Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16102 del 18/03/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 16102 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MERCEDES Giuseppe, n. Gioia del Colle (Ba) 10.3.1968
avverso la sentenza n. 678/14 della Corte d’Appello di Bari del 25/02/2014

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dr. E. Delehaye, che
ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Stefania Rossi (d’ufficio), che riportandosi
ai motivi del ricorso, ha insistito per il suo accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Bari ha parzialmente riformato quella emessa dal locale Tribunale il 16/07/2013, ribadendo l’affermazione
1

Data Udienza: 18/03/2016

di responsabilità di Giuseppe Mercedes in ordine al reato di evasione dagli arresti
domiciliari (art. 385 cod. pen.), ma riducendo la pena inflittagli in primo grado
alla misura finale di un anno di reclusione, previa esclusione della contestata
recidiva.

2. Avverso la sentenza ha proposto impugnazione l’imputato, che come primo
motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla sussistenza
dell’elemento soggettivo del reato, allegando di essersi allontanato temporanea-

via e notato una persona con il volto insanguinato.
Quale secondo motivo, si duole della mancata applicazione della diminuente di
un terzo per il rito alternativo prescelto, segnatamente il giudizio abbreviato condizionato all’espletamento di una perizia sulle proprie condizioni psichiche al momento del fatto.
All’esito del dibattimento, il giudice di primo grado ha, infatti, disposto autonomamente ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. la suddetta perizia, dimostrando
che la condizione cui aveva subordinato la celebrazione del giudizio abbreviato,
ritenuta non necessaria dal GUP, era invece tale.
Ciò nonostante, la Corte territoriale ha ritenuto di non applicare la riduzione di
pena, osservando che la perizia, sebbene effettivamente espletata, ha avuto
esito negativo per l’imputato, giudicato non affetto da condizioni di infermità
psichica rilevante.
Quale terzo e ultimo motivo di ricorso, deduce la manifesta illogicità della
motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigetto.

2. Il primo ed il terzo motivo di ricorso risultano improponibili ai sensi dell’art.
606, comma 3 cod. proc. pen., atteso che il primo investe in maniera diretta il
tema dell’accusa, la cui valutazione è rimessa in via esclusiva ai giudici dei gradi
di merito del giudizio; l’altra doglianza evoca, invece, una prerogativa estranea
alle attribuzioni del giudice di legittimità quale la concreta determinazione del
trattamento sanzionatorio, cui il giudice di merito procede anche mediante il
riconoscimento o come nella specie il diniego delle circostanze attenuanti di cui

2

mente dalla propria abitazione dopo avere udito grida provenire dalla pubblica

all’art. 62-bis cod. pen., punto sul quale la sentenza motiva oltre tutto in maniera congrua ed immune da vizi logici (pag. 4 sentenza).

3. E’, invece, infondato il secondo motivo di ricorso.
Il ricorrente pretende di far discendere il diritto alla riduzione di un terzo della
pena ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen. dalla circostanza che il giudice del
dibattimento ha disposto d’ufficio (art. 507 cod. proc. pen.) l’espletamento di
una perizia sulle condizioni psichiche in cui versava al momento del fatto, perizia

rito abbreviato, per contro respinta dal GUP ai sensi dell’art. 438, comma 5 cod
proc. pen.
Tale previsione stabilisce che l’imputato possa subordinare la richiesta di rito
abbreviato ad una ‘integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione’, il
cui espletamento è rimesso alla valutazione del giudice sotto il profilo dell’effettiva necessità ai fini del decidere, tenuto conto delle finalità di economia processuale insite al rito speciale (art. 111, comma 2 Cost.).
Ciò premesso la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità ritiene lo
accertamento peritale un mezzo di prova cd. neutro (ex pluribus Sez. 4, sent. n.
14130 del 22/01/2007, Pastorelli e altro, Rv. 236191; Sez. 4, sent. n. 4981 del
05/12/2003, dep. 2004, P.G. in proc. Ligresti ed altri, Rv. 229665; Sez. 6, sent.
n. 37033 del 18/06/2003, Brunetti, Rv. 228406; Sez. 6, sent. n. 17629 del
12/02/2003, Zandri, Rv. 226809; Sez. 5, sent. n. 12027 del 06/04/1999, Mandalà G., Rv. 214873), come tale insuscettibile di produrre effetti sia a carico che
a discarico dell’imputato, il cui espletamento è rimesso al prudente apprezzamento del giudice ed i cui tempi di esecuzione risultano in genere incompatibili
con le esigenze di speditezza da cui è connotato il rito abbreviato.
Quest’ultimo si caratterizza essenzialmente per lo scambio che intercorre tra
imputato e ordinamento processual penale, il quale contempla la rinunzia da
parte del primo ad articolare, in tutto o in parte, mezzi di prova a discarico, con
l’impegno a consentire una rapida acquisizione del compendio probatorio e una
celere definizione del giudizio, in cambio della riduzione di pena stabilita dall’art.
442, comma 2 cod. proc. pen.
Il rigetto della richiesta di rito abbreviato cd. condizionato è, dunque, avvenuto nella fattispecie in maniera del tutto legittima, né la valutazione operata dal
giudice dell’udienza preliminare può ritenersi inficiata dal successivo esercizio dei
poteri officiosi da parte del giudice del dibattimento, pur avendo essi avuto ad
oggetto quello stesso accertamento tecnico ritenuto precedentemente intempestivo.

cui egli stesso aveva subordinato la richiesta di definizione del giudizio mediante

Deve, anzi, rilevarsi come il ricorso all’integrazione probatoria di cui all’art. 507
cod. proc. pen. sia avvenuto all’esito di un’istruttoria dibattimentale, da cui il
giudicante ha maturato il dubbio di una possibile incidenza di stati di alterazione
psichica dell’imputato sulla condotta ascrittagli, a dimostrazione che solo una
approfondita valutazione di tutti gli elementi della fattispecie, oggettivi e soggettivi, poteva determinare la decisione di attivare i poteri officiosi d’integrazione
probatoria.

delle spese processuali.

P. Q. M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 18/0;/2016
Il consiglier etpsore
Orl

Il Presid nte
Giaconn

aoloni

4. Al rigetto dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento

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