Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16103 del 13/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16103 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASAMONICA DOMENICO nato il 27/10/1979 a ROMA

avverso la sentenza del 19/01/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO
udito il Sostituto Procuratore generale dott.ss. MARIA GIUSEPPINA FODARONI
che ha concluso per il rigetto del ricorso

Data Udienza: 13/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma ha confermato la
pronuncia di condanna emessa, ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, dal Tribunale di Roma il 10/05/2016 nei confronti di Casamonica
Domenico, accusato di avere detenuto in Roma il 14 marzo 2016 a fini di spaccio
gr.9,05 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina con la recidiva specifica,

2. Domenico Casamonica ricorre per cassazione censurando la sentenza per
violazione di legge e vizio logico della motivazione in ordine all’affermazione di
responsabilità penale, ritenendo plausibile la tesi difensiva che gli operanti di
polizia giudiziaria avessero sorpreso l’imputato in possesso della sostanza già
suddivisa in dosi in quanto appena acquistata e prima che la portasse nella sua
abitazione per conservarla; secondo il ricorrente la sentenza di appello avrebbe
contraddetto la sentenza di primo grado, negando che la difesa avesse provato
lo stato di tossicodipendenza laddove il tribunale lo aveva ritenuto comunque
ininfluente. Con un secondo motivo deduce violazione dell’art.133 cod. pen. e
vizio di motivazione, evidenziando che era stata chiesta al giudice di appello una
riduzione della pena base, considerata eccessiva, e che la Corte territoriale ha
replicato spiegando le ragioni per le quali le circostanze attenuanti generiche non
potessero considerarsi prevalenti sulla recidiva. Con un terzo motivo deduce
violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla confisca della somma
sequestrata, posto che la difesa aveva prodotto un contratto di lavoro e che la
Corte di Appello ha negato rilievo a tale documento affermando che l’attività
lavorativa svolta dall’imputato non fosse coeva ai fatti di causa, sebbene si
trattasse di contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato negli ultimi mesi
del 2015 e l’arresto fosse avvenuto pochi mesi dopo la stipula del contratto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Nel giudizio di legittimità non è consentito valutare nuovamente gli elementi
di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via
esclusiva al giudice di merito, né può essere ammessa la mera prospettazione di
una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze
processuali (Sez. U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 20794501). E la \
Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell’art.606 lett. e) cod.
proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata lafKJ
2

reiterata infraquinquennale.

natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della
motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e
semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o
l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione
dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 23410901). Pertanto, in
sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella
prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice
di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.24418101).

osserva che il ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile considerazione
alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale
riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza
confrontarsi con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico seguito dal giudice
di merito per affermare la sua responsabilità penale. La Corte di Appello ha
condiviso il giudizio già espresso dal Tribunale, che aveva riconosciuto valore
probatorio della destinazione della sostanza stupefacente allo spaccio, con
motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, al fatto che
l’imputato, accortosi della presenza di una pattuglia, avesse cambiato direzione
di marcia a bordo del suo scooter e che, una volta fermato e mostratosi
inizialmente collaborativo, alla notizia che sarebbe stato sottoposto a
perquisizione si fosse dato alla fuga lanciando diversi involucri contenenti
cocaina. A tale comportamento hanno dato riscontro, secondo i giudici di merito,
altri elementi gravemente indiziari dai quali si desume la completezza della
motivazione, ossia la detenzione di un quantitativo superiore a quello necessario
per alcuni giorni ad un tossicodipendente, la suddivisione in dosi, la custodia
all’interno degli slip e la frequentazione della pubblica via nel possesso delle dosi.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente
infondato, posto che contrariamente a quanto dedotto nel ricorso è rinvenibile
espressa motivazione circa la ritenuta congruità della pena base, in aggiunta alle
ragioni che hanno indotto la Corte territoriale a negare il giudizio di prevalenza
delle circostanze attenuanti. I numerosi precedenti specifici, dunque la
personalità dell’imputato, e la gravità del fatto hanno, nel caso concreto,
costituito i criteri ai quali il giudice di merito ha dichiarato di essersi attenuto
nell’irrogare una pena superiore alla media edittale, con giudizio discrezionale in
questa sede insindacabile.

3. In merito alla misura della confisca del denaro in sequestro, il giudice né ,
ha escluso la legittima provenienza sulla base di una motivazione
3

Delineato nei superiori termini l’orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si

manifestamente illogica, posto che la documentata stipulazione di un contratto di
lavoro a tempo indeterminato risalente agli ultimi mesi del 2015 non contrasta,
di per sé, con la detenzione di somme di denaro nei mesi successivi. Occorre, in
diritto, ricordare che non opera nei confronti di Domenico Casamonica la confisca
obbligatoria ai sensi dell’art.12-sexies d.l. n.306/1992 (a mente del quale, in
caso di condanna «per taluno dei diritti previsti dagli artt. 73, esclusa la
fattispecie di cui al comma 5, e 74 d.P.R. n. 309/90 – è sempre disposta la
confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può

risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore
sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini della imposta sul reddito e
alla propria attività economica»); nel caso in esame, trattandosi di condotta
qualificata ai sensi dell’art.73, comma 5, T.U. Stup., il giudice di merito è tenuto
a verificare la sussistenza dei presupposti indicati dall’art.240 cod. pen., ma la
motivazione offerta non risulta, anche per tale profilo, satisfattiva.

4.

Conclusivamente,

dichiarata

l’irrevocabilità

dell’affermazione

di

responsabilità ai sensi dell’art.624 cod.proc.pen., la sentenza impugnata dovrà
essere annullata limitatamente alla disposta confisca del denaro in sequestro,
con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di
Roma.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del
denaro in sequestro e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della
Corte di Appello di Roma.
Rigetta il ricorso nel resto.
Visto l’art.624 c.p.p. dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità
dell’imputato.

Così deciso il 13 marzo 2018

l’ere estensore
a Serrao

giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica

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