto protese a sollecitare una diversa valutazione di circostanze
fattuali e di esiti istruttori, di stretta ed esclusiva pertinenza dei giudici di merito
e incompatibile con il presente giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, Sentenza n.
47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2. Per ragioni analoghe é infondato anche il secondo motivo di ricorso, a sua
volta teso a riproporre un’inammissibile rivalutazione del materiale probatorio.
E’ in primo luogo non rispondente al vero che sia stato decisivo, nella
decisione dei giudici d’appello, l’esito negativo della coprocoltura eseguita sul
minore, laddove tale circostanza – come si é detto poc’anzi – valeva unicamente
a fornire riscontro alla ritenuta aspecificità del sintomo costituito dalle coliche
addominali.
Ma soprattutto il nuovo insorgere di queste ultime in data 29 settembre
2008, a distanza di alcuni giorni da quelle iniziali regredite in seguito alla
somministrazione di farmaci adeguati, é stato per l’appunto monitorato mediante

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necessariamente a un’intossicazione da latte in polvere avariato.

l’esecuzione della coprocoltura, il cui esito negativo deponeva per l’assenza, in
tale occasione, di batteri patogeni; in ciò, a ben vedere, la Corte di merito ha
scorto la riprova che il manifestarsi di una colica addominale può avvenire
indipendentemente dalla presenza di tali batteri e, dunque, per cause del tutto
diverse da quelle ipotizzate nell’assunto accusatorio.
Si appalesa pertanto evidente che il percorso argomentativo della sentenza
impugnata ha fatto buon governo, diversamente da quanto sostenuto dai
ricorrenti, del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio in ordine alla

condotta omissiva contestata a quest’ultima.

3. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018.

Il Consigli: e stens re
(Giuse

Il Pres ente
(Gi cp o Fumu)

configurabilità dei reati ascritti alla Venuto e alla riferibilità degli stessi alla

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