Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16105 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16105 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARGENTIERI ALESSIO nato il 05/09/1977 a TARANTO

avverso la sentenza del 14/02/2017 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE
FIMIANI
che ha concluso per l’inammissibilita’
Udito il difensore, avv. PALMIERI LUIGI del foro di TARANTO in difesa di
ARGENTIERI ALESSIO, il quale si riporta ai motivi di ricorso.

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in data 14
febbraio 2017 ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio,
riconoscendo la prevalenza delle attenuanti generiche, la sentenza (per il resto
confermata) con la quale il Tribunale di Taranto, il 10 marzo 2015, aveva
condannato Alessio Argentieri alla pena di giustizia in relazione ai reati a lui
ascritti ai capi A e B, unificati nel vincolo della continuazione.

L’addebito di cui al capo A riguarda un furto in abitazione (artt. 110, 624-bis
cod.pen.), che secondo l’addebito l’Argentieri avrebbe commesso il 23 ottobre
2007, in concorso con Anna Chiarelli separatamente giudicata, all’interno del
luogo ove abitava tale Anna Rosa Zito, alla quale i due concorrenti avrebbero
sottratto la somma di 280 euro; la condotta di cui al capo B sarebbe invece
consistita in un furto con destrezza (artt. 110, 624, 625 n. 4 cod.pen.)
commesso il 29 settembre 2007, sempre in concorso con la Chiarelli, sottraendo
la somma di 50 euro ed altri effetti dalla borsa di tale Amalia Proietti.
All’Argentieri era contestata la recidiva quanto al capo A, la recidiva reiterata
quanto al capo B.

2. Avverso la prefata sentenza d’appello ricorre l’Argentieri, tramite il suo
difensore di fiducia, articolando di fatto tre motivi di lagnanza nei quali,
cumulativamente, l’esponente denuncia violazione di legge e vizio di
motivazione.
In primo luogo si eccepisce il decorso del termine di prescrizione, sia in
relazione al reato di cui al capo A (per il quale é stato praticato in misura
illegittima l’aumento del termine prescrizionale pur essendo contestata la
recidiva semplice), sia in relazione al reato di cui al capo B, per il quale il termine
massimo di prescrizione é comunque spirato.
In secondo luogo l’esponente lamenta carenza di motivazione in riferimento
al riconoscimento (o all’individuazione) dello stesso Argentieri da parte delle
persone offese: la Corte di merito non ha infatti tenuto conto della deposizione
dell’isp. Giannattasio, il quale ha sottoposto alle vittime solo le foto
dell’Argentieri e della Chiarelli.
In terzo luogo si denuncia la mancata riduzione della pena ex art. 442
cod.proc.pen., in relazione al rito abbreviato che l’imputato aveva richiesto in
primo grado e che non era stato concesso: sia avanti il Tribunale, sia avanti la
stessa Corte di merito, la difesa aveva illustrato le ragioni poste a base della

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Oggetto dell’imputazione sono due distinte condotte furtive.

richiesta di procedere con rito abbreviato, richiesta che era stata condizionata
all’esame delle due persone offese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che si ritiene vadano

prioritariamente trattati per ragioni di ordine logico, sono manifestamente
infondati.

da parte delle persone offese, é noto (ed é stato convenientemente ricordato
nella sentenza impugnata) che i riconoscimenti fotografici effettuati durante le
indagini di polizia giudiziaria, e i riconoscimenti informali dell’imputato operati
dai testi in dibattimento, costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel
giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero
convincimento del giudice

(ex multis vds. Sez. 6, Sentenza n. 12501 del

27/01/2015, Di Stefano, Rv. 262908; Sez. 4, Sentenza n. 47262 del
13/09/2017, Prina e altri, Rv. 271041); all’evidenza, dunque, trattasi di
accertamenti probatori demandati al giudice di merito, come tali insuscettibili di
essere rivalutati in questo giudizio di legittimità.
Quanto alla diminuente per il giudizio abbreviato richiesto e non concesso in
primo grado, la Corte distrettuale ha adeguatamente motivato il proprio dissenso
dalla reiterata richiesta difensiva, argomentandolo in conformità all’indirizzo
giurisprudenziale in base al quale l’imputato, che chieda la riduzione di pena per
il rito abbreviato condizionato ad integrazione istruttoria deducendo l’illegittimità
della ordinanza di rigetto da parte del giudice dell’udienza preliminare, deve
allegare ed indicare in modo specifico, a pena di inammissibilità, gli atti con i
quali ha coltivato la suddetta richiesta in tutti i gradi di giudizio e di avere
dedotto, fin dal primo grado, motivi specifici avverso il provvedimento del
giudice (Sez. 2, Sentenza n. 53652 del 10/12/2014, Bonasorta e altri, Rv.
261633). Ha poi osservato la Corte tarantina che la decisione di rigetto del rito
abbreviato (della cui illegittimità l’appellante non aveva peraltro fornito
indicazione) era pienamente legittima, avuto riguardo allo svolgimento
dell’attività istruttoria nel corso del dibattimento. Tali precisazioni, contenute
nella sentenza impugnata, si appalesano del tutto logiche e coerenti e si
sottraggono alle censure del ricorrente.

2.

Quanto invece al primo motivo, che si é volutamente ritenuto di

esaminare per ultimo, deve constatarsi che effettivamente, quanto al reato di cui
al capo A, era contestata la recidiva semplice, e ciò almeno in teoria non

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Quanto alla lagnanza relativa alle modalità di individuazione dell’Argentieri

comportava un aumento nel calcolo del termine di prescrizione maggiore rispetto
a quanto ordinariamente previsto: ed invero, pacificamente, la contestazione
della recidiva “ex art. 99 cod. pen.”, senza ulteriori specificazioni, esclude che il
giudice possa ritenere la sussistenza di una tipologia di recidiva diversa e più
grave di quella semplice, cosicché la stessa non incide sul termine di prescrizione
(Sez. 3, Sentenza n. 43795 del 01/12/2016, dep. 2017, Bencandato, Rv.
270843; Sez. 2, Sentenza n. 5663 del 20/11/2012, dep. 2013, Alex Catalin e
altri, Rv. 254692).

della pronunzia d’appello, ed il ricorso é sul punto ammissibile, avuto riguardo al
dictum della giurisprudenza apicale di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 12602 del
17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819), anche se non va sottaciuto che, per
il reato di cui al capo B, era invece espressamente contestata al medesimo
imputato la recidiva reiterata.
Per quest’ultimo reato, tuttavia, il calcolo eseguito a pagina 3 della sentenza
impugnata é comunque errato.
In primo luogo, infatti, il tempo necessario a prescrivere ex art. 157, comma
2, cod.pen. doveva essere determinato in misura pari a 6 anni, corrispondenti
alla pena massima del reato contestato per effetto dell’aggravante a effetto
speciale di cui all’art. 625, n. 4, cod.pen., che raddoppia la pena massima-base
prevista per il delitto di furto: rispetto a tale pena non andava comunque
praticato l’ulteriore aumento per la recidiva, atteso che, secondo la prevalente e
qui condivisa giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione del tempo
necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra
circostanze ad effetto speciale, all’aumento di pena massimo previsto dall’art.
63, comma quarto, cod. pen., per il concorso di circostanze della stessa specie
(cfr. Sez. 2, Sentenza n. 32656 del 15/07/2014, Bovio, Rv. 259833; Sez. 2,
Sentenza n. 47028 del 03/10/2013, Farinella e altri, Rv. 257520).
Era quindi rispetto al termine di sei anni che doveva essere praticato
l’aumento per i fatti interruttivi in ragione dei due terzi del termine minimo, in
base all’art. 161, comma 2, cod.pen.: con conseguente determinazione del
termine massimo così calcolato in dieci anni, e con l’ulteriore aggiunta del
periodo di sospensione per astensione degli avvocati dalle udienze (in ragione di
133 giorni totali).
In relazione a quanto precede, per quest’ultimo reato (commesso il 29
settembre 2017), il termine di prescrizione indicato dalla Corte distrettuale in
data 9 febbraio 2023 é errato e deve invece intendersi maturato in data 9
febbraio 2018.

4

Conseguentemente il reato de quo dovrebbe ritenersi prescritto già alla data

Poiché, comunque, il motivo in esame non può dirsi manifestamente
infondato, deve rilevarsi l’estinzione per prescrizione di ambedue i reati ascritti al
ricorrente.

3. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per
essere i reati estinti per prescrizione.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per
prescrizione.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018.

tensore
vich)

P.Q.M.

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