Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16107 del 18/03/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 16107 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GUEYE Cheikh, n. in Senegal 10.6.1963
avverso la sentenza n. 141/2014 Corte d’Appello di Genova del 10/01/2014

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dr. E. Delehaye, che
ha concluso per l’annullamento con rinvio;
udito il difensore del ricorrente, avv. Marco Quadrelli, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Genova ha parzialmente
riformato quella emessa in esito a giudizio abbreviato dal locale Tribunale in data
29/03/2012, ribadendo la responsabilità di Gueye Cheikh in ordine al reato di re1

Data Udienza: 18/03/2016

è

sistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), ma riducendo la pena inflittagli
in primo grado alla misura finale di due mesi e venti giorni di reclusione, condizionalmente sospesi.
La Corte d’appello ha, infine, respinto la richiesta di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria corrispondente ai sensi della legge n. 689 del 1981,
osservando che nel caso di specie la pena pecuniaria di € 20.000,00 sarebbe
stata più gravosa della pena detentiva condizionalmente sospesa e come tale

2. Avverso la sentenza ha proposto impugnazione il Gueye, che deduce vizio di
motivazione riguardo alla mancata conversione delle pena detentiva in quella
pecuniaria corrispondente ai sensi della legge n. 689 del 1981, sostenendo che
l’invocata conversione non è incompatibile con il beneficio della sospensione
condizionale di cui all’art. 163 cod. pen., oltre tutto già concesso dal giudice di
primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

2. A dispetto di una succinta e non del tutto perspicua motivazione, la Corte
territoriale ha esercitato il potere discrezionale che l’art. 53 della I. n. 689 del
1981 conferisce al giudice di sostituire la pena detentiva con quelle alternative ivi
previste.
Tanto premesso e pur convenendosi con il ricorrente circa la piena compatibilità tra irrogazione della pena pecuniaria sostitutiva e beneficio della sospensione condizionale (ex plurimis Sez. 2, sent. n. 40221 del 10/07/2012, Sgroi e
altro, Rv. 253447; Sez. 3, sent. n. 46458 del 22/10/2009, Mbengue, Rv.
245618; Sez. 1, sent. n. 41216 del 02/10/2008, Drame, Rv. 242249; Sez. 5,
sent. n. 18731 del 11/04/2007, Natalizio, Rv. 236927; Sez. 1, sent. n. 41442 del
14/10/2005, D’Angelantonio, Rv. 232743), è evidente come la Corte territoriale
abbia semplicemente inteso esprimere il concetto che, vista l’entità della pena
pecuniaria minima irrogabile in concreto, la stessa sarebbe stata pregiudizievole
per l’imputato, il quale dalla sentenza risulta essere venditore di strada di beni
mobili recanti marchi contraffatti e come tale verosimilmente versante in condizioni economiche non certo floride.
E’ del resto lo stesso art. 53 della legge n. 689 del 1981 a stabilire al comma 2
che nella determinazione dell’ammontare della pena pecuniaria , potendo graduare il cd. valore giornaliero al quale lo stesso può
essere assoggettato entro la somma minima indicata dall’art. 135 cod. pen. e
quella massima pari a dieci volte detto ammontare.
Considerato, tuttavia, che il criterio di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene
detentive di cui all’art. 135 cod. pen. è stato innalzato ad € 250,00 per ciascun
giorno di pena detentiva ai sensi della I. n. 94 del 2009, non appare per nulla
illogico concludere che la sua applicazione è suscettibile di determinare effetti

versano in condizioni economiche insoddisfacenti o precarie, tanto da risultare
preferibile l’irrogazione di una pena detentiva contenuta in termini modesti,
tanto più se condizionalmente sospesa ai sensi dell’art. 163 cod. pen.
La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione ha, infatti, già affermato il
principio che
(Sez. 3, sent. n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558).
Ma se nel caso esaminato dalla suddetta decisione è stata ritenuta manifestamente illogica la valutazione operata dal giudice di merito che, pur concedendo la sospensione condizionale della pena, aveva rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria in ragione della pericolosità
dell’imputato e della sua , non
appare affatto illogico il rigetto della richiesta motivato dalle condizioni economiche precarie, accertate o verosimilmente sussistenti, del soggetto nei cui
confronti la pena pecuniaria sostitutiva debba essere irrogata.
3. Al rigetto dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

P. Q. M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 18/03/2016

obiettivamente pregiudizievoli nei confronti di imputati che, come il ricorrente,

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