Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16104 del 20/03/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 16104 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: PICARDI FRANCESCA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
GIGLIA GIUSEPPE ANTONIO nato il 14/05/1957 a GELA
MESSINA FRANCESCA nato il 05/03/1959 a GELA

avverso la sentenza del 29/04/2014 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, dott.ssa
Giuseppina Casella, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi (v. verbale
del 20 febbraio 2018)
Udito il difensore Avv. Elio Lembati Crocifisso, che conclude per l’accoglimento dei
ricorsi (vedi verbale del 20 febbraio 2018)

Data Udienza: 20/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Caltanissetta, all’esito di annullamento con rinvio della
Suprema Corte, ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Gela, nei confronti
di Giuseppe Antonio Giglia e Francesca Messina, alla pena di mesi due e giorni quindici di
arresto ed euro 15.000 di ammenda per i reati di cui agli artt. 81, 110 cod.pen., 44, comma

un vano di mq 35 (capo 1) in area classificata zona sismica senza previo avviso al Comune
e senza previa presentazione all’ufficio del Genio civile della progettazione antisismica (capo
2). La Corte di cassazione, con sentenza n. 32351 del 2015, aveva annullato la precedente
sentenza di appello limitatamente al trattamento sanzionatorio, mancando ogni motivazione
nel provvedimento impugnato relativamente alla denunciata eccessività della pena che, con
espressa motivazione, è stata ritenuta congrua dal giudice dell’impugnazione all’esito del
giudizio di rinvio.

2. Avverso tale sentenza hanno tempestivamente proposto ricorso per cassazione gli
imputati, a mezzo del loro difensore, denunciando l’inosservanza o erronea applicazione
degli artt. 1, 81 cod.pen. e 25 Cost., essendo stata applicata in aumento della pena prevista
per il reato più grave, ai sensi dell’art. 81 cod.pen., la pena detentiva di quindici giorni di
arresto, pur essendo prevista per il reato satellite solo la pena pecuniaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre premettere che la questione della legittimità della conversione della pena
pecuniaria in pena detentiva in virtù dell’art. 81 cod.pen. non è stata affrontata nei
precedenti gradi di giudizio, essendo stata prospettata dai ricorrenti per la prima volta con il
presente ricorso. Il suo esame non può, tuttavia, ritenersi precluso, atteso che il motivo
attiene alla legalità della pena ed è, dunque, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità a
condizione che il ricorso per cassazione sia ammissibile (Sez. 5, n. 24926 del 12/2003, rv.
229812, secondo cui l’illegittimità della pena è rilevabile d’ufficio ed è, quindi, sindacabile
indipendentemente dalla deduzione di specifiche doglianze in sede di impugnazione;
tuttavia, essa non determina il superamento della preclusione processuale derivante
dall’inammissibilità del gravame, che impedisce il passaggio del procedimento all’ulteriore
grado di giudizio ed inibisce la cognizione della questione e la rivisitazione del decisum per la
formazione del giudicato interno; più recentemente, Sez. 2, n. 44667 del 08/07/2013 ud. dep. 06/11/2013, Rv. 257612, secondo cui la violazione del principio di legalità della pena è
rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di cassazione a condizione che il ricorso non sia
inammissibile e l’esame della questione rappresentata non comporti accertamenti in fatto o

1, lett. b, 93,94,95 del d.P.R. n. 380 del 2001 per avere costruito, in assenza di concessione,

valutazioni di merito incompatibili con il giudizio di legittimità e, da ultimo, argomentando a
contrario, Sez. U, n.47766 del 26/06/2015 ud. – dep. 03/12/2015, Rv. 265106, secondo cui
nel giudizio di cassazione, l’illegalità della pena non è rilevabile d’ufficio in presenza di un
ricorso inammissibile perché presentato fuori termine).

2.

Riguardo alla problematica in esame è recentemente riaffiorato il contrasto

interpretativo che già aveva diviso la giurisprudenza e richiesto l’intervento delle Sezioni

3. In proposito va ricordato che in un primo momento la Consulta, con la sentenza
del 4 gennaio 1977, n. 34, aveva espressamente escluso l’applicabilità dell’art. 81 cod.pen.
in caso di reati puniti con pene disomogenee, mentre, successivamente, con la sentenza n.
312 del 1988, superando tale precedente, ha ammesso l’applicabilità dell’art. 81 cod.pen. ai
reati puniti con pene di specie diversa, precisando, però, in motivazione che «non si tratta di
decidere sul piano teorico la maggiore o minore gravità dell’una o dell’altra pena, ma
soltanto di far godere all’imputato, quale beneficio dipendente dall’istituto della
continuazione, una minore limitazione della libertà personale rispetto a quella che gli
deriverebbe dal cumulo materiale delle pene».
Deve, comunque, sottolinearsi che in nessuna di tali pronunce la Consulta si è
soffermata sulla compatibilità con i principi costituzionali dell’eventuale conversione della
pena pecuniaria in pena detentiva, limitandosi a rigettare le questioni prospettate in ordine
all’ambito applicativo dell’art. 81 cod.pen. alla luce dell’interpretazione della disposizione

de

qua affermatasi nella giurisprudenza di legittimità.

4. Le Sezioni Unite, in un primo momento, avevano ritenuto che, nel caso in cui i
reati in concorso formale tra loro o legati dal vincolo della continuazione fossero puniti dalla
legge con pene di specie diversa, anche se dello stesso genere, non potesse trovare
applicazione il trattamento sanzionatorio previsto dall’art 81 cod. pen., in quanto
l’unificazione di pene di specie diversa in una sola di unica specie avrebbe comportato la
violazione dell’art 1 cod. pen., perché avrebbe come effetto l’irrogazione per il reato, per il
quale è prevista una pena di altra specie, di una sanzione, anche se quantitativamente
ridotta, che non è quella comminata dalla legge e che non è conguagliabile con la prima
(Sez. U, n. 12190 del 23/10/1976, rv. 134813).
Successivamente, tuttavia, si è consolidato il diverso l’orientamento secondo cui, una
volta ritenuta la continuazione tra più reati, il trattamento sanzionatorio originariamente
previsto per i reati «satellite» non esplica più alcuna efficacia, dovendosi solo aumentare la
pena prevista per la violazione più grave, senza che rilevi la «qualità» della pena prevista
per i reati «satellite» (Sez. U, n. 4901 del 1992, rv. 191129; Sez. U, n.15 del 26/11/1997,
rv. 209487; Sez. U, n. 25939 del 2013, non massimata sul punto).

Unite e della Corte costituzionale.

In definitiva, l’omologazione delle pene dii specie o genere diverso sarebbe la
conseguenza della perdita di autonomia sanzionatoria dei reati meno gravi, nell’ambito
dell’unica pena legale di cui all’art. 81 cod.pen. In tale ottica, è pienamente conforme all’art.
1 cod.pen. l’aumento ex art. 81 cod.pen. della pena detentiva prevista per il reato più grave
in astratto, secondo il metodo di calcolo cd. della moltiplicazione, anche laddove il reato
satellite sia punito esclusivamente con la pena pecuniaria, in quanto la pena stabilita dalla
legge non è solo quella prevista dalla singola norma incriminatrice, ma quella che risulta dal

5. Tale soluzione, pur confermata dalla giurisprudenza prevalente (v., tra le altre,
Sez. 5, n.35999 del 2015, rv. 265002, e Sez. 5 n. 26450 del 2017, rv. 270540), è stata di
recente messa in discussione da Sez. 5, n. 46695 del 2016, rv. 268638, secondo cui deve
escludersi l’applicabilità dello speciale criterio di determinazione della pena, stabilito nei
primi due commi dell’art. 81 cod. pen., nei casi in cui il concorso formale e la continuazione
abbiano ad oggetto reati puniti con pene eterogenee o di specie diversa, poiché in tali ipotesi
l’unificazione delle pene diverse, con relativo aumento di quella prevista per il reato più
grave, determina la conversione delle pene per i reati satellite in pene più gravi per genere o
specie, in violazione del principio del favor rei che ispira la disciplina del reato continuato (a
tale precedente si è conformata successivamente Sez. 4, n.46963 del 20/09/2017 ud., dep.
12/10/2017, non massimata sul punto, in cui il problema della legalità della pena è stato
affrontato d’ufficio ai sensi dell’art. 609 cod.pen.).

6.

Ritiene il collegio che l’orientamento giurisprudenziale attualmente prevalente

presenti profili di contrasto con la posizione assunta dalle Sezioni Unite o della
giurisprudenza di legittimità in tema di reato continuato, in cui, nella ricostruzione di tale
istituto, all’approccio unitario prescelto per la determinazione della pena viene preferito un
approccio multifocale, che tende a preservare l’autonomia dei reati satellite rispetto al reato
più grave laddove ciò sia funzionale alla realizzazione della ratio del favor rei dell’istituto.
Sembra, difatti, sussistere una incoerenza o, comunque, un mancato coordinamento
tra l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, una volta ritenuta la continuazione, il
trattamento sanzionatorio originariamente previsto per

i reati «satellite» non esplica più

alcuna efficacia, dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione più grave,
senza che rilevi la «qualità» di quella originaria (Sez. U, n. 4901 del 1992, rv. 191129; Sez.
U, n.15 del 26/11/1997, rv. 209487; Sez. U, n. 25939 del 2013, non massimata sul punto),
ed i seguenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che, al fine di preservare la
ratio del favor rei, privilegiano una ricostruzione pluralistica del reato continuato:
Sez. U, n. 18 del 16/11/1989, Rv. 183004, secondo cui, in tema di applicazione di
indulto a reati unificati con il vincolo della continuazione (sia nell’ipotesi in cui a
cagione del titolo alcuni fra i reati unificati siano esclusi ed altri compresi nel

coordinamento sistematico delle disposizioni sul trattamento sanzionatorio.

provvedimento di clemenza, sia nella diversa ipotesi in cui alcuni dei reati siano stati
commessi prima ed altri dopo il termine di efficacia previsto nel decreto di
concessione del condono), il reato continuato, a meno che diverse disposizioni al
riguardo siano dettate nello specifico provvedimento di clemenza, va scisso, al fine di
applicare il beneficio a quei reati che vi rientrano;

Sez. U, n. 1 del 26/02/1997, Rv. 207939, secondo cui, ai fini sia dell’articolo 303,
comma primo, lett. c), cod. proc. pen., sia dell’art. 300, comma quarto, stesso

quali soltanto (nella specie per i reati satellite) mantenga efficacia la custodia
cautelare, per «condanna» e per «pena inflitta» devono, rispettivamente, intendersi
la condanna e la pena inflitte per questi ultimi reati, e non la condanna e la pena
inflitte per l’intero reato continuato, in quanto l’unificazione legislativa di più reati nel
reato continuato va affermata laddove vi sia una disposizione apposita in tal senso o
laddove la soluzione unitaria garantisca un risultato favorevole al reo, non potendo
dimenticarsi che il trattamento di maggior favore per il reo è alla base della ratio del
reato continuato ( più recentemente v. Sez. U, n. 25956 del 26/03/2009, Rv.
243588, secondo cui in caso di condanna non definitiva per reato continuato, al fine
di valutare l’eventuale perdita di efficacia ai sensi dell’art. 300 comma quarto cod.
proc. pen., della custodia cautelare applicata soltanto per il reato satellite, la pena
alla quale occorre fare riferimento è quella inflitta come aumento per tale titolo);

Sez. U, n. 14 del 30/06/1999 Cc., Rv. 214355, secondo cui, nel corso dell’esecuzione
il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile, ai fini della
fruizione dei benefici penitenziari, in ordine ai reati che non impediscono la loro
concessione e sempre che il condannato abbia espiato la pena relativa ai delitti
ostativi – più recentemente Sez. 1, n. 14563 del 12/04/2006, Rv. 233946;

Sez. U, n.3286 del 27/11/2008, Rv. 241755, secondo cui, in tema di continuazione,
la circostanza attenuante dell’integrale riparazione dei danno va valutata e applicata
in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso – più
recentemente Sez. 4, n. 4616 del 23/11/2017, Rv. 271947;
Sez. 3, n. 42891 del 16/10/2008, Rv. 241539, secondo cui, in tema di condizioni di
procedibilità, il diritto di querela decorre, in caso di reato continuato, dal momento in
cui la persona offesa ha conoscenza certa del fatto – reato e non dall’ultimo momento
consumativo della continuazione.

7.

Del resto, anche dal punto di vista normativo può rilevarsi che, all’esito

dell’intervento del legislatore del 2005 (legge 5 dicembre 2005, n. 251), è stata privilegiata,
in un’ottica di favor rei, l’autonomia dei reati, avvinti dal nesso della continuazione, ai fini
dell’individuazione del dies a quo della prescrizione.

codice, nel caso di condanna per più reati avvinti dalla continuazione, per alcuni dei

A ciò si aggiunga che, da un lato, l’art. 81 cod.pen. sembra fare riferimento solo ad un
aumento quantitativo della pena base, ma non ad una sua trasformazione qualitative (v. in
particolare ultimo comma «l’aumento della quantità di pena») e, dall’altro, l’art. 669
cod.proc.pen. attribuisce minore gravità alla pena pecuniaria rispetto a quella detentiva,
giustificando, in un’ottica di favor rei, una trasformazione della pena detentiva in quella
pecuniaria ma non il contrario.
Infine, l’art. 533, secondo comma, cod.proc.pen., nel dividere, con riferimento al reato

reati («il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve
essere applicata in osservanza delle norme…sulla continuazione»), consentirebbe la
determinazione della pena in termini di addizione della pena eterogenea più favorevole,
senza alcuna necessità di trasformare quella pecuniaria in detentiva secondo lo schema della
pena unitaria progressiva per moltiplicazione, che ha una sua ragione d’essere solo in
presenza di pene omogenee.

8. Peraltro, anche sul piano costituzionale, la pena detentiva è più grave di quella
pecuniaria, essendo il livello di tutela accordato alla libertà personale più elevato di quella
predisposta a favore dei beni patrimoniali, come risulta dal confronto tra gli artt. 13 e 42
Cost., per cui appare più conforme al sistema costituzionale la soluzione interpretativa, che,
pur affermando l’applicabilità dell’art. 81 cod.pen. ai reati puniti con pene di specie o genere
diverso, quantifichi la pena finale tenendo conto della disomogeneità del trattamento
sanzionatorio del reato satellite. Si può, difatti, aumentare la pena base del reato più grave
punito con la detenzione, fermo il limite di cui all’art. 81, terzo comma, cod.pen., e, con solo
riferimento a tale aumento, disporre la conversione in pena pecuniaria grazie all’art. 135
cod.pen., così da assicurare la massima estensione dell’istituto della continuazione e
contemporaneamente preservare il favor rei, che ne costituisce la ratio. D’altronde, non
mancano precedenti che hanno applicato tale soluzione (Sez. 5, n. 1953 del 24/04/1996, Rv.
206143, secondo cui, in caso di condanna per più reati uniti dal vincolo della continuazione,
quando il reato base sia punito con la pena della reclusione e quello satellite con la pena
della reclusione o della multa è possibile irrogare la pena prevista per la continuazione nella
forma della pena pecuniaria e non necessariamente con quella detentiva. La ammissibilità
della continuazione anche tra reati puniti con pena eterogenea consente infatti l’unificazione
delle pene appartenenti allo stesso genus reclusione/arresto o multa/ammenda, ma, per il
rispetto del principio di legalità, non tra quelle appartenenti a genus differenti. L’aumento di
pena dovrà essere commisurato al reato più grave ed il rispetto del limite massimo fissato
per l’aumento, che può arrivare sino al triplo, è garantito dal sistema del ragguaglio fissato
dall’art. 135 c.p.).

continuato, il processo di quantificazione della pena in due fasi, mantenendo distinti i singoli

9.

In conclusione, il Collegio, in considerazione dei recenti precedenti difformi e

delle argomentazioni esposte, ritiene di dover dissentire dal principio enunciato dalle Sez. U,
n. 4910 del 27/03/1992, rv. 191129 (confermato dalla giurisprudenza successiva), secondo
cui, una volta ritenuta la continuazione tra più reati, il trattamento sanzionatorio
originariamente previsto per i reati «satellite» non esplica più alcuna efficacia, dovendosi
solo aumentare la pena prevista per la violazione più grave, senza che rilevi la «qualità»
della pena prevista per i reati «satellite».

1-bis,

cod.proc.pen., la

rimessione del ricorso alle Sezioni Unite in ordine alle seguenti questioni di diritto: “Se sia

ammissibile la continuazione tra reati puniti con pene eterogenee” e “Se, in ossequio al favor
rei, ferma la configurabilità della continuazione tra reati puniti con pene eterogenee, ove il
reato più grave sia punito con la pena detentiva e quello satellite esclusivamente con la pena
pecuniaria, l’aumento di pena per quest’ultimo debba conservare il genere di pena
pecuniaria”.
P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso, 20 marzo 2018

Il Consigliere estensore
Francesca Picardi

Si giustifica, pertanto, ai sensi dell’art. 618, comma

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